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Legge sul risparmio 262/2005: implicazioni per le società quotate
La riforma n. 262 del 2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" è stata definitivamente approvata alla fine del 2005 dopo svariati passaggi parlamentari[1].
Nella disciplina dell'informazione societaria è importante fare riferimento alla Legge sul Risparmio in quanto questa ha l'obiettivo di prevedere interventi per rendere più incisivi i controlli sull'informativa societaria e di rafforzare la protezione del risparmio.
Tale complesso e articolato intervento del legislatore, composto di 44 articoli, mira quindi ad aumentare l'efficacia delle disposizioni in materia di tutela dei risparmiatori che hanno scelto come mezzo d'investimento gli strumenti finanziari.
Pertanto la norma, dopo una lunga attesa da parte degli operatori e dei risparmiatori, ha introdotto nuove regole relative alla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
La complessità e la frammentarietà della materia hanno prodotto una disposizione dai contenuti ampi ed eterogenei, che vanno ad indurre una serie di disposizioni che spaziano in numerosi settori relativi alla disciplina degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, alle norme sulla circolazione degli strumenti finanziari, alla disciplina dei conflitti di interesse nelle attività finanziarie, alle disposizioni in materia di revisione dei conti, alle norme sulle autorità di vigilanza, ed infine, alla nuova normativa in materia di sanzioni penali e amministrative.
Il nostro interesse si focalizzerà principalmente sulla parte relativa alla disciplina degli organi sociali delle società quotate.
In merito a tale tema sono state introdotte alcune modifiche riguardanti la prassi contabile e di bilancio di notevole importanza.
In particolare, la legge dispone che gli atti e le comunicazioni sociali della società previsti dalla legge o diffusi al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società stessa, siano accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestino la corrispondenza al vero.
A carico del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari vi è la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
Ulteriormente gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono attestare con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui sopra nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili[2].
Per quanto concerne gli altri organi societari sono state introdotte alcune novità attinenti alla disciplina dei requisiti per la nomina degli amministratori, alla composizione e ai poteri del collegio sindacale e degli altri organi di controllo delle società per azioni che abbiano adottato i modelli di corporate governance monistico e dualistico introdotti dalla riforma del diritto delle società .
Per quanto ci riguarda, quanto verrà esposto di seguito farà riferimento al sistema tradizionale di amministrazione e controllo che vede la presenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nell'assetto societario.
Il consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina[4], ha il compito di valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.
Il nuovo art. 147-ter del T.U.F. ha previsto per la prima volta, per la generalità delle società con azioni quotate, l'adozione obbligatoria, nello statuto, del sistema del voto di lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, in sostituzione del metodo maggioritario adottato fino all'introduzione della legge 262, allo scopo di garantire la presenza di consiglieri eletti dalla minoranza nell'organo amministrativo. Pertanto, per conseguire tale fine, l'articolo impone che:
a) i componenti del consiglio di amministrazione di società quotate per espressa previsione inserita nello statuto siano eletti sulla base di liste di candidati e che sia determinata la quota minima di partecipazione per la presentazione di tali liste. Tale quota non dovrà, in ogni caso, essere superiore ad un quarantesimo del capitale sociale (2,5 %) o dalla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari.
b) Almeno uno degli amministratori sia espressione della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, proprio in quanto lista di minoranza, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato votato la lista risultata prima per numero di voti (art. 147-ter, comma 3). Naturalmente si tratta di un limite minimo e nulla impedisce che la composizione del consiglio sia pensata e prescritta sulla base di soluzioni di stampo più marcatamente proporzionale, garantendo, allora, più di un consigliere alla lista di minoranza o agevolando l'elezione di amministratori tratti da più di una lista di minoranza.
individuare la capitalizzazione di mercato della società;
in base a tale importo dovrà essere individuata la percentuale da applicare tra quelle indicate dalla Consob (o una inferiore stabilita nello statuto);
il numero di azioni che dovranno accompagnare la presentazione della lista dovrà rappresentare la frazione di capitale sociale pari almeno alla percentuale individuata nel punto precedente.
È opportuno sottolineare che per le elezioni alle cariche sociali le votazioni dovranno sempre svolgersi con scrutinio segreto e che le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.
Con la disposizione citata si pone un nuovo principio generale: nelle società quotate non solo l'organo di controllo, ma anche quello di amministrazione deve poter essere espressione di diverse componenti della compagine sociale e quindi fare in modo che il consiglio sia, prima che un collegio di ponderazione degli interessi dei soci, un collegio di composizione dei vari interessi rilevanti che fanno capo alla società. Inoltre in questo modo si ottiene anche la pubblicità delle candidature delle cariche amministrative.
