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I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Il codice denomina mezzi di ricerca della prova le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni di comunicazioni.
Tali atti si distinguono dai mezzi di prova sotto numerosi profili:
a. l'elemento probatorio si forma in seguito all'esperimento del mezzo di prova, mentre attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso;
b. i mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al giudice nel dibattimento o nell'incidente probatorio; i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal giudice, dal p.m. e, in alcune ipotesi, possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria;
c. i mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore "sorpresa", mentre i mezzi di prova possono essere assunti durante le indagini preliminari solo con la piena garanzia del contraddittorio.
L'ispezione è quel mezzo di ricerca della prova che ha prevalentemente una finalità descrittiva di persone, luoghi e cose.
Essa è disposta, di regola, dall'autorità giudiziaria quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (244.1).
Secondo il 245.1 Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 (il quale, rubricato "Testimoni ad atti del procedimento", dice che Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria; b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione).
L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto
L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni
Il 246 disciplina l'ispezione di luoghi o di cose: All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
L'ispezione è disposta con decreto motivato.
Durante le indagini preliminari l'ispezione è disposta di regola dal p.m., che può delegare la polizia giudiziaria; è compiuta dalla polizia di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di "accertamenti e rilievi".
Quando il p.m. procede ad ispezione personale, il difensore dell'indagato deve essere preavvisato almeno 24 ore prima.
Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione della prova, il p.m. può procedere anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo, o anche senza darne avviso, se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce possano essere alterate; è fatta salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire (364.5).
Quando omette l'avviso o procede prima del termine, il p.m. deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso (364.6).
La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova che ha la finalità di assicurare al processo una cosa o di consentire l'arresto di una persona.
La perquisizione personale è disposta Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (247.1).
La perquisizione locale è disposta Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso (247.1).
La perquisizione è disposta dall'autorità giudiziaria (cioè dal giudice o dal p.m.) con decreto motivato.
L'autorità giudiziaria può limitarsi ad invitare taluno a consegnare la cosa: se l'invito è accolto non si fa luogo a perquisizione, salvo che sia utile procedervi per la completezza delle indagini.
Se deve essere eseguita la perquisizione di una persona, occorre consegnare a questa una copia del decreto con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed almeno quattordicenne (249).
Se deve essere eseguita la perquisizione di un luogo, va consegnata copia del decreto all'interessato ed a colui che abbia la disponibilità del luogo, se costoro sono presenti.
Ad essi deve essere dato avviso della facoltà di farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia, alle solite condizioni che questa sia prontamente reperibile ed idonea.
Nel corso delle indagini preliminari la perquisizione è ordinata dal p.m.
All'indagato che sia eventualmente presente alla perquisizione è chiesto se è assistito da un difensore; qualora l'indagato ne sia privo, è designato un difensore d'ufficio.
Sempre nel corso delle indagini preliminari la polizia giudiziaria può procedere di sua iniziativa a perquisizione personale o locale, ma solo in flagranza di reato o nel caso di evasione.
La polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale delle operazioni senza ritardo al p.m. del luogo nel quale la perquisizione è stata eseguita.
La pubblica accusa convalida la perquisizione nelle 48 ore successive, se ne ricorrono i presupposti.
Il codice prevede tre distinte forme di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo: il primo è un mezzo di ricerca della prova, gli altri due sono misure cautelari.
Tutti e tre i tipi di sequestro creano un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile od immobile.
Nel sequestro probatorio il vincolo di indisponibilità serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell'accertamento dei fatti: occorre che si tratti del corpo del reato o di una cosa pertinente al reato e, soprattutto, che la cosa sia necessaria per l'accertamento dei fatti.
Il sequestro è mantenuto fin quando sussistono le esigenze probatorie.
Nel corso del dibattimento il sequestro probatorio è disposto con decreto del giudice.
Nel corso delle indagini preliminari il decreto è emanato, di regola, dal p.m.
Contro il decreto di sequestro l'indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, sulla quale decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Contro il decreto di convalida l'indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, sulla quale decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Per intercettazione si intende quell'attività che si effettua mediante strumenti tecnici di percezione e che tende a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l'apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza.
L'intercettazione è un'attività che può esser compiuta solo per iniziativa del p.m. e su autorizzazione del giudice nei casi e modi previsti dalla legge.
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti (da parte di una persona non presente) è ammessa di regola fuori del domicilio privato.
In via eccezionale l'intercettazione di comunicazioni tra presenti è consentita anche nel domicilio privato se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa (266.2).
Le intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni sono ammesse solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
In primo luogo, le intercettazioni possono essere disposte solo in procedimenti relativi a certi reati.
In secondo luogo, devono essere autorizzate dal giudice su richiesta del p.m.
In terzo luogo, sono ammesse solo quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
Son previsti divieti di utilizzazione e garanzie in favore dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari.
Per quanto riguarda il procedimento, il p.m. chiede al giudice l'autorizzazione a disporre le intercettazioni, autorizzazione che è data dal giudice con decreto motivato.
Una volta ottenuto il provvedimento, il p.m. emana un decreto col quale regola le modalità e la durata delle operazioni.
Nei casi di urgenza l'intercettazione è disposta dal p.m., che deve comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre 24 ore decorrenti dal proprio provvedimento.
Il giudice entro le 48 ore successive decide sulla convalida con decreto motivato.
In caso di mancata convalida, l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati non possono essere usati.
In base ai requisiti previsti dal codice sono intercettabili sia le utenze riferibili agli indagati, sia quelle riferibili ai testimoni, sia infine le utenze riferibili a persone estranee ai fatti, quando queste ultime possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagati o da testimoni.
Le comunicazioni intercettate sono registrate; delle operazioni è redatto verbale.
La polizia giudiziaria provvede a trascrivere il contenuto anche sommariamente: si tratta dei "brogliacci d'ascolto", utilizzabili già durante le indagini preliminari per chiedere al giudice le misure cautelari.
La registrazione delle intercettazioni ed i verbali sommari sono trasmessi immediatamente al p.m. e devono essere depositati in segreteria: una volta effettuato il deposito, deve essere dato avviso ai difensori che possono ascoltare le registrazioni ed esaminare gli atti.
Qualora le intercettazioni siano state eseguite fuori dei casi consentiti o con modalità diverse da quelle previste dalla legge, i relativi risultati non possono in alcun modo essere usati.
Le registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione sono distrutte su ordine del giudice, salvo che costituiscano corpo del reato (ad es. calunnia od ingiuria mediante telefono).
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