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Diritti relativi




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DIRITTI RELATIVI


I caratteri essenziali sono:

relatività il diritto può essere fatto valere solo nei confronti di una persona, del debitore;

mediatezza il soddisfacimento del diritto necessita della cooperazione.

I diritti relativi si identificano con il diritto di credito nel rapporto obbligatorio in cui l'obbligato risponde con la totalità dei suoi beni presenti e futuri.



L'obbligazione

L'obbligazione naturale è quella di un dovere morale o sociale in cui il debitore non è obbligato giuridicamente (il debito di gioco e l'obbligazione fiduciaria) e non ha diritto alla ripetizione. L'obbligazione contrattuale è invece civile: essa può essere fatta valere in giudizio in maniera coercitiva.


Un'obbligazione consiste nel rapporto tra due parti in cui una di esse si obbliga (assume il dovere giuridico) di eseguire una determinata prestazione a favore dell'altra. Fonti dell'obbligazione possono essere il contratto, l'atto illecito e qualsiasi altro atto idoneo a produrla secondo l'ordinamento [Art. 1173 codice civile].


I soggetti dell'obbligazione sono almeno due:

creditore o soggetto attivo;

debitore o soggetto passivo.


Nel caso in cui vi siano più soggetti passivi l'obbligazione può essere:

parziaria: se il creditore può pretendere da ogni debitore unicamente la sua parte;

solidale: se il creditore può pretendere l'intera prestazione da ogni debitore; l'adempimento di uno tra i debitori libera gli altri dall'obbligazione e gli da diritto a porre in essere l'azione di regresso. Questa caratteristica rafforza il vincolo e si presume a meno che non sia dichiarato diversamente. La remissione a favore di un debitore li libera tutti salvo diversa disposizione. Dal lato attivo se uno dei creditori riceve l'adempimento per tutti i crediti  si considerano soddisfatti tutti i creditori.

L'obbligazione indivisibile è quella che riguarda un credito indivisibile (un cavallo) e viene disciplinata come la solidale con vincoli di indivisibilità.


Prestazione: viene così definito il comportamento dovuto o il risultato del comportamento; la prestazione può consistere in un dare, in un fare o in un non fare. Una prestazione può essere:

fungibile: se per il creditore è irrilevante chi gli procura il risultato del diritto;

infungibile: se sono rilevanti le qualità personali dell'obbligato.

La prestazione dovuta deve avere carattere patrimoniale, deve cioè essere suscettibile di valutazione economica [Art 1174 codice civile].

Affinché un'obbligazione sia validamente assunta occorre che la prestazione sia:

possibile;

lecita;

determinata o determinabile.

L'oggetto può essere determinato da un arbitratore, e le parti possono ricorrere al giudice quando la determinazione sia iniqua, erronea o non fatta.

Oggetto dell'obbligazione consiste nella prestazione dovuta o (nelle obbligazioni di dare) nel bene materiale dovuto. In relazione al bene dovuto le obbligazioni di dare si classificano in:

generiche  quando il bene non è determinato ma appartiene ad un genere;

specifiche  quando il bene è fisicamente determinato.

L'obbligazione è pecuniaria se l'obbligazione  ha per oggetto il dare una somma in danaro che deve avere corso legale nello Stato e nel momento; è a termine se va adempiuta dopo un certo intervallo di tempo dal momento in cui è sorta; vale il principio nominalistico ovvero non si tiene conto della svalutazione, tuttavia si possono stabilire interessi:

legali, attualmente al 2.5%

convenzionale, decisi tra le parti

moratori quando ci sia un ritardo nell'adempimento; se non fissati sono quelli legali

usurari se > 50% del tasso interbancario: SI CONSIDERA TALE CLAUSULA NULLA

gli interessi non possono capitalizzare se non scaduti da sei mesi.

Per le obbligazioni che devono essere liquidate si considera il valore reale della moneta.

Obbligazione alternativa obbligazione che prevede due o più prestazioni ed in cui il debitore si libera eseguendone una sola che salvo diversa pattuizione viene scelta dal debitore[Art. 1285 - 1291 codice civile] Un'obbligazione che prevede una sola prestazione si dice semplice.


