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I diritti reali di godimento su cosa altrui
I diritti reali di godimento su cosa altrui sono diritti limitati perché si esercitano sempre su cose di proprietà altrui. Si suddividono in due categorie: diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.
L'usufrutto è il diritto di godere di un bene di proprietà altrui e di farne propri i frutti con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica e di restituirlo al proprietario allo scadere del termine stabilito. Il titolare del dritto è detto usufruttuario, mentre il proprietario è detto nudo proprietario. L'usufrutto può sorgere in forza di legge, in forza di un atto di autonomia privata e per usucapione. Può estinguersi per morte dell'usufruttuario, per prescrizione, per abuso del diritto o per perimento dello stesso.
L'uso è il diritto di servirsi di una cosa altrui e se fruttifera di farne propri i frutti limitatamente ai bisogni propri e a quelli della famiglia. Si estingue con la morte dell'usuario. Quando il diritto d'uso ha per oggetto un bene immobile si parla di diritto di abitazione; tale diritto consiste nella facoltà d'uso dell'immobile altrui al solo scopo di abitarvi; è incedibile ed è limitato al soddisfacimento dei bisogni propri.
La servitù prediale viene definita come il peso imposto su un fondo detto servente per l'utilità di un altro fondo detto dominante. I caratteri essenziali della servitù prediale sono: l'utilità, i due fondi devono appartenere a proprietari diversi, i fondi devono essere vicini. Le servitù possono essere:
- apparenti e non apparenti: per l'esercizio delle prime devono esistere opere visibili e permanenti, come la servitù di acquedotto; per le seconde non è richiesto come le servitù di non costruire;
- continue e discontinue: solo le seconde richiedono l'intervento umano come la servitù di attingere acqua dal fondo vicino.
- affermative e negative: le prime consentono al proprietario del fondo dominante di svolgere un'attività sul fondo servente, come il pascolo del bestiame; le seconde impongono al proprietario del fondo servente di non svolgere alcuna attività sul proprio fondo come non costruire.
Si costituiscono in forza di legge, per volontà privata, per destinazione del padre di famiglia e per usucapione.
Si estinguono per rinuncia da parte del proprietario del fondo dominante, per prescrizione e per confusione.
Il diritto di superficie è il diritto di costruire o mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto del fondo altrui, come la costruzione di edicole sul suolo pubblico. Tale diritto può assumere due diverse configurazioni:
- il proprietario del suolo può concedere al superficiario il diritto di costruire sul proprio suolo; una volta costruito l'edificio il superficiario ne acquista la proprietà.
- il proprietario di un immobile aliena al superficiario la proprietà dell'edificio esistente sul suo fondo riservandosi la proprietà del suolo.
Si costituisce in forza di un atto di autonomia privata per contratto a titolo oneroso o gratuito, o per testamento che deve essere trascritto, o per usucapione: allo scadere del termine la proprietà della costruzione si trasferisce nella sfera patrimoniale del proprietario del suolo.
Il diritto di superficie è alienabile, ipotecabile e trasmissibile agli eredi.
Si estingue per scadenza del termine, per perimento del suolo ma se perisce la costruzione il superficiario ha diritto di ricostruire, per consolidazione ovvero quando diritto di superficie e proprietà si riuniscono nella stessa persona, e per prescrizione estintiva.
L'enfiteusi è il diritto di godere del fondo altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in denaro o derrate. Colui che concede il diritto è detto concedente; colui a cui viene concesso è detto enfiteuta. Si costituisce per volontà privata tramite contratto per iscritto a pena di nullità o per testamento; devono essere trascritti per essere opponibili ai terzi, e per usucapione perpetua o a tempo determinato. Si estingue per affrancazione da parte dell'enfiteuta consistente nel diritto di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro pari a 15volte il canone enfiteutico, o per devoluzione da parte del concedente che consiste nel liberare il fondo dall'enfiteuta in quanto non porta miglioramenti al fondo, o per scadenza del termine, per confusioni, per prescrizione estintiva o per espropriazione del fondo per pubblico interesse.
L'azione a difesa dei diritti reali è l'azione confessoria; attraverso l'esercizio di tale azione, si chiede il riconoscimento giudiziale del diritto reale nei confronti di chi ne contesta la sussistenza.
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