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Il Parlamento
Il parlamento italiano è composto da due Camere:
La Camera dei deputati, formata da 630 deputati elettivi;
Il Senato della repubblica formato da 315 senatori elettivi e da cinque senatori a vita.
Il parlamento italiano è quindi un parlamento bicamerale. Le due Camere si riuniscono sempre separatamente, ma hanno esattamente gli stessi poteri e svolgono le stesse funzioni. Ogni decisione del parlamento deve ottenere separatamente, l'approvazione di ciascuna Camera. Questo tipo di bicameralismo è detto paritario o perfetto.
Il bicameralismo è nato essenzialmente per ragioni storiche. Si affermò, infatti, nell'ottocento per garantire l'equilibrio tra due classi sociali diverse: accanto a una camera bassa, eletta direttamente dal popolo, esisteva una camera alta, che rappresentava gli interessi della nobiltà.
Alcuni paesi europei hanno scelto di adottare un parlamento monocamerale, la maggior parte invece ha mantenuto le due camere assegnando loro compiti diversi.
Negli stati federali la prima camera rappresenta l'insieme degli elettori e la seconda camera rappresenta i singoli stati federati.
Negli stati non federali la prima camera è eletta a suffragio universale diretto ed è dotata di maggior poteri e la seconda camera svolge funzioni ausiliarie o integrative alla prima e non è quasi mai eletta direttamente dal corpo elettorale.
È facile constatare che il sistema bicamerale italiano non corrisponde a nessuno di questi modelli; infatti le differenze tra Camera e Senato sono minime.
Si è deciso di mantenere due Camere quasi uguali per assicurare un maggiore approfondimento nell'elaborazione delle leggi. Ma la doppia approvazione delle leggi comporta enormi inconvenienti come: eccessive lungaggini, inutili ripetizioni, scarsa efficienza delle assemblee legislative.
Tra camera e senato vi sono alcune differenze:
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CAMERA DEI DEPUTATI |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
Numero parlamentari |
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+ senatori a vita cinque cittadini nominati dal presidente della repubblica. Tutti gli ex presidenti della repubblica. |
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Elettorato attivo (età minima per votare) |
18 anni |
25 anni |
Elettorato passivo (età minima per essere eletti) |
25 anni |
40 anni |
Sistema elettorale |
¾ maggioritario |
¼ proporzionale |
Le immunità parlamentari. I deputati e/o senatori, per poter svolgere il loro compito con la massima tranquillità ed indipendenza, sono dotati di una certa protezione giuridica conferita solo a loro non per scopi di privilegio ma per permettere ai parlamentari stessi di agire senza subire pressioni da quelle autorità che esercitano il potere esecutivo (polizia, giudici.).
Difatti essi non possono:
essere chiamati a rispondere delle opinioni riguardanti la loro funzione, e hanno quindi una piena libertà di parola.
avere nessuna forma di limitazione senza l'approvazione della Camera di appartenenza.
La principale divisione presente tra le due camere è quella tra maggioranza e opposizione: la prima ha il ruolo di appoggiare il governo mentre la seconda ha ovviamente il compito di contrastarlo.
Può succedere che queste funzioni si possano invertire provocando così un rafforzamento del governo (se alcuni parlamentari passano da opposizione a maggioranza) o purtroppo un suo indebolimento se avviene il contrario.
Ogni Camera possiede un suo regolamento cioè un insieme di regole per lo svolgimento dei lavori parlamentari che ha il compito di conciliare le due esigenze opposte.
Inoltre è garantita la presenza di un presidente che ha principalmente il compito di dirigere le discussioni e proclamarne i risultati.
I dibattiti delle due camere si svolgono nelle aule di Montecitorio e Palazzo Madama ovvero nelle assemblee plenarie composte da tutti i parlamentari che si riuniscono a discutere in vista di una grande decisione da approvare.
Vi sono però organismi più ristretti chiamate commissioni, divisibili in :
commissioni permanenti: sedi utilizzate per affrontare questioni da approfondire.
commissioni bicamerali formate cioè da deputati e senatori
commissioni d'inchiesta ove si svolgono indagini di rilevanza sociale.
I gruppi parlamentari. non sono altro che insiemi di parlamentari di ciascun partito che nell'ambito della propria camera vanno a formare appunto questi gruppi.
La pubblicità. Ogni seduta svolta da ciascuna camera è pubblica è quindi è permesso il libero accesso di giornalisti e telecamere, in modo che ogni cittadino possa conoscere i movimenti politici dei propri rappresentanti.
Le votazioni. In Parlamento, in sede di votazione, il voto è a scrutinio palese ovvero esso è pubblicamente dichiarato.