Obbligazione facoltativa: obbligazione semplice in cui il debitore si può liberare prestando altra cosa.

Obbligazione accessoria: obbligazione che ha fondamento in altro rapporto giuridico e vi rimane connessa in modo da dipendere da quest'ultimo.



Modificazioni del lato attivo del rapporto obbligatorio


Cessione del credito indica il contratto mediante il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento del suo diritto verso il debitore (ceduto); la cessione del credito indica anche lo stesso trasferimento del credito; l'obbligazione resta inalterata a seguito della cessione [Art. 1260 codice civile].

Il contratto di cessione può avere per oggetto qualsiasi credito purché non abbia carattere personale, non sia vietato dalla legge o non sia stato diversamente pattuito nell'obbligazione; con la cessione si cedono anche tutte le garanzie accessorie.

Non è necessario il consenso del debitore al quale peraltro la cessione dovrà essere notificata; in mancanza della notifica la cessione non ha effetto nei confronti del debitore [Art 1264 codice civile].

Il creditore può opporre al cessionario le stesse eccezione che avrebbe potuto opporre al cedente ed è questo il carattere fondamentale che distingue la cessione dalla girata della cambiale.

Qualora il credito sia stato oggetto di più cessioni a diverse persone prevale quella per prima notificata al debitore [Art. 1265 cod. civ].

Se la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire al cessionario l'esistenza del credito, non il suo adempimento [Art. 1266 codice civile], tuttavia con apposito patto il cedente può garantire la solvibilità stessa.

La cessione può avvenire:

cessione pro solvendo: quando il cedente si libera solo dopo l'adempimento del debitore nei confronti del cessionario. Qualora il debitore non adempia il cedente dovrà restituire al cessionario quanto ricevuto come corrispettivo della cessione, oltre agli interessi, alle spese della cessione ed alle spese sostenute dal cessionario per sollecitare il debitore [Art. 1267 codice civile]. Nella cessione pro solvendo i principi dell'art. 1266 vengono derogati dalle parti.

cessione pro soluto quando il cessionario si fa carico del rischio di inadempienza del debitore; il cedente è immediatamente liberato.

In ogni caso il cedente è obbligato a consegnare i documenti probatori del credito che si trovano in suo possesso.


Contratto di factoring: contratto mediante il quale un'impresa specializzata (factor) si assume l'impegno di gestire tutti o parte dei crediti di un'altra impresa dietro pagamento di una commissione. Non è necessario che i crediti vengano ceduti al factor; il factor generalmente svolge la funzione di finanziatore fornendo anticipi sui crediti. Il factor può essere una banca o un intermediario finanziario e salvo specificazione i contratti sono pro solvendo.


Nel caso di delegazione attiva il cedente il cessionario ed il debitore si mettono d'accordo sul fatto che il credito vada pagato al cessionario; l'unica differenza con la cessione è che qui partecipa attivamente anche il debitore. Il pagamento con surrogazione si ha con la sostituzione del creditore con un'altra persona all'atto del pagamento. A differenza della cessione del credito la surrogazione presuppone che l'obbligazione sia adempiuta, è il caso del mutuo [Art. 1201 - 1205 codice civile].



Modificazioni del lato passivo del rapporto obbligatorio


La sostituzione del debitore non è possibile senza l'espressa volontà del creditore.

La delegazione: figura in cui un soggetto (delegante) ordina o invita un altro soggetto (delegato) ad eseguire (delegatio solvendi) o a promettere di eseguire (delegatio promittendi) un determinato pagamento a favore di un terzo soggetto (delegatario). L'operazione necessita della cooperazione di tutti e tre i soggetti. Distinguiamo inoltre:

delegatio solvendi: il delegante invita il delegato ad effettuare un determinato pagamento a favore del delegatario; il delegato non è tenuto ad accettare; nell'ipotesi in cui il delegato sia debitore verso il delegante questo può sempre rifiutare l'incarico ma nel caso in cui lo accetti la prestazione eseguita vale contemporaneamente come effettuata dal delegante verso il delegatario (e come effettuata dal delegato verso il delegante  per i rapporti tra questi)[Art. 1269 codice civile]; questo è lo schema dell'assegno bancario. Nel caso di indebito, il diritto di pretendere la restituzione spetta sempre al delegante.

