LA PROCREAZIONE ASSISTITA
Il documento
legislativo sulla fecondazione assistita è la legge numero 40. Questo documento
precisa le condizioni e le modalità con
cui può avvenire la fecondazione assistita: - Si accede alle tecniche di
procreazione assistita solo se non si possono eliminare le cause che
impediscono la procreazione. - Devono
essere assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compresi quelli del
concepito, che acquisirà lo status di figlio legittimo o riconosciuto. -
possibile soltanto quella omologa, in cui vengono utilizzati seme
e ovulo della coppia stessa, è vietato ricorrere a un donatore esterno. -
Possono accedere alla procreazione medicalmente assistita le coppie di adulti
maggiorenni, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, coniugate o
conviventi. - E' possibile la ricerca clinica e sperimentale solo a fini terapeutici
e diagnostici collegati alla tutela della salute dell'embrione stesso, e quando
non siano disponibili metodi alternativi. - Non potrà essere prodotto un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario a un unico impianto, cioè
tre al massimo. È vietata anche la riduzione di embrioni nelle gravidanze
plurime, tranne che per i casi previsti dalla legge sull'aborto. - Sono vietati tutti gli interventi diretti
ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete. - Sono vietati il congelamento e la
soppressione di embrioni. - Gli interventi di procreazione assistita
possono essere realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate
iscritte in un apposito registro. Con il
referendum del giugno 2005 si proponeva l'abrogazione di alcune parti della
legge 40. Nel quesito numero I si
trattava del congelamento dell'embrione, della ricerca sugli embrioni e di
clonazione terapeutica, la legge vietava la sperimentazione sugli embrioni che
non fosse volta a finalità terapeutiche e diagnostiche per la tutela della
salute e dello sviluppo dell'embrione stesso, quindi vietava la produzione di
embrioni umani a fini di ricerca. Abrogando alcune parti della legge, si volevano
permettere
la clonazione e la ricerca clinica sugli embrioni a fini terapeutici e il loro congelamento. Nel quesito numero II si parlava di accesso
alla procreazione assistita solo per coppie sterili, dell'obbligo di impianto
di tutti gli ovuli fecondati e del congelamento degli embrioni.
Il quesito era volto ad aprire l'accesso alle tecniche di fecondazione in vitro
e di diagnosi dell'embrione anche a quelle coppie che, pur essendo fertili,
rischiano di trasmettere al figlio malattie ereditarie. Non essendo consentito il congelamento degli
embrioni, la legge obbligava la fecondazione
di un numero massimo di tre
ovuli alla volta con l'obbligo di impiantarli tutti contemporaneamente,
era possibile cambiare idea,
l'ovulo fecondato doveva essere impiantato anche in assenza di un rinnovato
consenso. Non era permessa la cosiddetta 'analisi preimpianto', cioè un esame dell'embrione prima
del suo trasferimento nell'utero della donna. Quindi poteva capitare che
venga impiantato un embrione malato, con un eventuale successivo
ricorso ad un aborto terapeutico. Nel quesito numero III si parlava dei diritti dell'ovulo
fecondato, la norma assicurava al concepito gli stessi diritti della madre e di
ogni persona nata, e il problema era che alla base di questa legge c'era
il timore che ponesse le basi per un successivo intervento sulla legge sull'aborto. Con il referendum si
chiedeva inoltre l'estensione della pratica a tutte le coppie, non solo quelle sterili. Nel IV
quesito si trattava di fecondazione eterologa ed era volto a
togliere il divieto di fecondazione eterologa, introducendo cioè la possibilità
di ricorrere alla donazione di gameti esterni alla coppia.