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Giuridicamente il catering ed il banqueting sono qualificabili come contratti atipici, definiti anche contratti innominati. I contratti atipici sono quelli che, a differenza dei contratti tipici, non trovano un'espressa disciplina nel codice civile o nella legge, essendosi affermati nella pratica commerciale. Essi sono ammessi in via generale dall'art. 1322 c.c. secondo cui le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Dall'interpretazione della suddetta regola, deriva l'ammissione, ed il riconoscimento dei contratti atipici da parte dell`ordinamento giuridico, purché leciti e non antigiuridici. I contratti atipici, comunque, devono soddisfare i requisiti essenziali del contratto, quali forma, causa, oggetto e soggetto. In mancanza di anche un solo requisito la pena è la nullità.
La struttura dei contratti atipici ristorativi si ispira ai contratti di appalto di servizi e di somministrazione.
Contratto d'appalto: è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume il compimento di un'opera o di un servizio su incarico di un committente e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.). Ciò che caratterizza il contratto d'appalto è un'organizzazione imprenditoriale in capo all'appaltatore tramite la quale quest'ultimo assolve l'obbligo di effettuare la prestazione dedotta in contratto. Pertanto, il materiale necessario a svolgere il servizio, deve essere fornito dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità di erogazione del servizio se il committente non le ha autorizzate.
L'appaltatore non può dare in subappalto lo svolgimento del servizio, se non è stato espressamente autorizzato dal committente.
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento della prestazione e, se rileva che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto (si pensi al caso di un'impresa che affida la gestione del servizio mensa ad un'azienda di catering in quanto il titolare di quest'ultima viene considerato da tutti una persona seria ed affidabile). Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione del servizio.
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose o servizi. Esempio di somministrazione con prestazioni continue è la fornitura di energia elettrica. Esempio di somministrazione con somministrazione periodica è la fornitura di bottiglie ad un'impresa di imbottigliamento d'acqua. Questo tipo di contratto si trova dedotto nel catering, ma soprattutto anche nelle mense aziendali, ospedaliere, scolastiche o anche a bordo di alcuni mezzi di trasporto ( aerei e treni).
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni ed in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze convenute.
In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia e l'esattezza dei successivi adempimenti.
È possibile inserire un patto di preferenza con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto. Questo patto è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni.
Infine può essere apposta poi una clausola di esclusiva a favore del somministrante oppure dell'avente diritto alla somministrazione.
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