delegatio promittendi: il delegante invita il delegato ad assumere l'obbligo di effettuare un pagamento determinato nei confronti del delegatario; la delegazione non libera il delegante che resta obbligato insieme al delegato (delegazione cumulativa) , tuttavia il delegatario deve prima pretendere il pagamento dal delegato e poi dal delegante[Art. 1268 codice civile]; le garanzie del delegante vengono annullate salvo diversa specificazione; solo il delegatario con espressa dichiarazione può liberare il delegante (delegazione liberatoria); il delegante può revocare la delegazione fin quando il delegato non abbia adempiuto.


L'espromissione: contratto mediante il quale un creditore ed un terzo convengono che quest'ultimo si assuma il debito di un altro [Art 1272 codice civile]. L'azione del terzo è spontanea e può avvenire senza il consenso del debitore. L'espromissione può essere:

cumulativa quando l'obbligo del terzo non libera il debitore originario, che resta debitore insieme al terzo stesso;

liberatoria quando a seguito del contratto il debitore originario viene liberato.

Il terzo può opporre le eccezioni che poteva opporre il primo debitore.


L'accollo: contratto tra il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) mediante il quale quest'ultimo si assume l'onere di provvedere al pagamento del creditore (accollatario); ciò di regola avviene nell'acquisto di immobili gravati da ipoteca. Esistono due specie di accollo:

accollo semplice o interno in cui l'accollante assume un impegno unicamente nei confronti dell'accollato; il creditore non vanta alcun diritto nei confronti dell'accollante, quindi in caso di inadempimento risponderà l'accollato e l'accollante sarà responsabile solo nei confronti dell'accollato; l'accollo interno non è contemplato dalla legge;

accollo esterno in cui il creditore può aderire mediante suo atto unilaterale all'accordo tra accollato ed accollante; se ciò avviene l'accollante diviene responsabile dell'adempimento; l'accollato viene liberato solo se espressamente previsto dal contratto (accollo liberatorio), altrimenti è obbligato in solido coll'accollante (accollo cumulativo) [Art. 1273 codice civile].




Estinzione dell'obbligazione


L'adempimento è la realizzazione esatta della prestazione dovuta, cioè conforme all'obbligo assunto. L'adempimento porta l'obbligazione alla sua fine naturale.

Il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento di un terzo solo nel caso in cui l'obbligazione sia infungibile o se il debitore ha precedentemente comunicato la sua opposizione a un pagamento fatto da terzi[Art. 1180 codice civile].

Il creditore può accettare che il debitore si liberi con una prestazione diversa dall'esatto adempimento; qualora il debitore non esegua la prestazione concordata il creditore può esigere il pagamento di quanto dovuto dall'obbligazione [Art. 1197 codice civile].

Il creditore può rifiutare un pagamento parziale anche se la prestazione è divisibile; si noti invece che nel rapporto cambiario vale l'opposto.

Affinché l'adempimento sia regolare si ha bisogno che: colui che riceve la prestazione sia il destinatario dell'obbligazione o chi indicato dal creditore e che questi sia legalmente capace; il debitore si libera anche se paga in buona fede chi appariva il creditore. A meno che diversamente specificato, il luogo dell'adempimento deve essere: generalmente quello dove è sorta l'obbligazione, della consegna della cosa deve essere dove si trovava, del pagamento  è a casa del creditore o a casa del debitore. Il tempo o il momento deve essere quello stabilito o se non pattuito si considera immediatamente esigibile. Il credito si considera scaduto e il creditore può agire in giudizio se il debitore non paga nel termine convenuto.

Nel pagamento in contante è stato posto un limite in ventimilioni di  lire, e per i movimenti maggiori bisogna servirsi di banche che devono registrare i movimenti più grandi.

Nel caso che il creditore vanti più debiti dallo stesso debitore, questi pagando può dire quale intende saldare; in caso contrario si intende quello scaduto e tra più scaduti quello meno garantito e poi quello più antico.

