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Quadro di riferimento normativo: tutela dell'aria




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Quadro di riferimento normativo: tutela dell'aria





1 Legislazione europea ed italiana1.


L'incredibile sviluppo tecnologico registrato nel XX secolo ha portato nel mondo occidentale indubbi benefici in termini di aumento di aspettativa e qualità della vita, ma una tale rapida evoluzione si è anche tradotta in un incremento dell'impatto dell'uomo sull'ambiente, con la comparsa di nuovi inquinanti e relativo aumento delle loro concentrazioni in atmosfera: un netto peggioramento della qualità dell'aria!

L'evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative della contaminazione ambientale da parte di composti chimici inquinanti di origine antropica ha reso necessaria la definizione e il periodico aggiornamento di valori limite, standard di qualità, metodologie di controllo e norme tecniche (quali le caratteristiche merceologiche dei combustibili, il controllo dei processi industriali, la pianificazione territoriale, ecc.). Alcuni organismi scientifici internazionali, tra questi la World Health Organization (WHO), hanno fissato linee guida per la protezione della salute umana anche per la qualità dell'aria. Dette linee guida derivano dalla conoscenza dei rapporti causa/effetto e dalla individuazione della concentrazione di effetto nullo sull'uomo.

Esse sono relative solo ad un certo numero di inquinanti atmosferici per i quali le conoscenze scientifiche, relative agli effetti sull'uomo, sono state giudicate sufficientemente accettabili.

E' facilmente comprensibile come la qualità dell'aria sia diventata una delle criticità ambientali che maggiormente preoccupano la popolazione non più solo dei grandi centri urbani ma anche dei piccoli e grandi comuni (Minarelli, 2001).

Negli ultimi decenni, infatti, l'intervento del legislatore è stato quello di redigere, modificare e migliorare norme riguardanti la qualità dell'aria.

Di seguito le più importanti:


I primi standard di qualità dell'aria sono stati definiti in Italia dal DPCM 28 Marzo 1983 relativamente ai 'Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria e dell'ambiente esterno'.

Essa ha fissato infatti i valori degli indicatori ambientali per alcuni inquinanti appunto gli standard di qualità, e le metodologie di campionamento ed analisi degli stessi. Si trattava di otto inquinanti i cui valori dovevano essere rispettati in tutto il territorio nazionale e continuamente verificati nelle concentrazioni, qualunque fosse stata la fonte di inquinamento, industriale o civile.

Una volta fissati questi valori, l'ente preposto al controllo, nel caso in cui le concentrazioni fossero state superiori ad essi, predisponeva immediatamente appositi piani di risanamento, atti a garantire il miglioramento progressivo della qualità dell'aria.



Tabella x. Standard della qualità dell'aria previsti dal DPCM 28/03/198


Gli standard di qualità vennero successivamente modificati dal DPR 24 Maggio 1988 n. 203 relativo alla 'Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali'. Quest'ultimo, inoltre, ha introdotto, oltre ai nuovi valori limite, i valori giuda, intesi come "obiettivi di qualità" cioè il valore medio annuale di riferimento da raggiungere e rispettare a cui le politiche di settore devono tendere.


Il valore limite è un livello fissato, sulla base delle moderne conoscenze scientifiche, a garanzia del possibile minor effetto nocivo sulla salute umana e/o sull'ambiente; generalmente tale valore deve essere raggiunto in due momenti successivi: un primo livello di attenzione che permetta l'adozione di misure precauzionali straordinarie, ed un secondo livello di allarme per il quale scattano provvedimenti restrittivi volti alla salvaguardia della salute dei cittadini.


Il valore guida  è, invece, un livello fissato secondo un criterio finalizzato al mantenimento di un buon standard della qualità dell'aria, ove sia raggiunto, o ad un miglioramento delle condizioni generali attraverso lo studio e l'adozione di misure preventive.


Tabella x Valori limite di qualità dell'aria previsti dal DPR 24 Maggio 1988 n.20


Tra i diversi inquinanti normati, quello definito come materiale particellare o più genericamente come polveri totali sospese ha seguito, come la maggioranza degli altri, una progressiva evoluzione quali-quantitativa, particolarmente nelle aree urbane. Parallelamente l'approfondimento delle conoscenze ha condizionato la normativa dei paesi industrializzati ed in particolare quella dell'Unione Europea (UE), imponendo un periodico aggiornamento dei valori limite e delle relative metodologie di controllo.

