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Gerarchia delle Fonti
Le fonti del diritto sono in ordine gerarchico ta loro.
Questo rapporto vuole dire che le norme contenute in una fonte di grado superiore vincolano l'efficacia di norme contenute in fonti di grado inferiore queste in fatti non possono essere in contrasto con quelle già formate di grado superiore, se questo accade esse diventano illegittime.
Fonti Supreme
La fonte suprema più importante è la Costituzione che può essere definita la legge fondamentale su cui si basa l'intero sistema giuridico statale.
Informazioni sulla Costituzione
La costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, in sostituzione dello Statuto Albertino. È in un documento formato da 139 Articoli. La costituzione è rigida, perché non può essere modificata se non attraverso una legge costituzionale, secondo un particolare procedimento. Secondo l'articolo 1387 della costituzione, che prevede una doppia votazione a maggioranza molto più elevata rispetto a quelle richieste per l'approvazione di una legge ordinaria. Sono invece dette elastiche le costituzioni che, come lo Statuto Albertino, possono essere modificate con l'ordinario procedimento di formazione delle leggi e quindi con qualsiasi legge.
Fonti Primarie
Le fonti primarie sono le leggi ordinarie che comprendono sia le leggi statali emanate dal parlamento, sia le leggi regionali emanate dalle regioni. Hanno uguale potere alle leggi ordinarie (fonti primarie) gli atti aventi forza di legge emanati dal Governo: si tratta dei decreti legge e dei decreti legislativi.
Fonti Secondarie
Le fonti secondarie sono i regolamenti in generale e in fine come unica fonte del diritto non scritta la consuetudine, detta anche usi. Sono Fonti secondarie, e perciò si trovano in posizione subordinata rispetto alle leggi, i regolamenti, che non possono essere contrari alle leggi e vengono emanati di volta in volta dal potere esecutivo (Governo) oppure dalle regioni, dalle provincie, dai comuni.
Consuetudine
La consuetudine è l'unica fonte di diritto non scritta e consiste in un comportamento seguito da un gruppo più o meno vasto di persone con la convinzione che si un precetto obbligatorio.
Questa è fonte di diritto soltanto quando, il comportamento è costante e uniforme e generale e osservato con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica. Per tanto non è sufficiente avere dei certi comportamenti ma bisogna essere fermamente convinti che si tratti di regole imposte dall'ordinamento giuridico. Perché si formino norme consuetudinarie si ha bisogno di due elementi fondamentali: un elemento materiale, cioè il ripetersi costante e uniforme nel tempo di un certo comportamento da parte di un gruppo sociale.
La consuetudine non può essere applicata nel campo del diritto
Penale, ove vige il principio: nullum crimen sine lege (nessun
Reato se non è previsto dalla legge). Esiste appunto l'articolo
25 comma 2 della costituzione che dispone <<Nessuno può
essere punito se non in forza di una legge>>
Trattati CEE e regolamenti comunitari
Esiste un livello superiore rispetto alle fonti del diritto interno e sono: il trattato istitutivo della Comunità europea e i regolamenti i quali sono emanati dal consiglio CEE. In fatti l'Italia fa parte di questa comunità sovranazionale che ha la possibilità di poter esercitare, nelle materie stabilite dal trattato, diretti poteri normativi entro i paesi membri oltre che poteri giurisdizionali. Quindi in caso di sentenza il Giudice deve disapplicare le norme interne, se per caso siano in contrasto con le norme comunitarie.
Le direttive UE sono totalmente diverse dai regolamenti, in fatti le prime non contengono delle norme rivolte ai cittadini ma sono rivolte agli Stati membri della UE. Questi a loro volta sono tenuti ad emanare leggi in conformità a queste direttive superiori.
Tripartizione dei poteri dello stato
I poteri con cui viene diviso l'ordinamento dello Stato sono il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Gli stati costituzionali (come il nostro) si distinguono per la divisone dei poteri, cioè ogni potere viene attribuito a un organo differente. La costituzione ha affidato al Parlamento il potere legislativo, al Governo il potere esecutivo e alla Magistratura la funzione giurisdizionale.
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