Allorquando il creditore, senza legittimo motivo, rifiuta di ricevere il pagamento offertogli dal debitore, oppure omette di compiere gli atti preparatori al compimento della prestazione, si realizza la figura della mora del creditore [Art. 1206 codice civile]; effetti della mora del creditore sono:

rischio a suo carico che la prestazione divenga impossibile;

onere al risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento al debitore (oltre al rimborso delle spese di custodia e di conservazione della cosa dovuta).

Gli interesso moratori del debitore non si calcolano

Affinché si abbia mora del creditore è necessario che il debitore faccia un offerta solenne al creditore, cioè presentata da pubblico ufficiale; quando l'offerta non è solenne non ci sarà mora del creditore ma non si realizzerà neppure la mora del debitore [Art. 1220 codice civile].


Morte del debitore nel caso in cui la prestazione dovuta sia infungibile.


Compensazione: si realizza quando due soggetti sono tra loro contemporaneamente creditore e debitore relativamente a due diversi rapporti obbligatori: se sussistono determinate condizioni previste dall'ordinamento i due rapporti possono estinguersi totalmente o parzialmente senza ricorso ai rispettivi adempimenti. La compensazione può essere:

legale: richiede l'omogeneità delle prestazioni, la liquidità e l'esigibilità dei crediti [Art. 1243 codice civile]; per effetto della compensazione legale i debiti si estinguono in maniera retroattiva dal momento della loro coesistenza; deve essere fatta riconoscere dal giudice.

giudiziale: compensazione di un credito (anche non liquido, purché di facile liquidazione) ed esigibile, invocato in giudizio, con un altro, di medesime caratteristiche, opposto nel giudizio stesso al primo credito [Art. 1243 codice civile]; la compensazione giudiziale è applicata dal giudice;

volontaria: avviene per specifico contratto tra le parti [Art. 1252 codice civile], che possono riservarsi di derogare le condizioni necessarie alla compensazione legale o giudiziale; la compensazione facoltativa permette la realizzazione con l'accordo della parte a cui ancora non è scaduto il debito.


Confusione: l'obbligazione si estingue per confusione quando un unico soggetto si trova nella condizione di creditore e di debitore relativamente alla stessa obbligazione [Art. 1253 codice civile].


Novazione: contratto con cui i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. La novazione può essere:

soggettiva qualora nel nuovo rapporto venga sostituita la figura del debitore [Art. 1235 codice civile]; alla novazione soggettiva si applicano le norme riguardanti la delegazione, l'espromissione e l'accollo;

oggettiva qualora nel nuovo contratto venga modificato l'oggetto [Art. 1230 codice civile]; elementi caratterizzanti la novazione oggettiva sono la modificazione dell'oggetto (elemento oggettivo) e la volontà di estinguere la precedente obbligazione (elemento soggettivo).


Remissione rinunzia del creditore al credito [Art. 1236 codice civile]; la remissione è un negozio unilaterale recettizio; il debitore può dichiarare di non voler approfittare della remissione; la remissione può essere espressa o tacita (per consegna del titolo all'obbligato); il pactum de non petendo  è un atto in cui il creditore si impegna a non chiedere il pagamento fino ad un certo periodo.


Impossibilità sopravvenuta: estingue l'obbligazione nel caso in cui questa sia divenuta impossibile non per colpa del debitore [Art. 1256 codice civile]; in tal caso il debitore deve consegnare ciò che a ricevuto a titolo di risarcimento dal terzo.




L'inadempimento


La figura dell'inadempimento si realizza quando il debitore non esegue l'esatta prestazione dovuta. L'inadempimento può essere imputabile al debitore (in questo caso si parla di responsabilità contrattuale del debitore) oppure a cause non dipendenti da lui (in tal caso il debitore ha l'onere di provare che l'impossibilità della prestazione non era a lui imputabile) [Art. 1218 codice civile].

L'inadempimento può consistere in:

adempimento inesatto quando la prestazione viene eseguita ma differisce quantitativamente o qualitativamente da quella pattuita;

inadempimento relativo quando la prestazione non è ancora stata eseguita ma sussistono ancora le condizioni affinché si realizzi sebbene in ritardo; in tal caso il debitore è tenuto, oltre all'adempimento della prestazione stabilita, al risarcimento dei danni recati al creditore a causa del suo ritardo;

inadempimento assoluto quando la prestazione non è stata ancora compiuta e sono venuti a cadere i presupposti affinché questa si realizzi (ad es. è troppo tardi); in questo caso la prestazione del creditore si trasforma nel risarcimento danni.


