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SUOLO
1 INTRODUZIONE
L'enciclopedia italiana "Treccani" riporta la seguente definizione di suolo: "corpo dinamico naturale che costituisce la parte superiore della crosta terrestre, derivante dall azione integrata nel tempo del clima, della morfologia, della roccia madre e degli organismi viventi, rappresenta una formazione che risente di diversi processi fisici, chimici e biologici, tale da subire in maniera differenziata i processi che influiscono sulle sue modificazioni e depauperamento".
Il suolo terrestre è il luogo in cui viviamo, la tutela di esso rappresenta il punto cardine della nostra sopravvivenza. La valutazione dei processi che influiscono sulla modificazione e depauperimento del suolo risulterà essenziale per stimare il grado di sensibilità e vulnerabilità della 'risorsa suolo'. In esterema sintesi questo è l'obiettivo primario che si prefiggono tutte le normative comunitarie e nazionali, che verranno di seguito esposte.
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA DEL SUOLO
La tutela del suolo contro i rischi da inquinamento è regolamentata dal Decreto ministeriale del 25 ottobre 1999 n. 471, promulgato a seguito di delega specifica disposta dall articolo 17 del Decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22, più noto come Decreto Ronchi.
Sono determinate le procedure per la caratterizzazione dei siti inquinati e sono stabiliti i limiti di riferimento per la concentrazione delle sostanze e dei composti nei terreni, differenziati in base alla destinazione d'uso (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e siti ad uso commerciale e industriale), e per le acque di falda, oltre ai criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali. La bonifica di suoli e siti inquinati è una delle più rilevanti problematiche emergenti per gli interventi di recupero e di risanamento ambientale, e riguarda tutto il territorio nazionale.
Le aree interessate da inquinamento sono in genere sede di:
. attività industriali con processi e lavorazioni per la produzione di sostanze chimiche di varia natura;
. attività di servizio, come ad esempio i distributori di carburante ed i depositi di idrocarburi;
. impianti di trattamento e smaltimento rifiuti (abusivi o non realizzati secondo gli standard normativi).
Vanno poi considerate le aree ove avvengono sversamenti accidentali di sostanze inquinanti a causa di incidenti stradali o errori operativi in fase di alimentazione di impianti.
Nelle aree interessate si rende quindi necessario intervenire e provvedere alla bonifica dei terreni o alla messa in sicurezza, al fine di prevenire il rischio di esposizione di persone a sostanze pericolose per la salute, impedire la diffusione della contaminazione nel suolo e nelle altre matrici ambientali e definire la disponibilità dell'utilizzo futuro di tali aree per nuove attività.
La normativa del settore suolo è incentrata sui seguenti temi:
aree protette
La norma di riferimento per la tutela paesaggistico-ambientale è la Legge 8 Agosto 1985 n°431 (conversione del Decreto Legge 27 Giugno 1985 n°312, modificata dal D.Lgs. n°490 del 29/10/99) la cosiddetta Legge 'Galasso' che dispone il vincolo paesaggistico per i parchi
e le riserve nazionali e regionali, nonché per i territori di protezione esterna dei parchi. La Legge 6 Dicembre 1991 n°394 è la Legge Quadro sulle aree protette che disegna l insieme degli strumenti generali di pianificazione e programmazione costituti dalla Carta della natura, dalle Linee di assetto fondamentali del territorio, dal Programma triennale per le aree protette e dall Elenco ufficiale.(legge modificata da: legge n°426/98 e legge n°93/01). La Carta della natura individua lo stato dell ambiente naturale in Italia evidenziandone i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale. Il programma operativo è stato approvato con la Delibera 2 Dicembre 1996. Il Programma triennale è lo strumento che, sulla base dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie:
a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;
b) indica il termine per l istituzione di nuove aree naturali protette o per l ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;
c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario;
d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonchè per progetti delle regioni relativi all istituzione di dette aree;
e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
bonifica di siti inquinati;
Il tema della bonifica di siti contaminati è stato introdotto con il Decreto Legislativo
Febbraio 1997 n°22, in seguito al DM che ha introdotto le mancanti norme tecniche per la redazioni dei progetti, i limiti di concentrazione per i suoli e per le acque, all art.17. I limiti di concentrazione individuati, sono stati diversificati in base alla destinazione d uso del suolo in due categorie:
1) Verde pubblico, privato e residenziale,
2) commerciale ed industriale;
Per le acque sotterranee i limiti sono unici, indipendentemente dalla destinazione d uso del suolo. E' importante osservare che, la norma precisa che per le sostanze non espressamente indicate, dovranno essere adottati i valori limite di concentrazione riferiti alla sostanza tossicologicamente più affine. Il principio generale, introdotto dall art. 17 del D.Lgs. 22/97, e ripreso dal DM 471/99, è basato sull obbligo di procedere a proprie spese, per chiunque abbia cagionato l inquinamento ancorché in maniera accidentale, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale del sito.