Le aree urbane sono, ormai in maniera generalizzata, interessate da notevoli problemi sanitari indotti dalla esposizione inalatoria della popolazione, in particolare da materiale particellare fine prodotto prevalentemente da traffico autoveicolare. Ecco perchè da oltre un decennio cresce l'attenzione dei ricercatori e dei legislatori sulle aree urbane.



Tabella x Valori guida di qualità dell'aria previsti dal DPR 24 Maggio 1988 n.20



La definizione dei limiti di emissione è rinvenibile:

  • a livello statale, si deve far riferimento al DM 12 luglio 1990;  con questo decreto si definivano le linee guida come 'i criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su: cicli tecnologici; migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni; fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni'.

Ed ancora, i valori limite di emissione come: 'la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti di un dato intervallo di tempo che non devono essere superati'.

a livello regionale erano fissati limiti diversi in via generale per categorie di impianto e per sostanze inquinanti ma sempre nel rispetto della normativa statale;




Con il successivo DM 15 Aprile 1994 sono state introdotte le 'Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane' dove per livelli di attenzione si intende una situazione di inquinamento atmosferico che , se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme; mentre per livelli di allarme si intende una situazione di inquinamento atmosferico suscettibile a determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario.

I livelli di attenzione e di allarme fanno riferimento, inoltre, ad indicatori di breve periodo (medie sull'ora o sul giorno) e vengono utilizzati per identificare situazioni critiche di carattere episodico. Il loro raggiungimento impone all'autorità competente di adottare opportune misure per contenere le concentrazioni di inquinanti e i periodi di esposizione, secondo piani di intervento operativi sviluppati e resi pubblici attraverso una tempestiva informazione alla popolazione.



Tabella x. Livelli di attenzione e di allarme previsti dal DM 15 Aprile 1994.



Sempre nel 1994, venne approvato il DM 25 Novembre 1994 relativo all''Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti'.

Tale decreto ha inoltre introdotto i valori obiettivo per alcuni inquinanti non regolamentati in altri precedenti decreti come il PM10, il benzene e gli IPA, i cosiddetti "microinquinanti" o "inquinanti non convenzionali", in quanto sono presenti nell'aria in quantità molto modeste rispetto agli inquinanti convenzionali.

Essendo inquinanti molto pericolosi per la salute sono stati fissati obiettivi di qualità molto rigorosi.


Tabella x. Obiettivi di qualità, su medie annue, previsti dal DM 25 Novembre 1994



I valori obiettivo rappresentano "il valore medio annuale di riferimento da raggiungere e rispettare a partire da una determinata data" e vengono generalmente definiti attraverso indicatori di lungo periodo (medie sull'anno) e quindi individuano le condizioni medie di non pericolosità dei diversi inquinanti presenti in atmosfera.

E' inoltre legato a questo decreto l'individuazione dei criteri per esprimere il giudizio sulla qualità dell'aria che viene formulato in base al peggior valore rilevato e viene calcolato solamente se è presente il 75% dei dati. Il giudizio scadente si riferisce al superamento del livello di attenzione, il giudizio pessimo al superamento della soglia di allarme.


A livello comunitario nel 1996 venne approvata la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente; tale direttiva stabiliva i principi di base di una strategia comune volta a definire e fissare obiettivi concernenti la qualità dell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, informare il pubblico, tra l'altro, attraverso soglie di allarme, nonché migliorare la qualità dell'aria quando essa non è soddisfacente.


Più precisamente i valori limite e le soglie di allarme sono stati fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i seguenti inquinanti:

  • l'anidride solforosa, il diossido di azoto e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;
  • il benzene e il monossido di carbonio;
  • l'ozono;
  • per gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH), il cadmio, l'arsenico, il nickel ed il mercurio.

Il controllo sul territorio della qualità dell'aria ambiente è operato da tutti gli Stati membri con valutazioni che utilizzano misurazioni o modellistica o attraverso una combinazione di questi due metodi per ottenere infine una stima. Tale valutazione è obbligatoria negli agglomerati di più di 250 000 abitanti oppure nelle zone in cui le concentrazioni sono vicine ai valori limite. In caso di superamento delle soglie di allarme o dei valori limite, gli Stati membri ne informano la popolazione, fissano un elenco delle zone e dei centri urbani in cui i livelli di inquinamento sono superiori ai valori limite e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti (livello registrato dell'inquinamento, durata dell'allarme ecc.) stabilendo infine un programma che consenta di ritornare al di sotto dei valori fissati entro un determinato periodo di tempo.

