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Vediamo ora i concetti di saldo netto da finanziare (o fabbisogno, o deficit) e di debito pubblico. Se le spese finali superano le entrate finali si determina un deficit di bilancio:
Tale deficit può essere finanziato in vari modi:
attraverso un aumento delle entrate tributarie (per esempio con un inasprimento fiscale di qualche tributo o con una più intensa lotta all'evasione fiscale) oppure con un aumento delle entrate extratributarie (per esempio con l'incremento del costo di determinate servizi pubblici) oppure con un aumento delle entrate patrimoniali (per esempio con la privatizzazione di qualche impresa pubblica o la dismissione di qualche altra proprietà dello Stato):
attraverso il taglio di una o più voci di spesa pubblica (per esempio delle spese per la previdenza, per la sanità o per l'istruzione.oppure con una riduzione degli sprechi e delle inefficienze di qualche settore della pubblica amministrazione);
attraverso il ricorso all'indebitamento, cioè attraverso l'emissione di titoli pubblici che, se si vuole che vengano acquistati dai cittadini, dovranno essere emessi a un tasso di interesse appetibile da pagare periodicamente ai sottoscrittori; naturalmente nei bilanci degli anni successivi bisognerà mettere in conto tra le spese non solo il pagamento di questi interessi passivi (registrati fra le spese correnti), ma anche il rimborso dei titoli stessi man mano che essi verranno a scadenza; ecco come potrebbe apparire il bilancio dell'anno successivo a quello considerato tenendo conto che le entrate finali e le spese finali non varino:
L'anno successivo tanto per potere finanziare il rimborso dei prestiti pregressi quanto il nuovo deficit di bilancio lo Stato si trova costretto ad emettere una ulteriore quantità di titoli pubblici; inoltre bisogna considerare un aumento delle spese correnti dovuto al pagamento degli interessi passivi che incrementa, a parità di entrate e spese finali, ulteriormente l'emissione di titoli pubblici creando una vera e propria spirale negativa:
emissione di titoli pubblici
aumento delle spese per interessi passivi
ulteriore emissione di titoli pubblici per pagare gli interessi passivi
ulteriore aumento delle spese per interessi passivi
Appare ora chiaro il significato del saldo netto da finanziare: si tratta del denaro necessario per finanziare quelle nuove spese finali relative all'esercizio che verrà non coperte dalle entrate finali, senza tenere conto del rimborso dei debiti pregressi frutto di esercizi passati. Dall'altra parte dovrebbe essere chiaro anche il concetto di debito pubblico: con l'andare degli anni si accumula una quota di titoli che non viene via via rimborsata con nuove entrate finali bensì attraverso l'ulteriore emissione di titoli pubblici; tale massa crescente di titoli che devono ancora giungere a scadenza prende il nome di debito pubblico. La Costituzione prevede l'esistenza del bilancio di esercizio è un documento di sintesi che rappresenta il risultato economico dell'esercizio e la situazione patrimoniale dell'azienda. Il bilancio d'esercizio è un documento contabile, che esce fuori dalla contabilità d'impresa , e raccoglie la vita contabile di un impresa, ne da un immagine. Il bilancio d'esercizio è composto da due prospetti o documenti:
1. LO STATO PATRIMONIALE (profitti e perdite) cioè che cosa possiedo.
2. IL CONTO ECONOMICO (risultato che ho nel periodo di riferimento che di
solito è riferito 1 gennaio-31 dicembre).
Una volta definite le caratteristiche delle cooperative sociali e delle loro attività, i problemi di identificazione e di applicazione dei principi mutualistici all'interno di queste particolari realtà aziendali, cercheremo ora di esaminare le loro attività attraverso le informazioni contabili, i documenti contabili obbligatori e, in genere, il complessivo sistema informativo. La nostra elaborazione si limiterà al bilancio d'esercizio, individuandone caratteristiche e contenuto informativo in relazione alla particolare condizione di tale tipo di imprese. Come è noto con la nozione di bilancio d'esercizio si intende definire l'insieme di diversi documenti contabili e non, logicamente interconnessi. In particolare il sistema-bilancio è composto da tre documenti contabili: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Il primo documento è chiamato ad individuare la composizione quali/quantitativa del patrimonio aziendale al termine del periodo; il secondo è fatto per dimostrare quale sia e come si sia formato il risultato economico dell'esercizio svolto nel medesimo periodo di riferimento; il terzo, infine, riveste un ruolo principalmente descrittivo/informativo ed aiuta ad interpretare gli altri due. Le informazioni contenute nel bilancio sono inoltre spiegate e commentate, negli esiti finanziari, patrimoniali ed economici - passati, presenti e futuri - dalla relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.). L'altro documento che con la relazione sulla gestione correda il bilancio è la relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.).Nella redazione del bilancio d'esercizio l'estensore deve rispettare alcuni obbligatori 'principi di stesura-redazione' volti ad assicurare l'effettiva rispondenza dello stesso agli scopi che la legge impone al documento, cioè la 'corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa' (art. 2423 c.c.). Il concetto di rappresentazione veritiera e corretta costituisce l'elemento ispiratore di tutta la normativa relativa al bilancio d'esercizio, tant'è che la legge prevede di fornire tutte le informazioni complementari necessarie per definire esaustivamente il quadro della situazione della cooperativa. Questa disposizione acquista un significato particolare nelle cooperative sociali dove lo scopo principale è quello dell'interesse generale della comunità, difficilmente rintracciabile attraverso la lettura dei dati contabili derivati dal bilancio di esercizio redatto in senso stretto.
