I fattori condizionanti l'esercizio dei diritti di libertà
Malgrado i diritti di libertà siano costituzionalmente attribuiti a
tutti gli uomini, i loro titolari non si trovano sempre in situazioni di
assoluta parità reciproca. Universale è soltanto la capacità giuridica di
diritto privato. La specifica disposizione costituzionale, onde "nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica", va tuttavia
riferita alla cosiddetta capacità di diritto pubblico. S'intende, allora, che i
veri problemi non riguardano la capacità giuridica tradizionalmente intesa, ma
investono piuttosto la capacità di agire, nell'esercizio dei diritti
costituzionalmente rilevanti. In primo luogo, va sempre tenuto presente il
fattore dell'età, nel senso che la capacità di agire si acquista "al compimento
del diciottesimo anno". In secondo luogo, anche in correlazione con l'età,
possono avere un determinante rilievo gli ordinamenti speciali: dalla famiglia
all'impresa, concepita quale comunità di lavoro, dalle forze armate fino agli
istituti di prevenzione e pena. I soggetti sottoposti a tali ordinamenti
subiscono infatti, nell'esercizio delle loro libertà fondamentali, le più varie
specie di limitazioni. La gerarchia dei valori costituzionali esige che le
libertà fondamentali non vengano negate o compromesse. In terzo luogo, su
tutt'altro piano, possono rientrare le situazioni di emergenza, che coinvolgano
l'intero paese o determinate parti di esso. Al di là della guerra si può
ritenere che altre e minori esigenze legittimino la sospensione di norme
costituzionali, a cominciare dal campo dei "diritti inviolabili"? Fra i
costituzionalisti italiani sono state proposte due diverse soluzioni: primo che
il procedimento dell'art. 78 si presti a venire utilizzato in qualunque caso di
effettivo pericolo interno o esterno, sicché lo stato di guerra verrebbe a
ricomprendere lo stato di assedio; secondo, che il governo possa invece
servirsi di decreti-legge temporaneamente deroganti alle norme costituzionali.
Altro è il problema se l'emergenza possa incidere non sull'efficacia ma sulla
interpretazione delle norme costituzionali concernenti le libertà fondamentali.
La corte costituzionale ha risposto affermativamente, soprattutto con
riferimento ai limiti massimi della carcerazione preventiva.