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Diritto amministrativo




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DIRITTO AMMINISTRATIVO


È lo studio della P.A. dal punto di vista giuridico (diritto delle pubbliche amministrazioni)

La P.A. è un complesso apparato amministrativo composto da persone, uffici ecc

Esistono diversi tipi di pubbliche amministrazioni:

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STATALI MINISTERI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI COMUNI

AUTORITA' INDIPENDENTI non sottoposte agli indirizzi di potere politico, ma tendenzialmente indipendenti, note per sottrarre l'influenza politica da particolari settori.


Art. 5: PRINCIPIO AUTONOMISTICO

Accanto alla P.A. Statale esistono e devono esistere P.A. locali.


Art.118: PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETA'

Le funzioni amministrative spettano di principio al COMUNE ossia l'ente più vicino al cittadino, se il comune è troppo piccolo o comunque non riesce a soddisfare l' esigenza del cittadino allora tale funzione spetta alle province, poi alle regioni ed infine allo Stato.


Art. 97 PRINCIPIO DI LEGALITA'

La P.A. deve esercitare il proprio potere nel rispetto della legge. La legge perciò, deve attribuire un potere alla P.A., questo potere però è vincolato da delle norme.


P.A. IN SENSO SOGGETTIVO:la nozione guarda a quei soggetti che hanno carattere di pubblicità e per questo ascritti alle amministrazioni pubbliche.


P.A. IN SENSO OGGETTIVO: la nozione non guarda più il soggetto ma l'oggetto ossia all'attività svolta dal soggetto; se tale attività ha fini pubblici allora l'attività sarà amministrativa e il soggetto che la compie sarà una persona pubblica.


P.A. IN SENSO FORMALE: la nozione guarda la forma di quegl'atti che il soggetto pone in essere; se gli atti sono provvedimenti amministrativi allora si parlerà di P.A. in senso formale.



Le AUTORITA' INDIPENDENTI sono P.A. molto strane, perché sono sottoposte agli indirizzi politici ma sfuggono a quei criteri di classificazione, secondo il principio di classificazione dei poteri. Esse svolgono i 3 poteri congiuntamente; inoltre emanano anche una serie di direttive, dunque svolgono anche attività normativa.

Infine svolgono anche delle funzioni assimilabili a quelle di un giudice, infatti hanno la possibilità di risolvere controversie tra esercenti ed utenti.

Esistono vari tipi di autorità indipendenti, la differenza consiste nelle funzioni da esse svolte:


AUTORITA' INDIPENDENTI DI REGOLAZIONE sono autorità preposte alla regolazione e controllo di un settore(energetici, editoria) fissando tariffe, controllando la qualità di un servizio, emettendo multe ecc..


AUTORITA' INDIPENDENTI DI GARANZIA sono autorità che tutelano interessi anche costituzionali; le sue funzioni sono assimilabile a quelle di un giudice (autorità ANTITRUST)








Il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO è quel insieme di atti finalizzati alla manifestazione dell'effetto giuridico tipico di una fattispecie, attraverso cui la P.A. manifesta la propria volontà. (hanno uno scopo finale, solo l'atto finale può produrre effetti giuridici)

fasi del procedimento:


  1. FASE INIZIATIVA: esistono 3 tipi di iniziativa:

o      INIZIATIVA DI PARTE: Il cittadino si rivolge alla P.A. per chiedere un permesso.

o      INIZIATIVA D'UFFICIO: il procedimento parte dalla P.A.

o      INIZIATIVA PUBBLICA: se prevista dalla legge(iscrizione nelle liste elettorali)


  1. FASE ISTRUTTORIA: la P.A. acquisisce le informazioni necessarie per provvedere, acquisendo i cosiddetti PARERI manifestazioni di volontà da parte di organi determinati.

i pareri potrebbero essere diversi:

- PARERE FACOLTATIVI

- PARERI OBBLIGATORI (dipende se sono previsti da una norma)

Un parere è vincolante se l'amministrazione deve attenersi ad un parere, e viceversa NON VINCOLANTE in caso contrario.

PARERI RELATIVAMENTE VINCOLANTI: l'amministrazione può non accogliere un contributo di un parere; però deve motivare il perché non vuole attenersi a  tale contributo.