Tale programma, accessibile alla popolazione, deve in particolare contenere le seguenti informazioni:

  • il luogo di superamento del livello di inquinamento;
  • il tipo e la valutazione dell'inquinamento;
  • l'origine dell'inquinamento.

Qualora, invece, zone geografiche e agglomerati abbiano livelli di inquinamento inferiori ai valori limite, gli Stati membri devono mantenere tali livelli al di sotto degli stessi.


In Italia poi venne approvato il DM 21 Aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" che individua i criteri in base ai quali i sindaci adottano eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione o blocco totale della circolazione veicolare nell'area urbana al fine di garantire un concreto miglioramento della qualità dell'aria.

Tale decreto, applicabile ai comuni con più di 150.000 abitanti, richiede di:

  1. effettuare una valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale per realizzare una mappatura in relazione a tutti gli inquinanti regolamentati dalle norme vigenti;
  2. adottare le misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore al fine di ridurre i livelli nelle aree in cui la valutazione preliminare abbia dimostrato il superamento anche di solo uno dei valori obiettivo di IPA, PM10 e benzene;
  3. predisporre un rapporto sulla qualità dell'aria sul territorio comunale;
  4. aggiornare le misure di limitazione della circolazione su base annuale.

Il decreto precisa inoltre le tipologie di veicoli esclusi dalla limitazione della circolazione, perché considerati di minor impatto sulla qualità dell'aria.


Segue poi il Decreto Legislativo 4 Agosto 1999 n. 351 in 'Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente' rimandando a decreti attuativi l'introduzione di nuovi standard di qualità.

Il decreto definisce i principi per:

stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine limitare gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente con particolare riferimento al superamento delle soglie di allarme da divulgare alla popolazione;

mantenere la qualità dell'aria ambiente e migliorarla, dove è necessario.

valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni: a questo fine il territorio deve essere suddiviso in zone e agglomerati. Gli agglomerati, in particolare, sono rappresentati da quelle zone con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria. 
Per ciascun inquinante sono previsti due livelli di inquinamento, la soglia di valutazione inferiore e la soglia di valutazione superiore, che determinano il tipo di valutazione necessaria nelle zone e negli agglomerati. L'individuazione delle soglie di valutazione inferiore e superiore ha lo scopo di garantire una valutazione della qualità dell'aria più intensiva negli agglomerati e nelle zone in cui si ha un alto rischio di superamento dei valori limite ed una valutazione meno intensiva laddove i livelli d'inquinamento sono sufficientemente bassi.



Il suddetto Decreto Legislativo introduceva anche alcune definizioni che aggiornavano quelle precedenti:

- aria ambiente: aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

- inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

- valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine ed in seguito non superato;

- valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo e in seguito non superato;

- soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di

breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del DL.vo 4/8/99 n. 351;

- margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato

alle condizioni stabilite dal DL.vo 4/8/99 n. 351.


Sempre secondo il Decreto Legislativo 351/99, le regioni devono, sulla base della valutazione preliminare in prima applicazione e successivamente, sulla base della valutazione della qualità dell'aria, predisporre dei piani d'azione contenenti le misure da adottare nel breve periodo per le zone nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme.




A livello comunitario vennero poi approvate le seguenti direttive:

Direttiva 99/30/CE :'Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo'.

Direttiva 00/69/CE :'Valori limite di qualità dell'aria ambiente per benzene ed il monossido di carbonio'.


In seguito ad esse in Italia venne approvato il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60

Che dopo aver recepito le direttive 99/30/CE e 00/69/CE riguardanti i valori limite di qualità dell'aria relativi a biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio, ha abrogato le disposizioni della normativa precedente relative agli inquinanti appena elencati e ha stabilito che l'entrata in vigore dei nuovi limiti dovrebbe avvenire gradualmente per completarsi nel gennaio 201



Tab xxx.Limiti di concentrazione di alcuni inquinanti particolari in atmosfera ai fini della tutela sanitaria.



Il DM 60/2002 ha inoltre introdotto i criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento e monitoraggio: per l'ubicazione su macroscala, ai fini della protezione della salute umana, un punto di campionamento dovrebbe essere posto in un punto che sia rappresentativo dell'area circostante non inferiore a 200 m2 , in luoghi orientati al traffico, e non inferiore ad alcuni km2 in fondi urbani.

Per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione in generale i siti per il campionamento devono essere scelti a più di 20 km dagli agglomerati e di 5 km da zone edificate diverse dalle precedenti, o da impianti industriali ed autostrade.