L'art. 2423, comma 4 c.c. prevede espressamente la possibilità di derogare le disposizioni che sono incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta, motivando la deroga nella nota integrativa. L'art. 2423-bis c.c. fissa, infine, i principi generali ai quali attenersi nella redazione del bilancio. Il bilancio d'esercizio si deve redigere annualmente all'epoca indicata dallo statuto della società. Lo scopo principale di questo bilancio è la determinazione del reddito sia dell'utile o della perdita netta della gestione, nonché del capitale di funzionamento
Scopi del bilancio d'esercizio sono anche la rappresentazione degli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio sociale, il raffronto fra il flusso dei Costi e dei ricavi, i risultati lordi attribuiti alle varie gestioni (margine operativo lordo, costo della produzione, valore della produzione etc.) e le conseguenti proposte relative alla ripartizione dell'utile netto o alla copertura della perdita.
Generalmente il bilancio di esercizio si riferisce all'anno solare.
Il bilancio annuale viene presentato all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione e per tutte le deliberazioni relative entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano (art. 2364 c.c.).Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione, dalla relazione dei sindaci e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese (tramite gli sportelli della locale Camera di Commercio utilizzando il mod. B) o spedita al medesimo ufficio a mezzo lettera raccomandata. Il bilancio viene trasmesso, entro un mese dalla sua approvazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette quale allegato alla dichiarazione dei redditi agli effetti dell'IRPEG. Le cooperative iscritte nel Registro Prefettizio devono inoltre trasmettere all'ufficio cooperative della Prefettura una copia del bilancio annuale, entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Stato patrimoniale e rendiconto reddituale Le norme per la compilazione del bilancio di esercizio sono indicate in parte dal codice civile e dalle leggi tributarie e, soprattutto, dai principi ragionieristici
Secondo l'art. 2424 c.c. lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:
ATTIVO
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
TotaIe
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altre partecipazioni;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
5) altri titoli.
Totale
IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione deL disagio su prestiti
PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I -Capitale
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
III - Riserve da rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI - Riserve statutarie
VII - Altre riserve, distintamente indicate
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti, con separata indicazione. per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'agio su prestiti
Lo schema previsto dall'art. 2425 c.c. per il conto economico è il seguente:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale
B) Costi della produzione:
6) per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi,
b) oneri sociali,
c) trattamento di fine rapporto,
d) trattamento di quiescenza e simili,
e) altri costi;
10) ammortamento e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali,
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali,
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni,
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti,
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni,
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni,
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15+16-17) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni,
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni,
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazione,
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni,
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, ( i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) risultato dell'esercizio.
In base all'art. 2427 la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci 'costi di impianto e di ampliamento' e 'costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità', nonché le ragioni dell'iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci 'ratei e risconti attivi' e 'ratei e risconti passivi' e della voce 'altri fondi' dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce 'altre riserve'; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n.17, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci 'proventi straordinari' e 'oneri straordinari' del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
La nota integrativa costituisce parte integrante e inscindibile del bilancio d'esercizio, parte sostanziale e non semplice allegato. Il suo compito è quello di fornire informazioni integrative allo stato patrimoniale e al conto economico e contribuire all'agevole comprensione dei dati di bilancio. Un elemento molto importante nella nota integrativa è rappresentato dai prospetti di dettaglio, che forniscono ulteriori elementi di analisi per l'interpretazione della gestione aziendale.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti (art. 2428 c.c.).