  1. FASE COSTITUTIVA: QUANDO L'AMMINISTRAZIONE ADOTTA L'ATTO

ATTO SEMPLICE: Se proviene da un singolo organo dell'amministrazione.

ATTO COLLEGIALE: proviene da un organo formato da più membri (delibera del consiglio comunale)

ATTO COMPLESSO: uno stesso atto appartiene a organi diversi dell'amministrazione( es. sindaco e dirigente di un comune)

L'atto complesso a sua volta si divide in:

ATTI A COMPLESSITA' UGUALE I medesimi soggetti hanno le medesime competenze (es.2 sindaci)

ATTI A COMPLESSITA' DISUGUALE in quell'atto i soggetti hanno competenze diverse (sindaco e dirigenti)


  1. FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIVENTA EFFETTIVO CON LA 4° FASE.

rappresentata da tutte le modalità con le quali si producono gli effetti giuridici dell'atto amministrativo( es. la notifica di demolizione dell'abitazione abusiva)
















ATTO AMMINISTRATIVO rappresenta la manifestazione di volontà emanata dalla P.A., avente rilevanza esterna e si indirizza a soggetti determinati ed indeterminati e può portare modifiche alla sfera giuridica del soggetto destinatario.

L'atto amministrativo in quanto emanato dalla P.A. è dotato di AUTORIETA' ED IMPERATIVITA' in quanto modificano ed estinguono determinate autorità

Abbiamo 2 caratteristiche dell'atto amministrativo :


VALIDITA' CONFORMITA' DI UNA NORMA AD ESSERE UN ATTO (rispetta il trincio di legalità)


EFFICACIA CAPACITA' DI UN ATTO DI PRODURRE EFFETTI GIURIDICI. Con l'efficacia l'atto oltre ad essere valido produce anche effetti giuridici.


CARATTERISTICHE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO


  1. AUTORITA' : capacità dell'atto di incidere nella sfera giuridica dei destinatari.

  1. ESECUTIVITA': idoneità dell'atto ad essere eseguito in astratto( es. ordinanza di demolizione)

  1. ESECUTORIETA': idoneità dell'atto ad essere portato concretamente in esecuzione ( non necessita dell'ausilio di un giudice, ma eseguito direttamente dalla P.A. ) anche in concreto.

  1. INOPPUGNABILITA': l'atto amministrativo non può essere impugnato ( ma non in assoluto ciò); una volta scaduti i termini di decadenza dell'atto esso non può essere impugnato perciò diventa immutabile.

Un provvedimento amministrativo è composto da elementi necessari da cui non si può prescindere:


SOGGETTO: l'organo competente per legge (dirigente d'ufficio tecnico comunale)

OGGETTO: persona, cosa o situazione giuridica su cui si producono glie effetti dell'atto.

CAUSA: interesse pubblico tutelato dalla norma(es. interesse legittimo delle costruzioni edilizie se emanate)

MOTIVAZIONE. Ragione per cui viene emanato quel atto. Con la legge 241 del '90 art. 3 è stata sancita l'OBBLIGATORIETA' della MOTIVAZIONE, dando maggiore certezza e potere al cittadino.

FORMA: attiene alla rilevanza esterna dell'atto ed attiene alla validità dell'atto, ossia rappresenta la conformità della norma.













STRUTTURA DELL'ATTO:


INTESTAZIONE: P.A. che emana l'atto;


PREAMBOLO:insieme di leggi cui l'atto fa riferimento;


MOTIVAZIONE: (art. 3 leg 241 del '90) tutti gli atti della P.A. devono essere motivati

PARTE DESCRITTIVA: rileva tutti gli interessi coinvolti nell'atto

PARTE VALUTATIVA: la P.A. stabilisce quale interesse è preferito rispetto agli altri.


DISPOSITIVO: rappresenta la manifestazione di volontà, contenuto dell'atto vero e proprio.


DATA E SOTTOSCRIZIONE

Accanto a questi elementi fondamentali ci sono elementi accidentali:


TERMINE:

INIZIALE: indica il momento in cui deve avere efficacia un determinato atto;

FINALE: momento in cui deve cessare d'efficacia l'atto;


CONDIZIONE: evento futuro ed incerto che si potrebbe verificare;


ONERE: autorizzazioni e concessioni che rappresentano l'ampliamento della sfera giuridica di un soggetto;


RISERVA: la P.A. si riserva ad adottare provvedimenti futuri.























TIPOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Ciascun provvedimento amministrativo è espressione del POTERE AMMINISTRATIVO, ciascun provvedimento amministrativo deve essere eseguito secondo alcune regole standard previste dalla legge, perla tutela dei privati.


Ci sono diversi criteri per individuare e classificare i poteri ed i procedimenti dei provvedimenti amministrativi:


1° PROVVEDIMENTI POSITIVI (FAVOREVOLI) sono compresi tutti i provvedimenti che portano un beneficio al destinatario del provvedimento(ampliano la sfera giuridica del destinatario). Degli esempi sono le autorizzazioni concessioni ecc.. al loro interno vi sono ulteriori classificazioni.


2° PROVVEDIMENTI NEGATIVI (SFAVOREVOLI O RESTRITTIVI) restringono la sfera giuridica del destinatario, ad esempio l'ESPROPRIO elimina il diritto alla proprietà, IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE limita l'esercizio di un diritto su alcune zone della città.


1° PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI


1-AUTORIZZAZIONI(nullaosta, licenze): quando la P.A. rilascia un provvedimento autorizzativi la P.A. rimuove un limite nell'esercizio di un diritto o facoltà prevista dalla legge che è già presente nella sfera giuridica del destinatario ma è la legge che impone il divieto di utilizzo di un'attività, che viene rimossa tramite il provvedimento.

Esso rappresenta un provvedimento espresso della P.A.


2-CONCESSIONI: a differenza dell'autorizzazione, crea un nuovo diritto nella sfera giuridica del destinatario.

CONCESSIONI TRASLATIVE lo Stato trasferisce l'esercizio e l'utilizzo del bene a privati ma il diritto di proprietà rimane dello Stato.

CONCESSIONI COSTITUTIVA


3- DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA':è un provvedimento inespresso. Il privato può esercitare una determinata attività, non perché la P.A. lo ha autorizzato, ma perché la P.A. non si è espressa in un determinato lasso di tempo(30gg) non adottando nessun provvedimento(SILENZIO ASSENSO)

Il provvedimento è espresso se la P.A. adotta un provvedimento entro 30 giorni affinché impone al privato di interrompere l'attività iniziata in quanto non ci sono i presupposti per la concessione del diritto.


4-ABILITAZIONI: consentono al privato di esercitare una determinata attività, a differenza delle autorizzazioni essi vengono rilasciati dopo il superamento di un esame o prova da parte del privato, in quanto permettono alla P.A. di accertare l'abilità e capacità tecnica posseduta dal soggetto richiedente.(es. abilitazioni professionali)


5-ATTI DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA(certificazioni)

6-CERTIFICATI IN SENSO STRETTO






2°PROVVEDIMENTI NEGATIVI


1-ORDINI E/O DIVIETI: limitano la libertà d'azione del privato, attraverso l'imposizione (es. ordine di demolizione)

DIVIETO: comando negativo, imposizione al privato a non fare qualcosa


2-vi sono altri provvedimenti negativi che incidono anche sulla sfera patrimoniale e non solo lulla libertà d'azione del privato.

Essi eliminano il diritto di proprietà(espropriazioni) o sull'incidenza del diritto di proprietà:

- ESPROPIRAZIONI

REQUISIZIONI

- OCCUPAZINI


3- SANZIONI AMMINISTRATIVE: conseguono alla commissione di un illecito amministrativo( a differenza di quelle penali). Le norme che nel nostro ordinamento tutelano diritti di minor rilievo prevedono sanzioni amministrative, mentre le sanzioni penali sono collegate a norme che riguardano diritti di maggior rilievo(es. assassino di una persona)

Le sanzioni amministrative sono di 2 tipi:

PECUNIARIE: consistono nell'imposizione dell'obbligo di pagare una determinata somma di denaro al trasgressore della norma(es. multe al del codice della strada)

INTERDITTIVE: casi più gravi, interessi di un certo rilievo o dove c'è recidività; non si limitano a richiedere al trasgressore di pagare una certa somma di denaro ma impongono al trasgressore di svolgere una determinata attività.(es. gas inquinanti rilasciati da un'impresa nell'ambiente) che nei casi gravi può anche essere revocata permanentemente l'esercizio dell'attività.