Il punto ideale di campionamento dovrebbe essere posto in modo da rappresentare la qualità dell'aria ambiente di un'area circostante di almeno 1000 km2.


Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dei limiti e delle scadenze temporali per ogni parametro



Biossido di Zolfo - SO2  (DM 2 aprile 2002 n. 60)

Biossido di Zolfo

Periodo Media

Valore Limite

Tolleranza       

Soglia di Allarme

Data Rispetto Limite

1.       Protezione       Salute

1 Ora

350 μg/m

Non superare più di 24 volte per Anno Civile

150  µg/m3  -2001
 112.5 µg/m3 - 2002
 75 µg/m3 - 2003
 37.5 µg/m3 - 2004
 0 µg/m3 - 2005

500 μg/m3  

1° gennaio 2005

2.       Protezione Salute

24 Ore

125 μg/m
Non superare più di 3 volte per Anno Civile

Nessuna


1° gennaio 2005

       Protezione Ecosistemi

Anno Civile Inverno

24 μg/m

Nessuna


19 luglio 2001


Biossido di Azoto / NO2 (DM 2 aprile 2002 n. 60)

Biossido di Azoto

Periodo Media

Valore Limite

Tolleranza           

Soglia di Allarme

Data Rispetto Limite

1. Protezione Salute

1 Ora

200 μg/m

Non superare più di 18 volte per Anno Civile

100 µg/m3 - 2001
90µg/m3 - 2002
80µg/m3 - 2003
70µg/m3 - 2004
60µg/m3 - 2005
50µg/m3 - 2006
40µg/m3 - 2007
30µg/m3 - 2008
20µg/m3 - 2009
0µg/m3 - 2010

μg/m3  

1° gennaio 2010

2.  Protezione  Salute

Anno Civile

40 μg/m

20 µg/m3 - 2001
  18 µg/m3 - 2002
16 µg/m3 - 2003
  14 µg/m3 - 2004
  12 µg/m3 - 2005
  10 µg/m3 - 2006
  8 µg/m3 - 2007
  6 µg/m3 - 2008
  4 µg/m3 - 2009
  0 µg/m3 - 2010


1° gennaio 2010

 Protezione Vegetazione

Anno Civile

30 μg/m NOx

Nessuna


19 luglio 2001



PM10 /  Particelle Inalabili (DM 2 aprile 2002 n. 60)


Fase 1

PM10 
Particelle Inalabili

Periodo Media

Valore Limite

Tolleranza           

Soglia di Allarme

Data Rispetto Limite

1. Protezione Salute

24 Ore

50 μg/m

Non superare più 
di 35 volte per Anno Civile

25 μg/m- 2001
15 μg/m3 - 2002
10 μg/m3 - 2003
5 μg/m3 - 2004
0 μg/m3 - 2005


1° gennaio 2005

2. Protezione Salute

Anno Civile

40 μg/m

8 μg/m - 2001
6 μg/m3 - 2002
4 μg/m3 - 2003
2 μg/m3 - 2004
0 μg/m3 - 2005


1° gennaio 2005


Fase 2

PM10 Particelle Inalabili

Periodo Media

Valore Limite

Tolleranza    

Soglia di Allarme

Data Rispetto Limite

1. Protezione Salute

24 Ore

50 μg/m

Non superare più di 7 volte per Anno Civile

Da stabilire in base ai dati


1° gennaio 2010

2. Protezione Salute

Anno Civile

20 μg/m

10 μg/m3   - 2005
8 μg/m3 - 2006
6 μg/m3 - 2007
4 μg/m3 - 2008
2 μg/m3 - 2009
0 μg/m3 - 2010


1° gennaio 2010



Piombo Pb (DM 2 aprile 2002 n. 60)

PM10 Particelle Inalabili

Periodo Media

Valore Limite

Tolleranza          

Soglia di Allarme

Data Rispetto Limite

Protezione Salute

Anno Civile

0.5 μg/m3

0,5 μg/m - 2001
0,4 μg/m3 - 2002
0,3 μg/m3 - 2003
0,2 μg/m3 - 2004
0 μg/m3 - 2005


1° gennaio 2005


Benzene (DM 2 aprile 2002 n. 60)

Benzene

Periodo Media

Valore Limite

Tolleranza

Soglia di Allarme

Data Rispetto Limite

Protezione Salute

Anno Civile

g/m3

5 µg/m3 - 2000
4.5 µg/m3 - 2001
4 µg/m3 - 2002
5  µg/m3 - 2003
3 µg/m3 - 2004
2.5 µg/m3 - 2005
2 µg/m3 - 2006
1.5 µg/m3 - 2007
1 µg/m3 - 2008
0.5 µg/m3 - 2009
0 µg/m3 - 2010