Raramente si procede a scrutinio segreto.
La durata di ogni Camera è 5 anni e questo periodo di tempo viene chiamato legislatura.
A partire dal 1968 nessuna legislatura è mai durata quanto previsto: si è verificato infatti uno scioglimento anticipato deciso dal presidente della repubblica e le conseguenti elezioni anticipate.
Molte volte le elezioni anticipate vengono proposte dai partiti politici ma l'ultima parola spetta sempre al presidente della repubblica.
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PERIODO |
DURATA IN ANNI |
1 legislatura |
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2 legislatura |
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3 legislatura |
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4 legislatura |
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5 legislatura |
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6 legislatura |
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7 legislatura |
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8 legislatura |
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9 legislatura |
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legislatura |
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Quasi 5 |
legislatura |
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legislatura |
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Poco più di 2 |
legislatura |
? |
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Fa le leggi; la funzione legislativa spetta esclusivamente al parlamento, perché una sua decisione diventi legge bisogna che lo stesso parlamento segua il procedimento legislativo;
Controlla il governo; il governo può governare soltanto se ha la fiducia del parlamento e finchè tale fiducia permane. Il governo deve infatti presentare il proprio programma politico al parlamento che lo approva con la mozione di fiducia. In qualunque momento il parlamento può dare la sfiducia al governo obbligandolo a dimettersi. In altre parole il governo risponde del suo operato di fronte al parlamento.
Elegge gli organi di garanzia; ci sono organi dello stato che devono dare garanzia di imparzialità. La Costituzione affida la scelta di tali persone al parlamento in seduta comune.
Sono eletti in questo modo:
il presidente della repubblica;
cinque giudici della corte costituzionale;
dieci componenti del consiglio superiore della magistratura.
Perché una decisione del parlamento diventi legge, e sia quindi obbligatoria per i cittadini, è necessario che sia stata seguita una specifica procedura: il procedimento legislativo. Esso si compone delle seguenti fasi: iniziativa; discussione e approvazione; promulgazione; pubblicazione e entrata in vigore.
L'iniziativa di legge è la facoltà di proporre una legge alla discussione del parlamento. La proposta non può consistere in una indicazione generica, ma deve essere redatta in articoli : essa prende il nome di disegno di legge.
Può essere esercitata: dal governo, da ciascun deputato e ciascun senatore, da ciascun consiglio regionale, da 50.000 elettori.
Una volta che il disegno di legge è giunto a un Camera, il suo presidente lo invia a una commissione permanente. A questo punto sono previste due possibilità: il procedimento normale e il procedimento abbreviato.
Se il presidente della Camera o del Senato sceglie il procedimento normale il disegno viene discusso nella commissione e poi viene ridiscusso e approvato nell'assemblea plenaria dove però alcuni parlamentari possono presentare degli emendamenti. (Viene utilizzato per leggi più importanti)
Se viene scelto il procedimento abbreviato la commissione si riunisce in sede deliberante dove approva definitivamente la legge. È un sistema più veloce ma anche più rischioso perché in questo modo una legge finisce per essere decisa da un piccolo numero di parlamentari. (Viene usato per le leggi che trattano questioni meno rilevanti.)
Entrambe le camere devono votare il testo della legge e finché non viene trovato un accordo questa continuerà la spola.
Una volta che la legge è stata approvata da entrambe le camere con lo stesso testo essa deve essere promulgata dal presidente della repubblica.
La promulgazione è una dichiarazione solenne e formale con cui il presidente della repubblica afferma l'avvenuta approvazione della legge da parte delle due Camere e l'obbligo dei cittadini di osservarla.
Il presidente può rifiutarsi di promulgare la legge, rinviandole alle Camere, in questo caso ha applicato il suo potere: veto sospensivo.
Dopo la promulgazione la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore, di regola, il 15°giorno successivo.
Le leggi costituzionali si distinguono dalle leggi ordinarie per il procedimento necessario per la loro formazione. Hanno le stesse fasi di quella precedente cioè (l'iniziativa, la discussione e l'approvazione, la promulgazione), ma con due differenze che rende questo procedimento più complicato:
l'approvazione deve essere ripetuta da ciascuna Camera due volte; e tra una e l'altra devono passare almeno tre mesi.
Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera; se l'approvazione avviene con la maggioranza assoluta, entro tre mesi la stessa legge può essere sottoposta a referendum popolare, se esso viene richiesto da un quinto dei membri di una camera, da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali.
Infatti il Parlamento può modificare la Costituzione ma approvando le leggi costituzionali. Finora quelle approvate da esso non sono state molte.
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