|
Appunti universita |
|
Visite: 1226 | Gradito: | [ Medio appunti ] |
Leggi anche appunti:Gli organo governativi non necessari; i vice presidenti del consiglio; i ministri senza portafoglio; gli alti commissari; i sottosegretariGli organo governativi non necessari; i vice presidenti del consiglio; i ministri Fonti del dirittoFonti del diritto 10. Fonti del diritto. Gerarchia e competenza. Le fonti del L'annullabilitÁL'ANNULLABILITÁ 1. I vizi della volontà negoziale Vi sono casi in |
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (106.2 Cost.).
Al magistrato onorario sono affidati reati non gravi espressione di una micro-conflittualità tra privati.
Il sistema sanzionatorio si caratterizza, da un lato, per l'eliminazione della pena detentiva e, da un altro lato, per la valorizzazione della pena pecuniaria e di pene alternative a quella detentiva.
La pena si ispira al principio di effettività: non è mai ammessa la sospensione condizionale della pena.
Il giudice di pace è chiamato principalmente a favorire la conciliazione delle parti.
Il giudice di pace può irrogare quattro specie di pene: la multa e l'ammenda (pene pecuniarie), l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità (pene limitative della libertà personale).
La competenza per territorio è determinata mediante il tradizionale criterio costituito dal luogo nel quale il reato è stato consumato.
Nel caso che più reati connessi siano stati compiuti in luoghi diversi, la competenza per territorio spetta al giudice del luogo nel quale è stato commesso il primo reato.
Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, essa appartiene al giudice di pace del luogo nel quale è iniziato il primo dei procedimenti connessi.
Se i procedimenti sono tutti di competenza del giudice di pace, la connessione opera solo in due casi:
a. quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro;
b. quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati).
Quando un procedimento è di competenza del giudice di pace ed un altro è di competenza del giudice professionale (Corte d'assise o Tribunale), la connessione opera solo se si tratta di reati commessi con una sola azione od omissione ed unicamente se è possibile in concreto la riunione dei procedimenti.
La competenza spetta al giudice superiore.
Infine, la connessione non opera in relazione a procedimenti di competenza di un giudice speciale.
Le indagini preliminari: dinanzi al giudice di pace, le funzioni di p.m. sono svolte dal procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.
Occorre distinguere tra le ipotesi nelle quali la notizia di reato è stata acquisita dalla polizia giudiziaria e le ipotesi nelle quali essa è stata acquisita dal p.m.
La polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, svolge direttamente le indagini di propria iniziativa; una differente normativa è prevista quando è necessario procedere ad accertamenti tecnici irripetibili, ad interrogatori o confronti ai quali partecipi l'indagato od alle perquisizioni e sequestri fuori dei casi di flagranza o urgenza: per compiere tali atti la polizia giudiziaria deve chiedere l'autorizzazione al pubblico ministero.
La relazione è un atto scritto col quale, se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia il fatto in forma chiara e precisa, indica gli articoli che si ritengono violati e richiede l'autorizzazione a disporre la citazione della persona sottoposta ad indagini di fronte al giudice di pace.
Una volta ricevuta la relazione, il p.m. deve provvedere all'iscrizione sul registro delle notizie di reato.
Quindi decide se esercitare l'azione penale, chiedere l'archiviazione o procedere ad ulteriori indagini.
In quest'ultima ipotesi, il p.m. può trasmettere il fascicolo alla polizia giudiziaria, se del caso, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti; oppure può trattenere le indagini e svolgerle personalmente.
Esaminiamo ora le ipotesi nelle quali è il p.m. ad aver acquisito direttamente la notizia di reato.
Se il magistrato non ritiene necessari atti di indagine, può immediatamente esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione.
In caso contrario, il p.m. non può procedere personalmente alle indagini, ma deve trasmettere la notizia di reato alla polizia giudiziaria; in ogni caso egli può impartire le sue direttive alla polizia.
Le parti possono chiedere al giudice di pace l'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento.
Competente all'assunzione delle prove non rinviabili nel corso delle indagini è il giudice di pace circondariale, mentre dopo la chiusura delle indagini stesse e nel procedimento avviato su ricorso della persona offesa è competente il giudice di pace del dibattimento.
L'assunzione avviene nel pieno contraddittorio delle parti.
I verbali degli atti compiuti devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di 4 mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
Una volta compiute le indagini, se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria trasmette al p.m. la relazione unitamente alla richiesta di autorizzazione a disporre la comparizione in giudizio dell'indagato.