1° gennaio 2010


Monossido di Carbonio (DM 2 aprile 2002 n. 60)

Monossido di Carbonio CO

Periodo Media

Valore Limite

Tolleranza        

Soglia di Allarme

Data Rispetto Limite

Protezione Salute

Massima Media di 8h

10 mg/m3

6 µg/m3 - 2001
4 µg/m3 - 2002
2 µg/m3 - 2003
1 µg/m3 - 2004
0 µg/m3 - 2005


1° gennaio 2005


Ozono (DM 2 aprile 2002 n. 60)

Ozono O3 

Periodo Media

Valore Limite

Data Rispetto Limite

Protezione Salute

Massima Media di 8h

120 μg/m3  

1° gennaio 2010

Soglia di informazione

Massima Media di 1h

180 μg/m3  

Soglia di allarme

Massima Media di 1h

240 μg/m3  


Ritroviamo poi:

la Direttiva 2002/3/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria. Si tratta della terza direttiva derivata dalla direttiva quadro sulla qualità dell'aria ambiente (96/62/CE).

L'obiettivo di questa direttiva derivata è di:

  • fissare obiettivi a lungo termine, valori-obiettivo per il 2010, una soglia di allarme e un inizio di informazione sulle concentrazioni di ozono nell'aria ambiente della Comunità;
  • stabilire metodi e criteri comuni per valutare le concentrazioni di ozono nell'aria ambiente;
  • garantire il conseguimento e la messa a disposizione dei cittadini dell'informazione pertinente sull'ozono nell'aria ambiente;
  • conservare o migliorare la qualità dell'aria ambiente;
  • promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per diminuire l'ozono nell'aria ambiente.

Gli obiettivi a lungo termine fissati dalla direttiva rispettano le linee direttrici dell'Organizzazione mondiale della Sanità relative all'ozono.

L'inosservanza dei valori-obiettivo costringe gli Stati membri a stabilire un piano di azione per la riduzione dell'ozono nell'aria ambiente. Gli Stati membri hanno poi dovuto conformarsi a questa direttiva entro il 9 settembre 2003, data alla quale la direttiva 92/72/CEE è stata abrogata;


la Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Questa direttiva costituisce l'ultima fase del processo di rifusione della normativa europea, avviata dalla direttiva quadro 96/62/CE riguardo alla presenza di inquinanti che rappresentano un rischio per la salute umana.

Dato che le sostanze in oggetto sono agenti cancerogeni umani per i quali non può essere individuata alcuna soglia relativa agli effetti dannosi per la salute umana, la direttiva è basata sul principio secondo il quale l'esposizione a tali inquinanti debba essere al livello più basso che si possa ragionevolmente raggiungere.

La direttiva, inoltre, non fissa un valore limite per le emissioni di idrocarburi policiclici aromatici (PAH), ma utilizza il benzo(a)pirene come tracciante del rischio cancerogeno di questi inquinanti e stabilisce per questa sostanza il valore ottimale da raggiungere per quanto possibile.

Infine tale direttiva definisce metodi e criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni e deposizioni a terra delle sostanze e garantisce che informazioni adeguate vengano raccolte e messe a disposizione del pubblico;


il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004 n. 183 sull' 'Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.'  

Tale decreto prevede dei margini di tolleranza transitori in relazione ai diversi valori limite ed ai termini entro i quali dovrebbero essere raggiunti. 

I margini di tolleranza rappresentano i livelli di inquinamento fissati secondo una percentuale del valore limite, decrescenti in modo continuo anno dopo anno, fino al raggiungimento del valore limite stesso.

Questa condizione fornisce un'idea relativa alla velocità con la quale i livelli degli inquinanti si riducono e raggiungere così i valori limite entro i termini prefissati. 

Il superamento di tale margine in una zona o in un agglomerato è indicativo della necessità di attuare un piano o un programma di risanamento. 

Per quanto riguarda la soglia d'allarme, definita come il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata, una volta raggiunta e/o superata gli Stati membri devono immediatamente intervenire
informandone al più presto la popolazione (ad esempio per mezzo della radio, della televisione e della stampa). Le informazioni da fornire devono comprendere:

data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota; 

previsioni;

cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto;

zona geografica interessata;

durata;

categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;

precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

Gli Stati membri sono tenuti inoltre a trasmettere alla Commissione Europea i dati relativi ai livelli registrati e alla durata dello o degli episodi di inquinamento entro tre mesi dal rilevamento. 