La mora del debitore consiste nel ritardo (inadempimento relativo) del debitore nell'eseguire la prestazione dovuta , ma può essere evitata se questi riesce a provare che la colpa non è sua.. La mora del debitore può essere:

ex re ovvero automatica quando non è necessario un atto di Costituzione in mora del debitore, la mora scatta automaticamente per il solo fatto del ritardo [Art. 1219 codice civile]; la mora ex re si verifica quando:

l'obbligazione deriva da fatto illecito perché la lesione del diritto altrui esige una pronta riparazione;

il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;

quando è scaduto il termine se la prestazione doveva avvenire al domicilio del creditore.

ex persona quando il creditore richiede per iscritto l'adempimento mediante atto di Costituzione in mora.

Se l'obbligazione consiste in un non fare qualora non sia rispettata si ha inadempimento assoluto, non ha senso quindi parlare di ritardo e di mora.

Gli effetti della mora sono:

risarcimento dei danni relativi al ritardo;

passaggio del rischio ovvero qualora la prestazione sia divenuta impossibile mentre il debitore è in mora, anche se per cause non a lui imputabili, egli è obbligato al risarcimento dei danni subiti come se l'impossibilità della prestazione fosse dipesa da lui [Art. 1221 codice civile]; il debitore può liberarsi dal rischi se prova che la merce sarebbe perita anche in mano al creditore.



In ogni caso il risarcimento dei danni subiti deve essere pari almeno al mancato guadagno, mentre l'onere di provare i singoli fatti lesivi spetta al creditore; la liquidazione può essere affidata al giudice. Per le obbligazioni pecuniarie la colpa del ritardo è sempre del debitore che deve versare oltre al debito anche gli interessi pari alla misura stabilita o al tasso legale se nulla è disposto, e tutto indipendentemente dal fatto che il creditore abbia sofferto un danno; se comunque il danno è stato in misura superiore agli interessi e se ne riesce a dar prova si ha diritto ad averli. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare se avesse utilizzato la normale diligenza (come nel caso dell'approvvigionamento delle scorte).  Per salvaguardare i propri interessi, spesso il debitore introduce una clausola penale in cui fissa in anticipo la misura del risarcimento per inadempimento.





I DIRITTI REALI DI GARANZIA



Se il debitore non adempie la prestazione, il creditore dopo aver fatto accertare dal giudice l'inadempimento, promuove il processo esecutivo sui beni del debitore, facendoli espropriare secondo le norme del codice civile. Art2910

Se vi sono più creditori, tutti hanno lo stesso diritto di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni del creditore (par condicio creditorum), tuttavia la legge preferisce quelli che godono di una causa legittima di prelazione che sono i privilegi, il pegno e l'ipoteca. Se le cose soggette a prelazione periscono e sono assicurate, si ha surrogazione attiva, cioè l'assicurazione paga i creditori al posto del debitore. Il privilegio è la prelazione che la legge accorda in considerazione della natura del credito [Art. 2745 codice civile]cioè non vengono creati dai privati e quindi non possono ricadere su beni di terzi; i creditori assistiti da privilegio sono preferiti agli altri nella distribuzione dei proventi relativi alla vendita forzata dei beni del debitore. I creditori non investiti da privilegio vengono detti chirografari. Il privilegio speciale viene costituito su tutti gli immobili.


La categoria dei diritti reali di garanzia comprende i due istituti di pegno ed ipoteca; entrambi limitano il potere di disposizione del proprietario, hanno carattere reale, ovvero esiste un bene a garanzia del credito, e sono opponibili a tutti. I due istituti attribuiscono al titolare il diritto di sequela, ovvero il potere di soddisfare il proprio credito facendo espropriare il bene e facendolo vendere all'incanto.