Nei casi di particolare complessità il p.m. dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi.
Ricevuta la relazione, il p.m. ha tre possibilità:
a. chiedere l'archiviazione al giudice di pace circondariale;
b. assumere la completa direzione di ulteriori indagini;
c. formulare l'imputazione ed autorizzare la citazione dell'imputato.
Il p.m. presenta richiesta di archiviazione al giudice quando la notizia di reato è infondata, quando mancano i presupposti di diritto e nel caso di particolare tenuità del fatto.
Competente a disporre l'archiviazione è il giudice di pace circondariale.
Nel caso in cui decida di chiedere l'archiviazione, il p.m. deve notificare alla persona offesa, che abbia dichiarato di volerne essere informata, copia della richiesta.
Nei successivi 10 giorni dalla notifica, l'offeso può presentare al giudice di pace circondariale una richiesta di prosecuzione delle indagini, indicando a pena di inammissibilità gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta di archiviazione o le ulteriori indagini da compiere.
L'azione penale si esercita con un duplice atto, che compete al p.m.: la formulazione dell'imputazione e la contestuale autorizzazione alla polizia giudiziaria a disporre la citazione dell'imputato.
Il controllo giurisdizionale sulla fondatezza dell'esercizio dell'azione penale non è previsto.
Nel procedimento davanti al giudice di pace la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di inviare all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
Con la citazione a giudizio della polizia giudiziaria l'indagato assume la qualità di imputato.
Per tutti i reati che sono di competenza del giudice di pace e che sono procedibili a querela, è ammesso, in alternativa a questa, l'istituto della citazione a giudizio su ricorso della persona offesa.
L'offeso chiede con ricorso al giudice di pace la fissazione dell'udienza.
I termini per la presentazione del ricorso sono coincidenti con quelli previsti per la querela dal 124 c.p.
Il ricorso non deve essere comunicato subito alla persona nei cui confronti il ricorrente chiede che si proceda: la legge impone all'offeso la previa comunicazione del ricorso al p.m. ed il suo deposito nella cancelleria del giudice di pace.
La notifica alla persona citata avviene soltanto se il giudice di pace dispone la convocazione.
La persona alla quale il fatto è addebitato non assume la qualifica di imputato: tale status si acquisisce solo allorché il giudice emette decreto di convocazione per l'udienza dibattimentale.
Il ricorrente deve dare comunicazione del ricorso al p.m. prima di depositarlo nella cancelleria del giudice di pace.
Il p.m. non è titolare di un potere di veto.
Il giudice di pace ha diritto di sapere fin dall'inizio se e quando il p.m. ha ricevuto copia del ricorso: la mancata presentazione della prova dell'avvenuta comunicazione è causa di inammissibilità.
Il giudice, trascorsi i 10 giorni entro i quali il p.m. può depositare il proprio parere, decide de plano (senza formalità) sul ricorso della persona offesa.
Nel caso in cui lo ritenga manifestamente infondato o inammissibile, lo trasmette al p.m. per l'ulteriore corso del procedimento.
Nel caso di incompetenza per territorio, restituisce gli atti al ricorrente che può reiterare il ricorso di fronte al giudice di pace competente.
Ove non decida in alcuno dei modi menzionati, il giudice emette il decreto di convocazione.
Il ricorso immediato presentato dall'offeso integra i canoni definitori dell'azione penale (privata).
Destinatari della notificazione del decreto sono le altre persone offese di cui il ricorrente conosca l'identità.
La citazione a giudizio su ricorso dell'offeso è istituto a tendenziale natura mista, poiché mira all'attivazione del procedimento penale e può svolgere una funzione di tutela civilistica: è sufficiente a tal fine che il ricorso contenga la semplice richiesta motivata di risarcimento del danno.
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso.
Non è ammessa la possibilità di costituirsi in un momento successivo, contrariamente a quanto è consentito nel procedimento penale ordinario.
L'udienza di comparizione è il momento di raccordo tra la chiusura delle indagini ed il giudizio.
L'udienza consente alle parti di scegliere i riti di definizione alternativa del procedimento o, nel caso di reati procedibili a querela, di aderire all'attività di conciliazione svolta dal giudice di pace.
Nel termine di 7 giorni le parti diverse da quella che ha attivato il procedimento devono depositare le liste testimoniali con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
La norma non riguarda la parte che ha attivato il procedimento; infatti il ricorrente o la polizia giudiziaria dovevano aver già indicato i propri testi (e le relative circostanze) nell'atto di vocatio in ius.
