Il «pluralismo
giuridico»
Negli ultimi
decenni, gli imponenti movimenti migratori hanno determinato la presenza di
consistenti minoranze etniche nei paesi di accoglienza. Tali minoranze sono
portatrici di una cultura giuridica diversa rispetto a quella dei paesi
riceventi. Questi eventi, congiuntamente al più semplice movimento delle
persone da un Paese all'altro, hanno portato il medesimo individuo ad
imbattersi e a confrontarsi, nel corso della propria esistenza, con una
pluralità di ordinamenti giuridici diversi. Da qui il concetto di "pluralismo
giuridico", ossia «la compresenza sul territorio di un medesimo Stato di
popolazioni o gruppi che si riferiscono ad ordinamenti giuridici diversi (pluralismo degli ordinamenti)».
Tale concetto è stato molto discusso soprattutto dai sociologi del diritto in
contrapposizione al "particolarismo giuridico", proprio dello Stato-nazione,
«fonte esclusiva delle regole giuridiche» .
Le discussioni che ne sono derivate nel corso degli anni sono molto importanti
per capire in fenomeno in questione, ma al nostro scopo è utile ricordare molto
semplicisticamente che se da un lato è possibile affermare la presenza sul medesimo
territorio di gruppi differenti, i quali possono elaborare regole diverse,
anche di tipo non giuridico, dall'altro è difficile immaginare che tali gruppi
possano utilizzare, indifferentemente e autonomamente, regole diverse nello
stesso luogo e nello stesso momento, ritenendosi tali regole diverse ugualmente
legittime. Spesso i diversi ordinamenti, tanto giuridici quanto non giuridici,
sono concorrenti tra di loro, se non addirittura in conflitto, sia per quanto
riguarda il contenuto delle norme, sia per quanto attiene al luogo che
intendono regolare; per cui è facile che si verifichi un mescolamento dei vari
ordinamenti producendo una mediazione tra i due. Ciò non significa affatto che
un individuo possa adottare uno o l'altro degli ordinamenti a seconda della
convenienza, bensì si può affermare, come fa Pocar, che « ciascun individuo
costruisce il suo proprio ordinamento normativo, magari anche giuridico e che
anzi ciascun individuo è un ordinamento normativo in se stesso» .
Il concetto di "pluralismo giuridico" è legato al concetto
di "diritto" che è definito molto arbitrariamente dagli studiosi per quel che
riguarda la sua definizione. Se intendiamo il diritto «qualsiasi sistema
normativo, dotato o meno di sanzioni, collegato o meno a strutture di potere
[.] è evidente che si [deve] spiegare in termini di pluralismo giuridico
qualsiasi fenomeno di devianza di gruppi o di singoli dai modelli
comportamentali praticati nell'ambito di una popolazione individuabile».
Se invece si restringe il concetto di diritto, come ha cercato di fare Ferrari,
soltanto a quei sistemi normativi che hanno caratteristiche come la
«sanzionabilità» o l'«onnicomprensività», allora si deve restringere anche il
campo del pluralismo giuridico. Il fatto che «un singolo s'ispiri a una norma
autonomamente scelta, o anche a una norma morale diffusa, ma non recepita da
alcun sistema normativo che presenti quei requisiti, non può essere spiegato in
termini di pluralismo giuridico, ma semplicemente in termini di devianza dai
modelli comportamentali propri del sistema cui quel singolo si ritiene
collegato» .