4-VINCOLI

Limitano l'esercizio della proprietà di un privato, limitazione di un diritto e/o attività























PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I provvedimenti amministrativi presentano a volte dei vizi e difetti che possono portare all'annullamento del provvedimento stesso, effettuato dal giudice amministrativo.

Nella invalidità del provvedimento amministrativo bisogna distinguere 2 categorie:

  1. NULLITA': casi più gravi, il provvedimento amministrativo manca dei suoi elementi essenziali(es. rilascio del permesso di costruzione dal tribunale che è incompetente in edilizia manca il soggetto)
  2. ILLEGITTIMITA':    quando il provvedimento amministrativo presenta uno dei seguenti vizi, però vi sono tutti gli elementi essenziali:

INCOMPETENZA RELATIVA

VIOLAZIONE DI LEGGE

ECCESSO DI POTERE

L'illegittimità comporta l'annullabilità.


INCOMPETENZA ASSOLUTA: si ha quando un altro organo no appartenente alla P.A. adotta l'atto; comporta la nullità del procedimento amministrativo

INCOMPETENZA RELATIVA: si ha quando l'atto viene  rilasciato da un soggetto che è sempre una P.A. ma non è quella competente; comporta l'illegittimità del procedimento amministrativo perciò l'annullabilità.


NULLITA' non è soggetta ne a prescrizione ne a decadenza e non è annullabile d'ufficio.

ANNULLABILITA'


Art. 21 septies leg. 241 del '90

Ci dice quando è nullo il provvedimento amministrativo:

MANCANZA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO;

IL PROVV. E' VIZIATO DEL DIVIETO ASSOLUTO E ATTRIBUZIONE (INCOMP. ASSOLUTA);

VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO quando vi è una sentenza del TAR o del consiglio di Stato impugnabile(GIUDICATO), in questo caso non è ammissibile legiferare contro tale sentenza.

ILLEGITTIMITA':

- INCOMPETENZA RELATIVA;

- VIOLAZIONE DI LEGGE quando la P.A. adotta un provvedimento amministrativo difforme a norme di legge(rinnego di autorizzazioni verso un soggetto che abbia i requisiti previsti dalla legge per averla). Vanno intese tutte le norme di legge, non solo parlamentari, ma anche regionali, comunali, europee(tutti i tipi di fonte di legge)

- ECCESSO DI POTERE di difficile identificazione,e si ha quando la P.A. opera in regime discrezionale non essendo appunto vincolata nella scelta finale prevista dalla legge. La P.A. esercita un potere per un fine diverso dalla legge, a cui esso è attribuito.

















FIGURE SINTOMATICHE DELL'ECCESSO DI POTERE

Rappresentano dei casi tipici che quando si presentano aiutano il giudice a capire che si è di fronte all'ACCESSO DI POTERE.

1 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO: due persone private che si trovano in identiche condizioni ricevono un trattamento diverso nella medesima situazione(senza valida ragione)


2 - INGIUSTIZIA MANIFESTA: provvedimento palesemente ingiusto


3 - CONTRADDITTORIETA': quando all'interno di uno stesso atto amministrativo, nel preambolo P.A. elogia un'attività di un dipendente e successivamente vi è la violazione(contraddittorietà interna)

Contraddittorietà esterna: mancanza di coerenza tra atti adottati dalla P.A.


4- ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI: quando la P.A. assume a fondamento della propria posizione atti insussistenti.


5- DIFETTO DI FORMA: (tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati art.3 leg. 241 del '90); quando manca del tutto la motivazione c'è carenza di motivazione VIOLAZIONE DI LEGGE;

DIFETTO DI MOTIVAZIONE la motivazione c'è ma è fatta male(es. troppo stringata, contraddittoria, non adeguata)


6 - I PROVVEDIMENTI AFFETTI DA SPROPORZIONE: sanzioni amministrative, non c'è proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione erogata.


7 - IRRAZIONALITA', RAGIONEVOLEZZA

La P.A. adotta un provvedimento irrazionale. 



















LEGGE 241 DEL 7 AGOSTO 1990


Nella Repubblica Italiana, la legge 241 del 7 agosto 1990, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha rappresentato un evento fondamentale per l'attività della pubblica amministrazione e più in generale per il diritto amministrativo.

La 241 del 1990, è più nota come legge sulla trasparenza amministrativa, dato che ha profondamente rinnovato il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, informandolo secondo tale principio.

