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Il possesso
L'art. 1140 definisce il possesso come il potere sulla cosa. Si può iniziare a possedere in modo originario o in modo derivativo. In modo originario mediante apprensione del bene d'iniziativa del soggetto; in modo derivativo in seguito della consegna del bene da parte di un altro soggetto.
Per quanto riguarda i periodi di possesso di persone diverse si possono distinguere due figure:
-successione nel possesso: in caso di successione a titolo universale l'erede continua il possesso del defunto con effetto dell'apertura della successione;
-accessione del possesso: il successore a titolo particolare non continua il possesso del suo dante causa ma può unire il proprio possesso a quello del suo autore al fine di goderne gli effetti.
E' possessore di buona fede chi possiede ignorando l'altruità della cosa. Non può godere degli effetti del possesso di buona fede chi pur ignorando l'altruità della cosa poteva venirne a conoscenza con un minimo di diligenza.
L'usucapione è un modo d'acquisto della proprietà a titolo originario.
Usucapione ordinaria: 20 anni per beni immobili e universalità di mobili; 10 anni per beni mobili registrati.
Usucapione abbreviata: chi acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene immobile in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato trascritto, ne compie usucapione con il decorso di 10 anni dalla data di trascrizione.
L'art. 1163 disciplina il momento in cui inizia a decorrere il tempo necessario per l'usucapione:
- se il possesso fu iniziato in modo violento il termine decorre soltanto dal momento in cui ebbe fine la violenza;
se un soggetto ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, il tempo necessario ad usucapire la proprietà decorre soltanto se e quando il titolo del possesso è mutato in forza di un'opposizione da lui fatta contro il proprietario o per una causa proveniente da un terzo.
Le azioni possessorie sono: azione di reintegrazione, di manutenzione, di manutenzione recuperatoria e di nunciazione. La prima spetta al possessore che è stato spogliato violentemente del bene ed è volta a ottenere la restituzione della cosa. La seconda è diretta alla cessazione delle turbative. Per la terza l'azione può essere esperita anche da colui che ha subito uno spoglio non violento al fine di essere rimesso nel possesso del bene. La quarta azione può essere la denuncia di una nuova opera e la denuncia di un danno temuto.
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