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LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
Distinzione effettuata secondo l'oggetto dell'attività:
imprenditore commerciale (cat. generale)= ampia ed articolata disciplina fondata sull'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità legale), sull'obbligo della tenuta delle scritture contabili, sull'assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
imprenditore agricolo (cat. Speciale) = ha valore essenzialmente negativo, E' sottoposto alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale ma è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e dell'assoggettamento alle procedure concorsuali (art. 2221). 1993: iscrizione nel registro delle imprese e dal 2001 con funzione di pubblicità legale ( art. 2 d.lgs 228/2001).
Imprese civili: non menzionate esplicitamente dal legislatore
E' sottoposto ad una disciplina più leggera perché normalmente è più debole. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:
attività agricole essenziali
attività agricole per connessione
La nozione originaria (art 2135 c.c.: chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse) oggi vede una visione più moderna a causa del progresso tecnologico che da semplice sfruttamento della produttività naturale della terra ha portato ad un'agricoltura industrializzata (coltivazioni artificiali o fuori terra/ allevamenti in batteria).
L'attuale formulazione dell'art 2135 cita: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, sevicoltura, allevamento di animali e attività connesse".. intendendo le " attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine".
Rientrano dunque: orticoltura, coltivazione in serra o in vivai, floricoltura, acquicoltura..
Seconda categoria di attività agricole. Significativo ampliamento:
dirette alla trasformazione o all'alienazione di prodotti agricoli che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura
tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la sivicultura e l'allevamento del bestiame.
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale
attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
CONDIZIONI NECESSARIE
a. Connessione soggettiva: il soggetto che la esercita sia già qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa.
b. Connessione oggettiva: rapporto oggettivo tra attività connessa ed essenziale. PREVALENZA: necessario e sufficiente è infatti solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola essenziale. Le attività connesse non devono prevalere, per rilievo economico, su quelle dell'attività agricola essenziale.
E' imprenditore commerciale chi esercita una o più delle seguenti categorie di attività: art. 2195 - 1°comma:
industria: "attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi"
commercio:"attività intermediaria nella circolazione dei beni"
trasporti: "attività di trasporto per terra, per acqua o per aria"
banche e assicurazioni: "attività bancaria o assicurativa"
imprese ausiliarie: "altre attività ausiliarie delle precedenti"
Carattere industriale dell'attività di produzione di beni e servizi + carattere intermediario delle attività di scambio.
Non è prevista da alcun dato legislativo
La dimensione dell'impresa è il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori. Il PICCOLO IMPRENDITORE è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore. E' invece esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214, 3°comma) e dall'assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221 e 1 legge Fall.), mentre l'iscrizione nel registro delle imprese originariamente esclusa (art. 2202) ha di regola solo funzione di pubblicità notizia (art.8 legge 29/12/1993, N. 580). Anche la nozione di piccolo imprenditore ha perciò nel sistema del codice civile rilievo essenzialmente negativo.
"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei loro componenti della famiglia (art. 2083)".
o Criterio della prevalenza: deve sempre sussistere. La prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori.
o Prevalenza sul lavoro altrui e sul capitale: per aversi piccola impresa è perciò necessario che:
a. l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa (es. il fruttivendolo = piccolo imprenditore)
b. il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell'impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui (es. dipendenti) sia rispetto al capitale (proprio o altrui) investito nell'impresa. (es. il gioielliere potrebbe essere imprenditore rilevanza del capitale).
o Prevalenza funzionale: La prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi, a sua volta, deve correttamente intendersi in senso qualitativo- funzionale e non come prevalenza quantitativo- aritmetica.
Può fallire solo l'imprenditore commerciale purché non sia pubblico ne piccolo (questo ultimo si sottrae alla disciplina del fallimento). In nessun caso sarà esonerata dal fallimento l'impresa che venisse esercitata in forma di società commerciale.
Fra i piccoli imprenditori rientra anche l'impresa artigiana. La legge 860 del 1956 la definiva con una serie di criteri al fine di individuare i destinatari di una disciplina di favore sotto il profilo creditizio, lavoristico e tributario. La c.d. legge quadro sull'artigianato (l. n. 443 del 1985) ha modificato la nozione di impresa artigiana ma, soprattutto, non è più dettata " a tutti gli effetti di legge". Perciò il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge sull'artigianato non basta per escludere il fallimento: occorrerà valutare se sia rispettato il requisito della prevalenza dettato dall'art. 2083.
E' impresa familiare l'impresa in cui lavorano e collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado dell'imprenditore: FAMIGLIA NUCLEARE. Il legislatore riconosce e tutela determinati diritti patrimoniali e amministrativi:
o mantenimento,
o partecipazione agli utili,
o prelazione sull'azienda.
Sul piano gestorio poi è previsto che le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell'impresa e talune altre decisioni di particolare rilievo "sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa".
Il terzo criterio di differenziazione della disciplina delle imprese è rappresentato dalla NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO TITOLARE. Tre sono le figure contemplate dal legislatore:
o impresa individuale
o impresa societaria
o impresa pubblica.
Le società diverse dalle società semplici si definiscono tradizionalmente società commerciali.
o Statuto impresa commerciale:
a. parte della disciplina propria dell'imprenditore commerciale si applica alle società commerciali qualunque sia l'attività svolta. Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili.
b. Esonero dal fallimento per società commerciali che esercitano attività agricola.
c. Il fallimento della società comporta il fallimento dei singoli soci a responsabilità illimitata, in s.n.c. e in s.a.s.
L'attività di impresa può essere anche svolta dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Vi sono tre forme di intervento possibili per lo Stato:
a. imprese-organo - vivono in organismi amministrativi a tutti gli effetti: lo Stato o altro ente pubblico territoriale (regioni, province, comuni) possono svolgere direttamente attività di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distinta soggettività. L'attività di impresa è per definizione secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico.
b. Enti pubblici economici - applicazione disciplina statuto imprenditore commerciale, escluso fallimento e disciplina speciale per gestione crisi aziendale: La pubblica amministrazione può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l'esercizio di attività di impresa commerciale. (es. enel, fs, .) Questo settore ha trovato due fasi successive in cui si è articolato il processo di privatizzazione: una formale, trasferimento in società di diritto privato (spa) in cui lo Stato è unico azionista, ed una seconda sostanziale con il collocamento delle azioni (sottoscrizione dei privati).
c. Società a partecipazione pubblica - disciplina imprese commerciali: Lo Stato svolge attività di impresa servendosi di strutture di diritto privato attraverso la costituzione di società generalmente per azioni.
Se un'associazione o fondazione esercita professionalmente, accanto alla sua attività istituzionale, un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori presupposti, può fallire?
o Incompatibilità tra scopo ideale/altruistico e scopo lucrativo? No, lo scopo di lucro non è essenziale: rileva solo l'economicità del metodo.
o Mancanza del requisito di professionalità quando l'attività d'impresa di associazioni e fondazioni è accessoria rispetto a quella ideale (cioè non è l'attività principale dell'ente)? No.
Ad associazioni e fondazioni può applicarsi lo statuto dell'imprenditore commerciale.
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