Aperta l'udienza di comparizione, il giudice deve promuovere la conciliazione tra le parti nel caso in cui il reato sia perseguibile a querela.
La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
Vi sono definizioni alternative del procedimento.
Una di esse è l'esclusione della procedibilità per tenuità del fatto: il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
Il rito semplificato può trovare applicazione sia nel corso delle indagini, sia nel dibattimento.
Nel corso delle indagini il p.m., che rileva la tenuità del fatto, presenta una richiesta di archiviazione.
Il giudice può disporre l'archiviazione con la formula di "non doversi procedere".
L'offeso che abbia chiesto di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione potrà anche con atto successivo manifestare la propria contrarietà alla formula liberatoria.
Nel corso delle indagini non è richiesto il consenso dell'indagato.
Dopo l'esercizio dell'azione penale, viceversa, il giudice di pace può dichiarare con sentenza la particolare tenuità del fatto solo se l'imputato e l'offeso non si oppongono.
Altra figura è quella dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie: il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara l'estinzione del reato quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose.
Il giudice oltre alla riparazione in se stessa deve anche accertare che l'imputato abbia tratto dall'esperienza di reintegrazione forti motivazioni per non reiterare l'illecito.
Se non ritiene sussistenti questi elementi, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.
Non occorre il consenso delle parti: il giudice può dichiarare l'estinzione anche se l'offeso si oppone.
Terminata senza esito la fase dedicata alle definizioni anticipate del procedimento, il giudice dichiara aperto il dibattimento.
Le parti presentano le richieste di prova.
A differenza di quanto previsto per il giudice professionale, il giudice di pace nega l'ammissione quando le parti non sono in grado di dimostrare la rilevanza e la non superfluità della prova richiesta.
Successivamente il giudice invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento.
Nel caso in cui omettano la citazione, le parti decadono dalla prova.
Ad ogni modo il giudice, nel caso in cui successivamente reputi l'assunzione delle prove assolutamente necessaria, vi può provvedere d'ufficio.
Se sussiste l'accordo delle parti l'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici può esser condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal p.m. e dai difensori.
Il verbale di udienza è redatto di regola in forma riassuntiva.
La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e deve esser depositata entro 15 giorni.
La sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare di regola consiste nell'obbligo di restare nella propria abitazione durante il fine settimana; tuttavia è possibile richiedere l'esecuzione continuativa della detenzione domiciliare anche duranti i giorni feriali.
Il giudice può rigettare quella domanda di esecuzione continuativa che ritenga difettare di congruità.
Se il giudice ritiene applicabile il lavoro di pubblica utilità in alternativa alla permanenza domiciliare, ne indica il tipo e la durata: in tal caso l'imputato può scegliere tra la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.
Una volta acquisite le richieste del condannato, il giudice integra il dispositivo e ne dà lettura.
Per quanto riguarda le impugnazioni, i soggetti legittimati ad impugnare le sentenze del giudice di pace sono l'imputato, il p.m. e la persona offesa ricorrente nei casi in cui ha chiesto la citazione in giudizio dell'imputato.
Il ricorrente può presentare impugnazione anche agli effetti penali in tutte quelle ipotesi nelle quali è ammessa l'impugnazione del p.m.
Il p.m., la persona offesa ricorrente e l'imputato possono proporre appello contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.
Il p.m. e l'offeso possono altresì appellare le sentenze di proscioglimento per reati per i quali la legge prevede la pena alternativa.
Il p.m. ed il ricorrente possono impugnare dinanzi alla Corte di cassazione tutte le sentenze emesse dal giudice di pace.
L'imputato può ricorrere per cassazione contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.
Competente a giudicare sull'appello avverso le sentenze del giudice di pace è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
Il tribunale giudica in composizione monocratica.
Per il giudizio di appello si applicano le norme sulle impugnazioni ordinarie, eccettuata un'ipotesi: se l'imputato contumace in primo grado prova di non essere potuto comparire dinanzi al giudice di pace senza sua colpa, il tribunale non procede a rinnovazione del dibattimento, come avviene nel rito ordinario, bensì annulla la sentenza impugnata con regressione del procedimento dinanzi al giudice di pace.
Appunti su: content, |
|
Appunti Amministratori | |
Tesine Ricerche | |