Da questo si comprende l'importanza della legge, che ha trasformato, almeno nel principi amministrativo, il rapporto tra amministrazione e cittadini da un rapporto di tipo autoritativo ad uno di tipo paritario e collaborativo.

I principi generali contenuti nella 241/90 sono quelli di economicità,efficacia,imparzialità,pubblicità e trasparenza.


Il principio di economicità presuppone l'utilizzo del minor numero possibile di mezzi ovvero l'azione amministrativa può definirsi economica quando il suo intervento ha il costo più basso possibile. Tuttavia se tale principio fosse applicato singolarmente e rigidamente porterebbe ad un degrado qualitativo della P.A. perciò esso deve operare in simbiosi con il principio di efficacia che impone la più alta percentuale di corrispondenza tra obiettivi programmati e obiettivi realizzati.

L'efficienza rappresenta il minor rapporto tra mezzi a disposizione e risultati raggiunti.

Accanto a questi principi di natura strettamente economica operano i criteri non strettamente collegati né al costo né alla qualità né alla quantità dell'azione della P.A.

Il principio di imparzialità impone ch l'azione della P.A. debba essere la più obiettiva possibile

Selezionando gli interessi in maniera equilibrata e senza alcuna preferenza predeterminata.

Il principio di pubblicità impone che l'attività della P.A. sia sotto gli occhi di tutti in modo che si realizzi il cosiddetto controllo diffuso ovvero quello che può essere realizzato da tutti i cittadini.

Con il principio di pubblicità il destinatario dell'atto non solo ha il potere di conoscere ciascuna fase del procedimento amministrativo che porta al provvedimento finale ma può anche contribuire all'atto finale stesso.

Contemporaneamente anche i soggetti estranei a questo rapporto dualistico possono informarsi/accedere alle stesse fasi del procedimento finali e al provvedimento finale.

In particolare tra tutti i soggetti indistinti una posizione/opzione privilegiata ce l'hanno i cosiddetti contro-interessati(soggetti che siano coinvolti(agevolati/danneggiati) indirettamente dall'esercizio del potere della P.A. ;per tali ragioni ad essi e non ad altri la P.A. assegna il diritto di accesso.

La pubblicità permette che l'atto sia conoscibile a tutti o quanto meno ai contro-interessati.

Il principio di trasparenza è collegato con il principio di pubblicità, ovvero non ci può essere trasparenza senza pubblicità e non ha senso che vi sia pubblicità senza che l'azione della P.A. sia trasparente.

Il principio di trasparenza impone su richiesta che l'azione della P.A. sia conoscibile e quindi possa essere valutata nel corso del suo attuarsi ed anche nel momento culminante dell'adozione del provvedimento finale.

Nella P.A. vige il divieto di aggravare il procedimento amministrativo fatta eccezione per le esigenze legate all'istruttoria.




Per una maggiore celerità e sveltezza della P.A. negli ultimi tempi in basa alla legge determinati casi di silenzio della P.A. può equivalere ad un provvedimento espresso:


SILENZIO ASSENSO: il silenzio della P.A., dopo un determinato lasso di tempo, ha valore positivo ossi il silenzio equivale ad un si.( es. istanza edilizia come la comunicazione di inizio lavori all'interno del nostro appartamento)


SILENZIO RIGETTO: la P.A. non risponde ad una determinata Istanza, allora la risposta equivale ha un rigetto dell'istanza( es. provvedimento di un prefetto)


SILENZIO D'IMPEDIMENTO: la P.A. era tenuta ad intervenire in maniera espressa, ma non è intervenuta.

Contro il silenzio d'impedimento ci si può rivolgere al giudice amministrativo, che può condannare la P.A. a provvedere, dando una risposta negativa o positiva al cittadino


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario a carico di una unità organizzativa. Viene designato dal dirigente di un determinato ufficio. Il funzionario è il gestore del procedimento amministrativo.

Art. 6 individua i compiti del responsabile del procedimento amministrativo "valuta ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento; ha il potere di compiere tutti gli atti istruttori, accertando agli uffici i fatti ed adotta ogni misura per un adeguato sollecito svolgimento dell'istruttoria(ispezioni, esibizione documenti, rilascio dichiarazioni ecc); se previsto dalla legge può procedere all'INIBIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI, cura le comunicazioni, e in alcuni casi può adottare il provvedimento finale dell'atto.