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale delle azioni o quote di società controllanti dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona per l'indicazione della parte di capitale corrispondente; dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazione; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione. La relazione sulla gestione non costituisce, diversamente dalla nota integrativa, parte integrante del bilancio ma suo allegato. La relazione deve fornire una esauriente e completa informazione sulla situazione e sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico della società.
L'art. 2 della legge 59/92 prevede un ulteriore obbligo informativo per gli amministratori e i sindaci delle cooperative; essi devono, nelle previste relazioni allegate al bilancio, i primi rendere ragione del carattere mutualistico della cooperativa e i secondi sindacare su tali informazioni.
Infatti la norma prevede che nelle società cooperative:
- la relazione degli amministratori deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere solidaristico della società;
- sull'argomento il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea, deve specificamente riferire su quanto indicato, esercitando il suo ruolo di controllo degli amministratori a favore dei soci e dei terzi.
Evidentemente nelle cooperative sociali questo obbligo informativo, aggiuntivo per le cooperative rispetto alle società di capitale, non dovrà riguardare unicamente i rapporti intercorrenti tra soci e cooperative nascenti dallo scambio mutualistico con gli utilizzatori del servizio (scambio per altro reso più flebile per effetto della finalizzazione precipua delle cooperative oggetto del nostro rapporto) quanto piuttosto le decisioni, le risultanze e gli esiti, economici e non, della gestione solidaristica/mutualistica messa in atto; gestione questa esplicitante palesemente gli scopi statutari imposti a tale particolare tipo di cooperativa. Per gran parte delle cooperative il legislatore ha previsto la possibilità di redigere il bilancio in una forma più semplice, rispetto a quella normale che abbiamo sopra indicato, quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
La facilitazione consiste in una semplificazione delle voci dello stato patrimoniale e nella omissione di alcune indicazioni previste nella nota integrativa (art. 2435-bis c.c.) La cooperativa può altresì omettere la compilazione della relazione sulla gestione indicando, nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari (Min. Lavoro nota 24 febbraio 1995, n. 1102/F24). Si riporta lo schema di stato patrimoniale semplificato
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni: I - Immateriali II - Materiali III - Finanziarie C) Attivo circolante: I - Rimanenze II - Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) III - Attività finanziarie IV - Disponibilità liquide D) Ratei e risconti (con separata indicazione del disagio su prestiti)
PASSIVO
A) Patrimonio netto: I - Capitale II - Riserva da sopraprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserva per azioni proprie in portafoglio (questa voce non riguarda le S.r.l.) VI - Riserve statutarie VII - Altre riserve distintamente indicate VIII - Utile (perdita) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) E) Ratei e risconti (con separata indicazione dell'agio su prestiti)
La nota integrativa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1) I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.
2) Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti.
3) L'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta ed il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.
4) L'ammontare dei debiti e dei crediti di durata residua superiore a 5 anni e i debiti con garanzie reali su beni sociali.
5) L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce.
6) Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, secondo categorie di attività e secondo aree geografiche.
7) L'ammontare dei proventi da partecipazioni, (indicati nell'art. 2425, n. 5), diversi dai dividendi. 8) Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono. La parte relativa all'informativa obbligatoria, così come riferita alla generalità delle società, non esaurisce le finalità informative di rendicontazione di una società cooperativa sociale. La gestione si sviluppa, per caratteristica stessa di questo particolare tipo di società, seguendo una linea che potremmo definire di doppio binario, dove un tracciato è costituito dall'area tipicamente aziendale, l'altro dalle finalità solidaristiche che stanno alla base della scelta della formula della cooperativa sociale, cosi come sancito dall'art. 1 della legge 381/91.Per poter presidiare efficacemente questo doppio vettore di obiettivi, la cooperativa sociale necessita quindi che entrambi questi binari corrano in modo uniforme e parallelo verso le finalità sociali; in termini informativi e di controllo questo significa che l'impresa cooperativa sociale si dovrà dotare di un sistema informativo unitario e coerente con le proprie finalità, operando rilevazioni, riepiloghi, verifiche e correttivi che riguardino entrambi questi aspetti. Queste osservazioni di carattere generale trovano peraltro un puntuale riscontro nel quadro normativo. Esso è formato dalle disposizioni contenute negli arti. 2423 e 2428 c.c., nell'art. 2 della legge 59/92 e nell'art. 1 della legge 381/91. Li riportiamo in sequenza per poterli meglio analizzare in forma combinata. La programmazione Lineare discende dal metodo di analisi sviluppato da Leontief nel 1920 e sopratutto dalle opere di Dantzig che nel 1947 ne illustrò il metodo di soluzione noto come il metodo del simplesso. La Programmazione Lineare (LP), ramo della Ricerca Operativa (RO), risale alla II Guerra Mondiale durante la quale i paesi-alleati affrontarono con metodo scientifico problemi legati ad operazioni militari. Nell'immediato dopoguerra le tecniche della RO e della Programmazione Lineare hanno trovato una rapida diffusione per la soluzione di problemi di natura civile ed industriale. Per un economista la Programmazione Lineare è una tecnica per ripartire un numero di risorse limitate , per un matematico essa costituisce un metodo di massimizzazione o di minimizzazione di una funzione lineare soggetta a dei vincoli lineari.