Il decreto che recepisce la direttiva figlia indica anche il metodo da utilizzare nella valutazione (misurazioni continue, misurazioni indicative, modelli, valutazioni obiettive) da adottare in aree di determinate dimensioni e densità di popolazione. 

Inoltre fissa i criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento e il numero minimo richiesto in tali aree. Sono previsti, laddove la misurazione in continuo non è obbligatoria, anche altri metodi di valutazione, come misure indicative, e l'uso di modelli. 

Il 21 settembre 2005 è stata presentata una Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente.

Questa proposta concernente la "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico" era volta in particolare a semplificare e a chiarire la legislazione sulla qualità dell'aria; è, cioè, un programma sulle azioni da intraprendere per migliorare la qualità dell'aria.

Il programma stabilisce, partendo dalla situazione attuale, i parametri da raggiungere per avere un'aria più pulita, per evitare fenomeni come le piogge acide e l'elevato tasso di ozono nell'aria che si stanno diffondendo in tutto il territorio dell'Unione.

Anche se grazie alle continue ricerche ed innovazioni tecnologiche, la situazione è migliorata, il Sesto Programma di Protezione per l'Ambiente pone come obiettivo primario il raggiungimento di soglie di inquinamento atmosferico intorno allo zero

Questo programma pone degli obiettivi da raggiungere entro il 2020 che si articolano su

due assi principali: il miglioramento della legislazione comunitaria esistente e l'integrazione del problema dell'inquinamento atmosferico con le altre politiche comunitarie.

Tab xxx (da www.arpat.toscana.it/news)


Per miglioramento della legislazione comunitaria si intende un'azione che miri a semplificare e aggiornare tali norme allo scopo di abbattere i costi amministrativi e di venire incontro alle difficoltà che gli stati membri incontrano nel metterle in atto.

La strategia propone di riunire in un testo unico atto la direttiva quadro 96/62/CE (in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente) e tre direttive derivate, cioè la direttiva 1999/30/CE (sui valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, biossido di azoto, gli ossidi di azoto e le particelle ed il piombo), la direttiva 2000/69/CE (sui valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e la 2002/3/CE (sull'ozono nell'aria) nonché la decisione 97/101/CE sugli scambi di informazioni in materia di inquinamento atmosferico, sopprimendo le procedure ridondanti e non essenziali.

Essa propone inoltre di rafforzare gli obblighi di pianificazione da parte degli Stati membri, in modo da garantire il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti, prevedere anche alcune misure relative alle particelle sottili (PM2,5), con la definizione di un limite massimo per la concentrazione nelle regioni più inquinate, l'individuazione di obiettivi di riduzione da raggiungere entro il 2020 e il rafforzamento del monitoraggio per questo tipo di inquinante, e, con l'istituzione di una base dati elettronica essa propone la semplificazione delle operazioni necessarie per la presentazione delle relazioni.

I benefici che derivanti da questa complessa azione comunitaria sarebbero innumerevoli. In particolare:

- una riduzione delle morti premature;

- un minor numero di malattie;

- una riduzione di ricoveri in ospedale;

- una maggiore produttività della forza lavoro;

- la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

- il recupero degli ecosistemi;

- la diminuzione dei danni ai monumenti ed edifici.

La proposta di direttiva è stata pubblicata assieme alla strategia il 21 Settembre 2005

ed è ancora in corso di approvazione.


A livello nazionale va ricordato il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 in attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.


Ma la disciplina nazionale sull'inquinamento atmosferico ha subito una radicale riformulazione in forza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedimento messo a punto in base alla legge 15 dicembre 2004 n. 308 recante 'Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale' in vigore dal 29 aprile 2006.

A partire da tale data, infatti, sono stati messi da parte ben diciannove provvedimenti chiave in materia di tutela dell'aria, tra il DPR 203/1988 sugli impianti industriali ed il DPCM 8 marzo 2002 sulle caratteristiche dei combustibili.

Con i suoi 318 articoli e 45 allegati, tale decreto legislativo è destinato a sostituirla legislazione quadro vigente in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati, procedure di VIA e VAS e IPPC, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e, infine, di tutela contro i danni all'ambiente. Ecco perché dal 29 aprile 2006 molte sono state le norme abrogate, anche se in qualche caso sono previsti regimi transitori in attesa di alcune norme tecniche di carattere regolamentare.

