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ORGANI SOCIALI
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.
Assemblea dei soci
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.
L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati.
Inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.
In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.
Funzione dell'assemblea
L'assemblea ordinaria:
approva il bilancio e destina gli utili;
delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
procede alla nomina degli amministratori;
procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
approva i regolamenti interni;
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.
Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Voto
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un socio avente diritto al voto.
Non è ammesso il voto segreto.
Presidenza dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Consiglio di amministrazione
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di tre consiglieri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Il consiglio elegge al suo interno il presidente ed il vice presidente.
Compiti del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge, ed è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma 2 del codice civile.
Collegio dei sindaci
Nel caso in ci non sia stato nominato il collegio sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia, il controllo sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.
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