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IL CONSENSO NEL MATRIMONIO
Il consenso è la causa efficiente del matrimonio, ma in genere è solo richiesto che le parti non pongano in essere un'intentio contraria alla mutua traditio o non distolgano gli effetti essenziali del matrimonio (intentio sacramentalis). Nei casi in cui la volontà matrimoniale è del tutto carente si ha la sanzione legislativa della nullità del matrimonio. Questi casi sono l'errore ostativo, la violenza fisica, lo jocus e la simulazione.
L'errore ostativo, è l'errore che incide solo sul monumento della esterna dichiarazione di volontà. La volontà interna si è correttamente formata, ma il soggetto per un errore, dichiara un quid totalmente diverso dal voluto. In questo caso la volontà manca completamente e il negozio è nullo. L'errore ostativo va tenuto distinto dell'errore-motivo, che è quello che non devia l'esternazione della volontà, ma vizia l'intero processo della sua formazione: e che perciò non esclude la volontà, ma soltanto ne altera la direzione.
La violenza fisica consiste nell'agire con la forza direttamente sulla sfera fisica del soggetto per determinarlo al matrimonio.
Lo jocus si ha quando il matrimonio venga celebrato nel corso di un gioco di società o d'una rappresentazione scenica. Qui il matrimonio non è nullo ma bensì inesistente.
La simulazione consiste in un contrasto voluto, messo in opera ad arte, tra la volontà interna e la dichiarazione. L'accordo può esser messo in opera di comune intesa tra le parti. La simulazione può essere totale quando una o entrambe le parti vogliano dar vita ad un'apparenza di matrimonio, ma in realtà non vogliono alcun matrimonio; in questo caso il matrimonio è nullo perché manca la volontà. Si ha la simulazione parziale quando una o entrambe le parti con un positivo atto di volontà escludano uno dei bona matrimonii, ossia il diritto alla procreazione, alla fedeltà e all'indissolubilità. Anche qui il matrimonio è nullo perché diverso dal modello proposto dalla Chiesa.
Vi sono casi in cui la volontà matrimoniale c'è, ma è difettosa perché un quid esterno ha alterato il processo di formazione e che rende il matrimonio annullabile.
Negli ordinamenti secolari il matrimonio si configura come un atto che non tollera l'apposizione di condizioni, termini e modi. Nell'ordinamento canonico è invece ammessa l'apposizione di condizioni che diano rilevanza a particolari opzioni del soggetto, purché queste non alterino il modello della Chiesa. Negli ordinamenti secolari la condizione è un evento futuro e incerto dal quale si fa dipendere l'inizio dell'efficacia o la cessazione dell'efficacia del negozio giuridico. L'ordinamento canonico non ammette condizioni risolutive. L'ordinamento canonico, accanto alle condizioni proprie, che si riferiscono ad un evento futuro ed incerto, ammette condizioni improprie, che si riferiscono ad un evento presente o passato. La condizione propria può essere lecita o illecita. L'illiceità della condizione si manifesta in due forme: condizione turpis simpliciter (se ucciderai, se ti prostituirai.) si ha generalmente come non apposta; condizione turpis qualificata che è quella che contrasta con uno dei bona matrimonii.
Fino dal Concilio di Trento la Chiesa aveva conosciuto l'istituto del matrimonio clandestino, che era quello concluso dalle due parti attraverso lo scambio dei nudi consensi senza l'assistenza del sacerdote e dei testimoni. Già Innocenzo III nel IV Concilio Lateranense del 1215 aveva ottenuto la condanna dei matrimoni clandestini che venivano dichiarati validi ma illeciti. Con la riforma protestante i matrimoni misti erano sempre più numerosi e la situazione era divenuta insostenibile per la Chiesa. La soluzione, trovata dai Padri del Concilio di Trento, non mise in discussione il presupposto che i ministri del matrimonio erano gli sposi e che i matrimoni clandestini celebrati in passato rimanevano validi, ma si affermò che la Chiesa può legiferare in materia di capacità giuridica delle persone in ordine al matrimonio: e che per il futuro essa dichiarava inabili a contrarre matrimonio coloro che non avessero rispettato la forma pubblica della celebrazione. Il matrimonio doveva esser celebrato alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. Il parroco doveva essere quello in cui aveva il domicilio uno dei nubendi.
Il matrimonio può essere preceduto dalla promessa di matrimonio, che può essere unilaterale o bilaterale. Essa è un contratto preliminare. Nel caso di recesso senza giusta causa, la parte lesa non può agire per chiedere l'esecuzione in forma specifica, perché il consenso matrimoniale non può essere surrogato da una sentenza. La parte lesa può agire per avere il rimborso delle spese sostenute in contemplazione del matrimonio e per il risarcimento del danno subito. Il matrimonio deve poi esser preceduto dalle pubblicazioni, effettuate in Chiesa, oralmente e durante la messa. Le pubblicazioni orali possono essere sostituite da quelle scritte da affliggersi almeno otto giorni prima. Lo scopo delle pubblicazioni è mettere a conoscenza i terzi del matrimonio, in modo che chi fosse a conoscenza di impedimenti possa informarne il parroco. La forma ordinaria di celebrazione del matrimonio consiste nello scambio dei consensi alla presenza del parroco e di due testimoni. Ministri del matrimonio restano gli sposi, mentre il parroco è solo un testimone. Esistono anche forme di celebrazione del matrimonio straordinarie:
a. Il matrimonio di coscienza: è quello che viene celebrato, per causa gravissima e urgentissima, su licenza del Vescovo, segretamente e con l'omissione delle celebrazioni.
b. Il matrimonio in articolo morite, che può esser celebrato con dispensa dagli impedimenti e dalle formalità concessa dal Vescovo, dal parroco o dal sacerdote assistente.
c. Il matrimonio coram solis testibus, che è quello che viene celebrato alla presenza dei soli testimoni quando vi sia il pericolo di morte o quando, anche in assenza di pericolo di morte, non sia possibile ricorrere per almeno un mese all'assistenza del Vescovo, del parroco o di un sacerdote.
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