Il procedimento legislativo; la fase dell'iniziativa
Fondamentalmente, tutte le funzioni spettanti alle Camere nel nostro
ordinamento sono raggruppabili in due tipi; quelle legislative e quelle
ispettive o di controllo politico. Fra di esse, le funzioni legislative hanno
di gran lunga il maggior rilievo e vanno comunque esaminate in prima linea. Sia
perché il parlamento ne rappresenta il titolare naturale, sia perché la
costituzione le considera in termini abbastanza dettagliati; tuttavia resta
fermo che le une e le altre non sono nettamente staccate e contrapposte, ma si
sovrappongono a vicenda. Inoltre può dirsi ormai dominante l'avviso che anche
le funzioni legislative, e non soltanto le funzioni ispettive, concorrano nella
loro totalità alla determinazione dell'indirizzo politico: sia perché la
legislazione è normalmente libera e dunque politica per definizione; sia perché
il nostro ordinamento ha strutture portanti che sono in gran parte legislative.
Conviene ricordare che la nozione di procedimento, riferita
all'attività legislativa, è stata mutuata dal diritto amministrativo:
nell'ambito del quale si parla di procedimenti per designare fenomeni analoghi
a quelli che il diritto processuale denomina processi. In tutti e tre questi campi
il procedimento non è altro che una serie giuridicamente preordinata di atti e
di attività dovuti a soggetti diversi, al termine della quale si produce in
determinato atto perfetto ed efficace. Qualora però, tutti gli atti compresi
nella serie fossero egualmente costitutivi dell'effetto finale, non
ricorrerebbe ancora la figura del procedimento, ma si dovrebbe piuttosto
parlare di un atto complesso, nascente dal concorso delle volontà di più
soggetti. Affinché il procedimento sia precisamente tale, occorre invece che
l'iter risulti suddiviso in più fasi. L'iter formativo delle leggi si presenta
maggiormente articolato, perché nel suo seno si devono distinguere almeno tre
fasi: quella dell'iniziativa, quella propriamente costitutiva che si sostanzia
dell'approvazione e quella formalmente percettiva ed integrativa dell'efficacia
dell'atto, che ricomprende al promulgazione e la pubblicazione. Vero è che
tutte le forme di iniziativa attualmente esistenti, fatta eccezione per quella
parlamentare, sono a loro volta il frutto di un complesso procedimento,
distinto da quello legislativo. Così per esempio i disegni di legge governativi
nascono da un iter che vede concorrere i singoli ministri interessati. Ma il
fatto che sia lecito parlare di appositi procedimenti per l'iniziativa delle
leggi non toglie che il procedimento legislativo propriamente detto non possa
iniziarsi se non sulla base di un disegno, presentato ad una delle camere; ed è
in quest'ultimo senso, con riguardo al momento finale della serie di atti e di
attività nella quale si concreta l'iniziativa stessa, che si può trattarne come
della prima fase dell'iter formativo delle leggi.
Che l'iniziativa faccia parte del procedimento legislativo è stato però
messo in dubbio; cioè ricostruendo il procedimento come quella serie in cui le
varie fasi sarebbero concatenate necessariamente, in quanto la conclusione di
ciascuna di esse renderebbe indispensabile avviare e concludere la fase
successiva, anziché rappresentarne un puro e semplice precedente temporale.
Simili concatenazioni sono indubbiamente peculiari di vari procedimenti non
legislativi; ma non sembrano caratterizzare la formazione delle leggi. Per
questo motivo taluno a pensato di dover estromettere la presentazione dei
disegni di legge dall'iter formativo delle leggi. Sicuramente fondata è invece
la premessa del discorso, ossia che la presentazione di un disegno di legge
consente alle Camere di passare alla fase approvativi ma non le obbliga a
farlo. Vero è che le stesse norme regolamentari si limitano a vincolare le
commissioni, prevedendo che alla scadenza dei termini loro assegnati il
progetto di legge possa essere senz'altro "iscritto all'ordine del giorno
dell'assemblea" o "preso in considerazione, in sede di programmazione dei
lavori" del plenum; ed anche in questo senso accade che tali precetti non siano
concretamente sanzionati, sicché la maggioranza dei disegni non viene affatto
portata all'esame delle camere.
La prassi dell'insabbiamento trova la sua giustificazione ultima nel
principio di autonomia. In altri termini, ciascuna camera, essendo titolare di
funzioni politiche da esercitare con il massimo grado possibile di libertà,
deve poter disporre del proprio ordine del giorno. E ne dispone non soltanto in
via di prassi, ma sulla base di norme ben precise. Coerentemente, decisiva ai
fini dell'esame o dell'insabbiamento di un progetto è la circostanza che il
programma ne disponga o meno l'inserimento nel calendario dei lavori. Del resto
non potrebbe essere altrimenti, se si considera che le assemblee parlamentari
non sono concretamente in grado di esaminare tutti i disegni di legge; sicché
l'esame in questione è necessariamente il frutto di un'insindacabile scelta
politica, mentre l'iniziativa svolge solo una indispensabile "funzione di stimolo".
In primo luogo la presentazione di un progetto di legge obbliga il presidente
di ciascuna camera ad assegnarlo alla commissione competente per materia. In
secondo luogo, i progetti stessi identificano nelle grandi linee gli oggetti
sui quali le camere dovranno pronunciarsi, sempre che pervengano al voto
finale. In terzo luogo, gli atti in discussione non sono scollegabili da quelli
che attengono alla medesima materia: giacché la commissione è tenuta ad
effettuarne un esame congiunto o abbinato.