E' comunque vietato il patto commissorio, ovvero la facoltà di accordarsi affinché in mancanza di pagamento il creditore entri nella proprietà della cosa; con la vendita agli incanti il debitore potrà vedere vendute le sue cose ad un prezzo migliore


Il pegno è il  diritto reale su cosa mobile di proprietà del debitore o di un terzo che il creditore può acquistare come garanzia del suo credito [Art. 2784 codice civile]. Sono oggetto del pegno i beni mobili, universalità di mobili ed altri diritti aventi per oggetto cose mobili, sono vietati u subpegni; La costituzione del pegno avviene mediante atto scritto in data certa e contenente una specificazione del pegno al quale sequela consegna della cosa al creditore o ad un terzo designato dalle parti che ne assume la custodia; è quindi necessario che il debitore sia in possesso del bene [Art. 2786 codice civile]; se il debito eccede le lire cinquemila è richiesta la forma scritta [Art. 2787 codice civile]

Effetti del pegno :

il creditore ha il diritto di trattenere la cosa ma ha altresì l'onere di custodirla [Art. 2790 codice civile]; se questo perde il possesso della cosa può effettuare l'azione di rivendicazione e l'azione di spoglio [Art. 2789 codice civile];

il pegno ha pura funzione di garanzia e il creditore ha solo il diritto di trattenere la cosa,  non può quindi usarla o disporne [Art. 2792 codice civile]; qualora il creditore usi la cosa o ne disponga il costituente può chiedere il sequestro della cosa stessa [Art. 2792 codice civile]; al pagamento del debito il bene deve essere restituito;

il creditore, previa intimazione al debitore, può chiedere che la cosa venga venduta al pubblico incanto o da privati autorizzati e soddisfarsi sul ricavato [Art. 2796 codice civile]; il creditore può fare richiesta al giudice affinché i bene gli sia assegnato

Nel pegno irregolare i beni fungibili che vengono dati in pegno passano direttamente nelle mani del creditore che ne dispone e in caso di insolvenza non restituisce.



L'ipoteca è il  diritto reale di garanzia che attribuisce al titolare il potere di far espropriare la cosa su cui tale diritto è costituito e di soddisfare il proprio credito con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione [art. 2808 codice civile].

L'ipoteca è soggetta ad un regime di pubblicità di carattere costitutivo; la convenzione tra le parti attribuisce il diritto ad ottenere l'ipoteca, ma questa viene posta in essere dall'iscrizione nei pubblici registri.

Oggetto dell'ipoteca sono i beni immobili ( e i diritti su questi: usufrutto, abitazione..) con le loro pertinenze escluse le servitù, i mobili registrati e le rendite dello Stato [art. 2810 codice civile]. L'ipoteca sulla nuda proprietà si estende a tutta la proprietà.


L'ipoteca può essere :

legale quando è iscritta in forza di una norma di legge ed è attribuita a particolari creditori a causa di un debito meritevole di una particolare tutela; spetta a:

l'alienante sugli immobili alienati

ai coeredi ai soci per il pagamento dei conguagli

Tali ipoteche sono iscritte di ufficio  dal conservatore dei registri immobiliari se gli viene presentato l'atto di alienazione, salvo rinuncia dell'alienante; tali ipoteche derogando allo scopo pubblicitario della stessa prevalgono sulle ipoteche successivamente iscritte dall'acquirente divento alienante

giudiziale quando la sua iscrizione è dovuta ad una sentenza esecutiva e non di mero accertamento; la sentenza produce il diritto all'ipoteca che verrà poi messa in essere con l'iscrizione automatica presentando al conservatore una copia della sentenza;

volontaria quando la sua iscrizione è conseguenza di un atto di volontà del debitore o di un terzo datore d'ipoteca.

L'ipoteca volontaria può essere iscritta sia in base ad un contratto o anche in base a dichiarazione unilaterale del concedente con esclusione del testamento; è richiesta la forma ad substantiam; l'atto deve contenere tutte le indicazioni idonee ad individuare l'immobile su cui si concede l'ipoteca [art. 2826 codice civile]; deve essere registrata dal proprietario; nel caso di ipoteca su bene altrui chi l'ha concessa è tenuto a procurarne al debitore la proprietà, tuttavia il primo deve contenere il bene nel suo patrimonio.