Sinteticamente la norma stabilisce:
temporizzazione degli adempimenti a carico del soggetto o dei soggetti obbligati, ed in particolare:
a) della notifica agli enti territoriali competenti, della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento;
b) della comunicazione agli stessi enti degli interventi di messa in sicurezza, adottati nell immediato per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento;
c) della presentazione del progetto di bonifica al Comune o Regione competente per la sua approvazione;
d) della realizzazione del progetto, con riferimento a quanto stabilito con il provvedimento di approvazione dello stesso da parte del Comune o Regione.
l assetto e la ripartizione delle competenze fra il Comune (approvazione del progetto di bonifica entro novanta giorni dalla sua presentazione), la Provincia (certificazione del completamento degli interventi previsti dal progetto), la Regione (approvazione di progetti di bonifica o di messa in sicurezza di aree comprese nel territorio di più comuni, richiesta eventuale al Comune per apportare modifiche o integrazioni o prescrizioni al progetto presentato), e lo Stato (approvazione di progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale).
boschi e foreste;
Le legislazione nazionale in materia di tutela dei boschi e delle foreste, di incentivi alla salvaguardia di tale patrimonio, è principalmente rappresentata dalle seguenti norme. Provvedimento 19 luglio 2002: Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d imposta del 36%, ed individuazione dell ufficio competente a ricevere le comunicazioni. (GU n. 174 del 26- -2 02). Con modello ed istruzioni conformi scaricabili.
Legge 29 gennaio 1992, n. 113: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (G.U.R.I. 18 febbraio 1992, n. 40).
Regio Decreto LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267: G.U.R.I. 17 maggio 1924, n. 117
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. Testo
Coordinato (modificato dalla legge 25 luglio 1952, n. 991)
cave e torbiere;
Le cave rappresentano un notevole fattore di deterioramento ambientale del territorio. La normativa di riferimento è sostanzialmente rappresentata dalle seguenti norme.
Dereto 8 giugno 2001: Modalità e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri di cui all'art. 114, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388. (G.U. n. 217 del 18 settembre 2001).
Legge 30 luglio 1990, n. 221: Gazz. Uff., 7 agosto 1 90, n. 183 Nuove norme per l attuazione della politica mineraria.
Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443: (in Gazz. Uff., 23 agosto 1927, n. 194). Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere. (decreto modificato dal D.lgs. 4 agosto 1999, n.213).
difesa del suolo;
La Legge 18 Maggio 1989 n°183 si pone lo scopo di 'assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruzione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale
sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi'. Lo strumento per ottenere tali risultati è il Piano di Bacino 'strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione del suolo e la diretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato'.
zone umide;
Con questo termine tutto un insieme di particolari habitat (stagni, paludi, bacini naturali ed artificiali, aree marittime, piccoli e gandi laghi, delta ad altre aree ancora). Per l importanza (rivalutata negli ultimi anni) collegata all aspetto aviofaunistico, le zone umide principali di molti paesi sono state oggetto di una convenzione internazionale che impegna gli stati firmatari ad adoperarsi per una fattiva protezione di tali habitat. Tale accordo è stato ratificato dall Italia con il Decreto Presidente della Repubblica n°448 del 13 Luglio 1976. La Legge 8 Agosto 1985 n°431 ha imposto il vincolo paesaggistico-ambientale su tutte queste aree specificatamente protette ai sensi della Convenzione di Ramsar.
3 RIEPILOGO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle normative vigenti in questo campo.
NORMATIVA COMUNITARIA |
NARMATIVA NAZIONALE |
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Legge 1 3 9 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
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DPR Atto di indirizzo e coordinamento concernente criteri per la redazione dei piani di bacino |
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DL 1 8 , convertito nella L.26 /98 e modificata con L.226/99 + decreto attuativo DPCM 8 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico |
DIR 8 / Concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura |
D.Lgs. 9 / Attuazione della DIR 8 /27 /CEE concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. |
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D.Lgs. n. 7 + decreto attuativo D.M. n. 71 1 9 recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati |
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Legge 9 ottobre 987 n. 4 1 |
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Legge 4 5 8 |
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D.M. 6 maggio 1 : "Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1 87 n. 4 1, di conversione del DL 1 agosto , n. , come modificata dalla legge 9 novembre 8 n. , di conversione del Dl 9 settembre 19 8, n. " |
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D.Lgs 8 novembre 1 7 n. 89 |
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Legge n. 26 8 Nuovi interventi in campo ambientale, recante all'art. 1 l'elenco degli interventi di bonifica di interesse nazionale |
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D.M. 0 agosto 1 9 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. , comma , lettera f) della legge 7 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto. |
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DM 13 settembre 19 9 "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" |
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D.M 5 ottobre 1 99 n 4 1 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs / 7 e successive modificazioni ed integrazioni |
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Decreto legge 16 giugno 2 0 n. 60 recante: "Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" |
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Legge 28 luglio 2 0 n. 4 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 0 n. |
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DM n. 8 del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale |
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