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I CONSORZI FRA IMPRENDITORI
Nozione e tipologia
"Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". (art. 2602)
La nuova ampia definizione legislativa comporta che il consorzio è oggi schema associativo tra imprenditori idoneo a comprendere 2 distinti fenomeni della realtà:
Consorzi e concorrenza: i consorzi anticoncorrenziali sollecitano controlli volti ad impedire che per loro tramite si instaurino situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l'interesse generale. Quelli di cooperazione conservano e accrescono la competitività tra le imprese, favoriscono la sopravvivenza delle piccole e medie imprese. Sono guardati con favore dal legislatore che ne agevola la costituzione ed il funzionamento.
Divisione rilevante sul piano civilistico:
a. consorzi con (sola) attività interna il compito si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto.
b. consorzi con (anche) attività esterna le parti prevedono l'istituzione di un ufficio comune (art. 2612), destinato a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate.
Contratto di consorzio
Le parti: unico requisito richiesto è che sia stipulato tra imprenditori
- Forma e contenuto: è un contratto formale, deve essere formato per iscritto, a pena di nullità (art. 2603). Essenziale è la determinazione dell'oggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai consorziati e degli (eventuali) contributi in danaro.
Durata: è per sua natura un contratto di durata. Può essere liberamente fissata dalle parti, ma una previsione al riguardo non è necessaria. Nel silenzio il contratto è valido dieci anni.
- Ammissione di nuovi consorziati: contratto tendenzialmente aperto. E' possibile la partecipazione di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati. Le condizioni di ammissione devono però essere predeterminate nel contratto. Indicazione non essenziale se il contratto nulla prevede al riguardo è da ritenersi che il consorzio abbia struttura chiusa. Nuovi imprenditori potranno aderire solo con il consenso di tutti i consorziati.
- Recesso ed esclusione: Il contratto può sciogliersi limitatamente ad un consorziato, per volontà di questi (recesso) o per decisione degli altri consorziati (esclusione). Le cause in entrambi i casi devono essere indicate nel contratto e causa tipica di esclusione può essere l'inadempimento agli obblighi consortili. Anche questa però non è clausola essenziale del contratto. Se nulla è pattuito opererà pur sempre la causa di esclusione prevista dall'art. 2610. L'esclusione potrà sempre essere deliberata in caso di gravi inadempienze.
- Liquidazione della quota: al consorziato receduto o escluso competerà la liquidazione della sua quota di partecipazione al fondo patrimoniale consortile.
- Scioglimento del consorzio: le cause sono elencate nell'art. 2611 che consente lo scioglimento con delibera maggioritaria dei consorzi quando sussiste giusta causa. In mancanza da decidere all'unanimità.
I consorzi con attività interna. L'organizzazione consortile
Carattere strutturale essenziale è la creazione di un'organizzazione comune, cui è demandato il compito di attuare il contratto assumendo e portando ad esecuzione le decisioni a tal fine necessarie. Organizzazione che può avere rilievo solo interno o anche nei confronti dei terzi, ma che in ogni caso non può mancare. Bisogna dunque determinare quali siano gli organi preposti all'attuazione del contratto, nonché le rispettive funzioni e le modalità di funzionamento. Di regola: presenza di un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati (assemblea) e di un organo con funzioni gestorie ed esecutive (organo direttivo).
I consorzi con attività esterna
Hanno specifica disciplina integrativa rispetto ai precedenti. Essa prevede per i consorzi destinati a svolgere attività con i terzi un ufficio a tal fine istituito (art. 2612). Disciplina che trova fondamento sia nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali consorzio-terzi, sia nel carattere tipicamente imprenditoriale dell'attività di tali consorzi.
Le società consortili
Consorzi e società sono istituti nettamente diversi. Il consorzio svolge attività esclusivamente interna, manca l'esercizio in comune di un'attività economica (attività d'impresa) da parte dei consorziati che è elemento essenziale delle società. La distinzione è più sottile quando il consorzio svolge attività con i terzi. In questo caso si hanno fenomeni associativi comuni: carattere imprenditoriale e il fine di realizzare attraverso tale attività un interesse economico.
FUNZIONE TIPICA di un consorzio (con attività esterna) è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate. L'intento tipico non è ricavare un utile ma usufruire dei beni e servizi prodotti e messi a loro disposizione in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto sotto forma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti.
Appunti su: i consorzi fra imprenditori, contrqtto di consorzio struttura aperta consenso chiusa, |
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