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IL DEMANIO E IL PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI
IL DEMANIO.
I beni (mobili e immobili) appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici possono avere due diverse funzioni:
Realizzare direttamente determinati interessi pubblici; beni che sono idonei a soddisfare in via immediata i bisogni essenziali della collettività.
Fornire alla Pubblica Amministrazione i mezzi necessari per lo svolgimento delle sue attività (beni strumentali necessari all'organizzazione e al funzionamento degli uffici pubblici, beni dai quali derivano altre rendite o proventi finanziari).
In relazione alla loro diversa funzione, i beni appartenenti allo Stato e altri enti pubblici si distinguono in due categorie: il demanio pubblico e il demanio fiscale (o patrimonio).
IL DEMANIO PUBBLICO.
L'elencazione dei beni demaniali è contenuta nell'art. 822 c.c. , il quale distingue demanio necessario e demanio accidentale.
Il demanio necessario include quei beni che non possono appartenere ad altri che allo Stato e, di conseguenza, sono sempre demaniali
Il lido del mare, la spiaggia, i porti;
I fiumi, i torrenti, i laghi, e altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
Le opere destinate alla difesa nazionale (basi missilistiche, fortificazioni ecc.).
Il demanio accidentale include quei beni che, essendo idonei a soddisfare sia interessi pubblici che privati, sono qualificati come demaniali se appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico (province, comuni, regioni)
Le strade, autostrade;
Acquedotti;
Immobili di interesse storico, archeologico e artistico;
Le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
Gli altri beni assoggettati per legge al regime del demanio pubblico.
Con riferimento alla loro natura economica, i beni demaniali vengono solitamente raggruppati in 5 categorie: demanio marittimo; demanio idrico; demanio stradale, ferroviario e aeroportuale; demanio militare; demanio culturale.
In relazione alla loro funzione pubblica, i beni demaniali sono sottoposti a un particolare regime giuridico, che li pone fuori commercio; essi sono inalienabili e imprescrittibili: non se ne può acquistare la proprietà a nessun titolo, nemmeno per usucapione. I beni demaniali sono infruttiferi: non procurano entrate, se non occasionalmente, quando siano dati in concessione o in godimento a singoli individui, che sono tenuti a pagare una tassa. Ad esempio gli stabilimenti balneari.
I BENI PATRIMONIALI.
Tutti i beni appartenenti allo Stato, alla Regione, alla Provincia o al Comune che non sono qualificati dalla legge come beni del demanio pubblico, costituiscono, rispettivamente, il patrimonio dello Stato o dell'ente territoriale a cui appartengono (art. 826 co. 1 c.c.). Poiché sono posseduti a titolo di proprietà privata, prendono il nome di demanio privato i beni fruttiferi (cioè fonte di entrate per il FISCO) e vengono indicati nel demanio fiscale. Le rendite dei beni patrimoniale sono iscritte nel bilancio dello Stato sotto il titolo II (entrate extratributarie), in caso di alienazione sotto il titolo III (alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti). I beni patrimoniali si dividono in:
Beni patrimoniali indisponibili: servono come quelli del demanio pubblico, all'immediato soddisfacimento di interessi pubblici, ma sono assoggettati dalla legge ad un regime meno rigido: essi sono beni in commercio, ma non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge. Finché dura tale destinazione, la Pubblica Amministrazione non può disporne come vuole, perché deve rispettare le esigenze del servizio che assolvono. Sono beni disponibili:
Le miniere;
Le foreste
Le cave, le torbiere quando la loro disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
Le cose mobili d'interesse storico, archeologico, artistico, ritrovate nel sottosuolo;
I beni costituenti la dotazione del Capo dello Stato (Quirinale, tenute di Castelporziano e di San Rossore ecc.);
Le caserme, gli armamenti, le navi da guerra e gli aeroporti militari.
Gli edifici destinati a sedi di pubblici uffici, con i loro arredi, quindi fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o altro ente secondo la loro appartenenza;
I beni degli enti pubblici non territoriali destinato a un pubblico servizio.
I beni disponibili: sono tutti quei beni patrimoniali che non sono compresi fra quelli indisponibili: edifici, terreni, cose mobili, titoli, aziende ecc.
I beni del demanio fiscale possono essere raggruppati secondo la loro natura economica. Essi si distinguono in:
Beni del demanio immobiliare comprendenti terreni(demanio terriero), edifici(demanio edilizio), foreste(demanio forestale) e miniere(demanio minerario);
Beni del demanio mobiliare, comprendenti mobilia, strumenti di lavoro ecc.
Beni del demanio industriale e commerciale, comprendenti i complessi aziendali mediante i quali lo Stato o gli altri enti territoriali gestiscono attività di produzione in forma di impresa.
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO.
La gestione dei beni patrimoniali comporta notevoli problemi per l'insufficienza delle strutture amministrative, gli intralci dovuti a procedure burocratiche lente e antiquate, l'inadeguatezza dei mezzi finanziari disponibili
POLITICA DI DISMISSIONE.
Solo da qualche anno si è cominciata a prospettare l'esigenza di rendere più razionale e produttiva la gestione dei beni patrimoniali, o, altrimenti, procedere alla loro alienazione. Si è dato avvio, così ad un programma di dismissione, che tuttavia stenta a decollare per una serie di obbiettive difficoltà : la preoccupazione che le operazioni di vendita diano luogo ad un massiccio aumento dell'offerta dei beni immobili, con il conseguente pericolo di un crollo di prezzi, il rischio che l'alienazione dei beni si traduca in una "svendita" dei beni.
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