Art .3 legge 241/90 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE per tutti i provvedimenti amministrativi.

In passato la motivazione doveva essere indicata solo se prevista dalla legge,invece con la legge 241 deve essere indicata in ogni provvedimento(TRASPARENZA); la motivazione deve contenere i PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

PRESUPPOSTI DI FATTO sono supporti fattuari del provvedimento;

RAGIONI GIURIDICHE sono argomentazioni giuridiche;

la motivazione non viene richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

A volte un atto non contiene la motivazione perché richiama altri atti già motivati (MOTIVAZIONE PER RELAZIONE) è necessario perciò rimandare, e la precedente motivazione deve essere richiamata ed essere resa disponibile( art. 4 comma 3)

L'importanza di tale principio è duplice:

-)responsabilizza i funzionari che hanno la necessità,nell'approntare il provvedimento,ad esternare l'iter logico-giuridico che ha condotto all'adozione di quell'atto;

-un atto motivato permette a posteriori e in maniera obiettiva una valutazione della correttezza dell'operazione e della congruità della decisione.











DIRITTO D'ACCESSO legge241 del '90 art.22 e seguenti

Precedentemente il diritto d'accesso era negato, ma successivamente fu modificato a causa del principio DEL GIUSTO ORDINAMENTO e perché bisogna rispettare i principi comunitari.

PRINCIPIO DI TRASPARENZA: garantisce maggiore trasparenza all'azione dell'attività amministrativa, ed è anche uno strumento di maggiore garanzia per uno svolgimento imparziale.

In sostanza consiste nel prendere visione ed estrarre copie dei documenti amministrativi; possono accedere gli interessati che potranno visionare i soli documenti amministrativi.

Vi è stata una riforma su tale argomentazione, ma la dottrina sostiene che tale riforma è solo formale ma non sostanziale.


Art. 23 afferma che il diritto d'accesso è effettuabile verso tutte le P.A.

Per pubblica amministrazione si intende tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto comunitario e da quello interno.


ESCLUSIONE DEL DIRITTO D'ACCESSO L.241 ART.24

IL DIRITTO D'ACCESSO E' ESCLUSO:

Per i documenti coperti dal segreto di Stato;

Nei procedimenti tributari per le quali restano ferme particolari norme;

Attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi amministrativi generali, di pianificazione e programmazione;

Nei procedimenti selettivi però devono riguardare documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinali relativi ai terzi

Il governo può prevedere casi speciali ai regolamenti amministrativi quando l'eccesso arreca pregiudizi nei processi di formazione, determinazione ed attuazione della politica monetaria e valutaria, e quando i documenti riguardano la privacy; quando riguardano le strutture, i mezzi e dil personale che sono strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, riguardano la contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

La richiesta d'accesso deve essere sempre motivata ed essere rivolta all'amministrazione competente, altrimenti deve essere rivolta all'autorità che detiene.


Il rifiuto, il differimento e la limitazione d'affetto ammesso solo per i casi descritti nell'art. 24.

In caso di rifiuto, espresso o tacito, il ricorrente può agire trascorsi i 30 giorni al giudice amministrativo (TAR) o al difensore civico competente provinciale, o in caso non ci sia, a quello regionale.

Per gli atti statali centrali o comunque periferici ci si rivolge alla commissione per l'accesso.

Se il difensore civico o la commissione entro 30 giorni non producono una decisione il ricorso risulta respinto.


Altro punto ormai consolidato del procedimento amministrativo riguarda i tempi di conclusione del procedimento e il dovere di conclusione con provvedimento espresso. Che obbligano la pubblica amministrazione a concludere in maniera esplicita i procedimenti - sia quelli iniziati ad istanza di parte, sia quelli iniziati d'ufficio - in modo da conferire 'certezza' al suo operato e un tempo limite cui il privato possa fare affidamento per eventuali iniziative avverso il silenzio dell'amministrazione. Il termine del procedimento, per le amministrazioni statali, ove non sia già indicato dalla legge, è stabilito con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente e sentito il Ministro della funzione pubblica. In mancanza il termine è fissato dalla l.241 in 30 giorni. Tale termine può essere sospeso per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, ma per un periodo massimo comunque non superiore a ulteriori 30 giorni.


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