Oltre ad unificare e coordinare le diverse fonti normative nazionali, il decreto legislativo apporta modifiche, in molti casi di rilievo sostanziale, alla disciplina dei vari settori normativi e introduce varie novità in attuazione di direttive comunitarie.

Con l'entrata del nuovo Governo, però, il D.Lgs 152/2006 sta subendo ancor oggi varie modifiche in seguito al Decreto correttivo del 31 agosto 2006, correzioni che dovranno essere apportate entro il termine del 31 gennaio 2007.

In base a tale provvedimento la riforma dovrà essere attuata in due tempi: con un primo decreto, si dovrà dare un'indicazione delle disposizioni sulla parte relativa alla difesa del suolo, inquinamento idrico, gestione dei rifiuti e bonifiche che si intende mantenere, modificare o abrogare.

Mentre con i successivi decreti dovranno essere adottate le norme integrative e correttive dell'intero testo.



2 Legislazione regionale toscana[1].


La gestione della qualità dell'aria in ambito regionale ha previsto il recepimento e lo sviluppo delle politiche europee e nazionali: infatti già nel '83 il DPCM 28 Marzo 1983 sanciva le competenze delle regioni in suddetto ambito, affermando che alle regioni veniva affidato il controllo del rispetto degli standard della qualità dell'aria, principio riaffermato successivamente con il DPR 24 maggio 1988 n. 203, che a sua volta sanciva la competenza regionale riguardo la formulazione dei piani di rilevamento della qualità dell'aria ed riguardo le funzioni di indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e rilevazione degli inquinanti atmosferici.

La legge 9 giugno 1990 n. 142 ha determinato poi un riordino delle competenze delle autonomie locali affidando alle province le funzioni amministrative relative "al rilevamento, disciplina e controllo dell'inquinamento atmosferico".

Infine il decreto 20 maggio 1991 ha affidato alla regione la "funzione di indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo" e alle province "la funzione di rilevazione degli inquinanti atmosferici", competenza poi riaffermata con il DMA 6 maggio 1992.


Alla base delle normativa regionale toscana vi è la Legge Regionale n. 33 del 5 maggio 1994 concernente le "Norme per la tutela della qualità dell'aria" specificando le competenze regionali in tale ambito, prescrivendo la successiva adozione del Piano Regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e definendo infine il sistema di controllo della qualità dell'aria.

Secondo tale legge alle province viene delegato il rilascio di autorizzazioni alle emissioni per i nuovi impianti, mentre al consiglio regionale il compito di stabilire i limiti di emissione e le modalità per il rilascio.

In particolare il Piano Regionale di rilevamento deve contenere:

a)     i criteri per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria e la previsione della strumentazione e delle apparecchiatura necessarie all'acquisizione e concentrazione dei dati;

b)     le proposte di organizzazione e di gestione del sistema;

c)     la valutazione dei costi;

d)     i tempi di realizzazione del sistema di rilevamento.

Tale legge è stata successivamente modificata e riorganizzata meglio con la Legge n. 19 del 3 febbraio 1995


Successivamente con l'emanazione della LR 66/95 si ha "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)", organo a cui sono affidate competenze tecniche di controllo ambientale.


La Legge Regionale del 13 agosto 1998, n. 63 "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 33/1994" sollecita ad una politica regionale di regolamentazione delle azioni e degli interventi da parte dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali nelle aree urbanizzate maggiormente esposte ai fenomeni di inquinamento atmosferico.


Con la Delibera G.R. n 381 del 12 aprile 1999 è stato approvato il "Piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria" secondo art. 3, della L.R. 5 maggio 1994 n. 33, ponendo come obiettivo costituzione di un sistema di controllo della qualità dell'aria organizzato su sistemi provinciali collegati al sistema informativo regionale ambientale (SIRA),  e l' ottimizzazione di strutture di monitoraggio esistenti.


La Delibera del 14 novembre 2000, n. 1193 approva l' adozione dell'inventario delle sorgenti di emissione in area ambiente (I.R.S.E.) e delle relative procedure di aggiornamento, affidando alla Giunta regionale il compito di individuare le emissioni delle principali sostanze inquinanti presenti in aria ambiente in termini quali-quantitativi, di origine e di localizzazione, in modo da valutare i contributi alle emissioni complessive delle singole sorgenti e fornire uno strumento conoscitivo basilare sia per la valutazione che per la gestione della qualità dell'aria.


La politica di gestione della qualità dell'aria ambiente della Regione Toscana, coerente con i disposti europei e nazionali, è iniziata con la D.G.R. n. 1406/01 'Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99' ed ha prodotto negli anni successivi tutta una serie di azioni che ha visto il coinvolgimento anche delle Province e dei Comuni.