Il grado dell'ipoteca è stabilito dalla data di iscrizione e non dalla data dell'atto sottostante e determina l'ordine di preferenza tra le varie ipoteche. E' consentito lo scambio del grado tra i creditori ipotecari nel caso in cui questi abbiano gradi successivi. Se il negozio costitutivo dell'ipoteca è nullo è nulla anche l'iscrizione.

La pubblicità si attua mediante iscrizione, annotazione, rinnovazione e cancellazione: per l'iscrizione si ha bisogno della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente; l'annotazione serve a rendere pubblico il trasferimento dell'ipoteca a favore di un'altra persona. Ha efficacia costitutiva; la rinnovazione serve ad evitare l'estinzione dell'iscrizione, deve eseguirsi prima del decorso dei venti anni dalla data dell'iscrizione. Trascorsi i venti anni senza che avvenga la rinnovazione si perde il grado dell'ipoteca, non il diritto a questa; la cancellazione estingue l'ipoteca [art. 2882 codice civile ] quando il credito è estinto o il creditore vi rinunzia; se il credito cade in prescrizione si può richiedere la cancellazione.


L'ipoteca data la natura di diritto reale ha efficacia anche nei confronti di chi acquista l'immobile dopo l'iscrizione.

Il terso datore di ipoteca non gode nemmeno del beneficio excussionis, cioè non può chiedere che prima siano espropriati i beni del debitore (l'unica cosa che può fare è chiedere a questo i danni)





Conservazione della garanzia patrimoniale


Azione surrogatoria è l'azione che può compiere il creditore qualora il suo debitore trascuri di compiere gli atti volti a tutelare il suo patrimonio ( diritti di usucapione, riscossione crediti..) [art. 2900 codice civile]. Affinché si possa ricorrere ad un'azione surrogatoria è necessario :

che vi sia l'inerzia del debitore;

che l'inerzia provochi una situazione di incapienza del debitore.

Che il diritto sia patrimoniale;

Quando si verificano i suddetti presupposti al creditore è consentito di surrogarsi al suo debitore per l'esercizio dei diritti di quest'ultimo, tuttavia questi agisce non solo per se ma in nomine debitoris e conseguentemente a favore di tutti i creditori.


Azione revocatoria è l'azione spettante al creditore nel caso in cui il suo debitore compia degli atti che rendono il suo patrimonio insufficiente a prestare garanzia del debito [art. 2901 codice civile]. Presupposti per esperire un'azione revocatoria sono :

un atto di disposizione del debitore, vendita, cessione crediti, donazione.;

che l'atto di cui sopra renda il patrimonio del debitore insufficiente a garantire il debito;

la consapevolezza del debitore del pregiudizio da lui arrecato al suo creditore. Il creditore che agisce in revocatoria ha l'onere di provare questa consapevolezza.

Non è necessario che l'atto compiuto dal debitore diminuisca il suo patrimonio, è sufficiente che diminuisca le garanzie che questo può portare (vendita di un immobile).

L'azione revocatoria non rende nullo l'atto, ma consente al creditore di esperire contro i terzi acquirenti le stesse azioni esecutive e conservative che avrebbe potuto compiere nei confronti del suo debitore. Se il terzo acquirente è in buona fede la legge lo tutela, mentre se è i mala fede o a titolo gratuito il bene rientra in possesso del debitore principale. L'azione revocatorio può essere fatta solo per gli atti di alienazione compiuti dopo la nascita del debito con lo scopo di frodare i debitori; nel negozio simulato non occorre dimostrare il pregiudizio presente ma basta anche uno ipotetico ed eventuale.

L'azione revocatoria si prescrive in dieci anni.


Sequestro conservativo è una  misura che può essere chiesta al giudice dal creditore che ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito [art. 2905 codice civile]. In questo modo il bene diventa indisponibile per il debitore.


Diritto di ritenzione: diritto attribuito al creditore di rifiutare la consegna di una cosa di proprietà del debitore, fino a quando il debitore non adempie l'obbligazione connessa con la cosa stessa. Il diritto di ritenzione si può far valere solo nei casi espressamente previsti dall'ordinamento.



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