Un semplice esempio Si supponga di dover risolvere o di ricercare la soluzione al seguente problema. Una piccola azienda di mangimi per animali
intende produrre un preparato zootecnico miscelando tra loro diversi mangimi di comune commercio indicati come A, B, C e aventi le
caratteristiche come da tabella a fianco .
caratteristiche dei mangimi ABC (acquistati in commercio)
mangimi -->
A
B
C
calorie /kg. 1200 1500 2500
% di grassi .5 .8 1.5
% di zuccheri 0.05 0.06 0.04
costo /kg. 1.300 2.050 4.000
tabella delle caratteristiche nutritive (richieste per ogni kg. di miscela)
1) calorie /kg. almeno 1800
2) % grassi almeno il .97%
3) % zuccheri non sup.al .08%
L'impostazione matematica La funzione-obiettivo da risolvere è quella indicata qui sotto . Si tratta di minimizzare il costo del prodotto ottenuto dalla miscelazione dei tre mangimi A, B e C acquistati in commercio. Le quantità percentuali di xA, xB e xC verranno invece determinate con la soluzione delle altre equazioni di vincolo anch'esse riportate nella sottostante tabella.
equazioni di vincolo della miscela
calorie
1200xA + 1500xB + 2500xC >= 1800
%_grassi
.5xA + .8xB + 1.5xC >= .97
%_zuccheri
.05xA + .06xB + .04xC <= .08
%_totale
xA + xB + xC = 1
In sintesi si tratta di ricercare i valori di xA, xB e xC (tali da garantire : (1) le calorie richieste, (2) la % di grassi, (3) la % di zuccheri) -di ogni kg. di miscela- ; ma ad un costo che risulti il più basso fra tutti quelli possibili .
Il metodo di soluzione detto metodo del simplesso permette di ottenere quanto richiesto . Vi sono in commercio (o prelevabili dal WEB sia freeware che shareware) appositi programmi per PC che risolvono questo tipo di problemi e molti altri più o meno complessi. Per impostare le equazioni (più sopra definite) e ottenere la soluzione ottimale cioè i valori di : xA, xB e xC si è utilizzato il programma 'LINDO'. Riportiamo qui sotto l'impostazione e la soluzione del modello matematico cosi come è stata ottenuta e stampata dal programma LINDO:
----- ----- ------impostazione del modello----- ----- -------
! esempio di miscelazione economica di un mangime per animali .
MIN 1300xA + 2050xB + 4000xC
ST
calorie) 1200xA + 1500xB + 2500xC >= 1800
%_grassi) .5xA + .8xB + 1.5xC >= .97
%_zucch.) .05xA + .06xB + 0.4xC <= .08
%_tot.) xA + xB + xC = 1
END
----- ----- ------------soluzione----- ----- ----------------
Linear Programming (LP) problema di miscelazione
LP OPTIMUM FOUND AT STEP 3
OBJECTIVE FUNCTION VALUE 2561,667
VARIABLE VALUE REDUCED COST
xA 0.444444 0.000000
xB 0.122222 0.000000
xC 0.433333 0.000000
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
Calorie) 0.000000 -0.666667
%_Grassi) 0.000000 -1833.333374
%_Zucch.) 0.033111 0.000000
%_Tot.) 0.000000 416.666656
n° ITERATIONS = 3
Sostituendo nelle equazioni i valori ottenuti di xA, xB, e xC
Si potrà verificare che i vincoli di calorie, % di grassi e di zuccheri
saranno rispettati .
Pertanto si misceleranno (x ogni 100 kg. di miscela) :
kg. 44,5 del mangime A (arrotondato)
kg. 12,2 del mangime B
kg. 43,3 del mangime C
Il costo al Kg. di questa miscela sarà di Lit. 2.562 (arrotondato)
che è il minimo tra tutti i costi (con quei vincoli) !
Un fabbricante di mangimi che adottasse la formulazione suggerita potrà
Essere più concorrenziale degli altri produttori potendo garantire ai
propri clienti tutte le caratteristiche richieste (a quel prezzo) .
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