La D.G.R. n. 1406/01 prevede anche che i Comuni, per concorrere alla redazione dei piani e programmi regionali previsti da D.Lgs. 351/99, dovessero predisporre piani di azione a livello comunale (PAC) contenenti le misure adottate e/o previste, in particolare sulla mobilità, utili alla riduzione delle emissioni originate nel proprio territorio, al fine di rispettare i valori limite di qualità dell'aria riportati nel D.M. 60/02.
Ai fini della gestione delle emergenze relative ai numerosi superamenti dei livelli della concentrazione giornaliera di PM10 che si verificano nel territorio regionale, e sulla scorta delle informazioni e delle disposizioni della deliberazione n. 1406/02, la Giunta Regionale ha adottato nel febbraio 2002 la Delibera G.R. n. 116 il 'Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10'. 

L'individuazione di una soglia di attenzione e di allarme per il PM10 ha avuto il significato di fornire dei valori funzionali alla gestione delle situazioni critiche da parte dei Comuni interessati con l'obiettivo, appunto, di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero di tale inquinante.


Questa delibera è stata poi sostituita con la Delibera G.R. n. 1133 del ottobre 2002 'Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10".

Le soglie di attenzione e di allarme sono poste rispettivamente a 50 e 75 μg/m3 come media nelle 24 ore; il superamento di tali limiti per più di 5 giorni consecutivi determinano lo stato di attenzione o di allarme, a seguito del quale le autorità competenti devono adottare gli interventi più idonei per ridurre il rischio di superamento del valore limite.

In data 15 aprile 2003, vi è la stipula di un Protocollo d'Intesa, titolato 'Piano di azione (ex art. 7 del D.Lgs n. 351/99) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori"
Tale Protocollo d'Intesa, contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa da applicare per il contenimento dei livelli di concentrazione di PM10 e individua una serie di azioni, misure e interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione delle emissioni di PM10 nel territorio.
L'obiettivo del Protocollo è quello di ridurre, in particolare, i livelli di concentrazione del PM10 in modo da raggiungere il rispetto dei valori limite di tale sostanza inquinante previsti dal D.M. n. 60/02 per la prima fase di attuazione, cioè entro il 1° gennaio 2005 e, successivamente, per la seconda fase, cioè entro il 1° gennaio 2010.

A seguito del Protocollo è stato stipulato uno specifico Accordo di Programma del 10 ottobre 2003 sottoscritto dalla Regione, URPT e le Province, ANCI Toscana e 15 Comuni che hanno presentato il superamento del numero consentito delle medie giornaliere nell'arco dell'anno e della media annuale.

L'Accordo di Programma, in coerenza e continuità con il Protocollo d'Intesa precedente, individua le misure per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 derivanti da veicoli e motoveicoli mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento.


Con la D.G.R. n. 990/03 'Approvazione delle finalità dell'accordo di Programma tra Regione Toscana, URPT, ANCI, province e comuni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10.

Con l' abrogazione della deliberazione G.R. n. 1133/2002' la Giunta Regionale ha approvato le finalità dell'Accordo di Programma citato determinando così l'avvio della strategia di attivazione degli interventi e delle misure di tipo strutturale in sostituzione di quelle tipo emergenziale ed ha conseguentemente abrogato la D.G.R. n .1133/02.


Ad oggi è in vigore il Piano Regionale di Azione Ambientale ( P.R.A.A. ) 2004 - 06 che si caratterizza, tra l'altro, come piano d'indirizzo e integrazione per le politiche settoriali e in parte come programma di azioni trasversali, individuando obiettivi, strategie, azioni e strumenti, nonché tutte quelle risorse che dovranno essere finalizzate al conseguimento sia di macrobiettivi generali sia di obiettivi specifici con interventi puntuali a livello locale su elementi di criticità ambientale (zone di criticità ambientale).

















Per il presente capitolo sono stati presi come riferimento:

"Valutazione della qualità dell'aria ambiente e la classificazione de territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99" a cura della Regione Toscana,, settembre 2002.

"Codice regionale dell'ambiente 2002: raccolta normativa della Regione Toscana in materia di ambiente coordinata con norme europee e nazionali", vol. I e II, a cura dalla della Regione Toscana,, settembre 2002.

UE: Unione Europea - www.europa.eu.int/;

US-EPA: U.S. Environmental Protection Agency - www.epa.gov

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