Nel modello tradizionale di amministrazione e controllo il collegio sindacale rappresenta un attore chiave del sistema di control governance.
La legge sulla tutela del risparmio ha introdotto alcune modifiche in merito alla composizione e all'elezione dei membri del collegio con l'obiettivo di rafforzare la presenza nell'organo di controllo di soggetti espressi dagli azionisti di minoranza.
Il collegio sindacale deve, secondo il Codice di Autodisciplina, supervisionare l'operato della società di revisione ed esaminare periodicamente le relazioni predisposte dal dirigente preposto al controllo interno e dal consiglio di amministrazione. Inoltre è stato introdotto il dovere di vigilare sul modo in cui concretamente vengono attuate le raccomandazioni contenute nei codici di autodisciplina cui le società, dandone informativa al pubblico, dichiarano di attenersi.
I requisiti per poter assumere la funzione di sindaco sono stati modificati con l'introduzione del divieto di ricoprire la carica di sindaco a coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo e subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza (art. 148, comma 3, T.U.F.)
Con il nuovo art. 148 si vanno a stabilire le regole per l'elezione dei sindaci di minoranza, con lo scopo, appunto, di tutelare le minoranze. La disposizione prevede che:
A) i componenti dell'organo di controllo siano eletti con il metodo delle liste analogamente a quanto previsto per l'elezione degli amministratori;
B) almeno un membro effettivo del collegio sindacale sia nominato da parte dei soci di minoranza e, quindi, eletto in una lista che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
C) il presidente del collegio sindacale deve venire scelto tra i sindaci eletti dalla minoranza.
Inoltre, è stato deciso che l'elezione del sindaco di minoranza avvenga contestualmente a quella dell'organo di controllo e che ciascun socio possa presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Le liste devono riportare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente e devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina de sindaci.
La disciplina per la nomina del collegio sindacale ha come fine quello di tutelare gli interessi dei soci di minoranza rispetto a quelli di riferimento. A tal fine, il legislatore si è preoccupato di fare in modo che non si verificassero manovre elusive della normativa ed ha, quindi, proibito alle maggioranze di creare minoranze di comodo, che si arrogassero i diritti delle minoranze vere, eleggendo così sindaci apparentemente nominati da soci di minore entità,, ma in realtà piegati ai voleri di chi detenga il controllo societario.
Un'altra significativa innovazione apportata della legge sul risparmio riguarda il problema del cumulo degli incarichi. Al fine di impedire che la concentrazione di più cariche comporti una loro assunzione senza una corretta valutazione, il legislatore ha inserito l'art. 148-bis il quale contiene due significative disposizioni:
I. impone un limite agli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali che possa assumere chi sia componente del collegio sindacale o di altro organo della società quotata;
II. impone che i componenti del collegio sindacale o altro organo
di controllo della società informi
Come corollario degli obblighi appena visti l'art.
148-bis prevede anche che
Innanzitutto, non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la stessa carica in altre cinque emittenti[5].
Inoltre il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società di capitali, purché il loro peso complessivo non superi un determinato importo, il cui metodo di calcolo è definito da uno schema redatto dalla stessa Consob.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi.
Relativamente agli obblighi di informativa, si distingue tra:
obblighi di informativa alla Consob: ogni componente degli organi di controllo di emittenti deve:
informare
rassegnare le dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti qualora venga a conoscenza del superamento dei limiti sopra indicati, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza e, entro dieci giorni dalla stessa data, comunica alla consob le cause del superamento;
comunicare alla Consob l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni, entro 5 giorni. Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente dell'organo di controllo di un emittente, entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob i dati relativi agli incarichi rilevanti ai fini del cumulo.
obblighi di informativa al pubblico: i componenti degli organi di controllo degli emittenti allegano alla relazione sull'attività di vigilanza l'elenco degli incarichi rivestiti presso le società di capitali alla data di emissione di tale relazione.
Come precedentemente detto, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, che disciplinano il funzionamento degli organi della società ed i rapporti con gli organismi istituzionali. Inoltre, deve vigilare sul possesso, da parte della società, delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento dell'attività.
Sul piano operativo, al fine di esercitare tale attività di vigilanza, il collegio è tenuto a rilevare l'adeguatezza della struttura organizzativa allo scopo di consentire il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti.
Qualora a seguito dell'attività di vigilanza, della partecipazione alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, o sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, dalla società di revisione o da coloro che sono preposti al controllo interno, il collegio sindacale riscontri irregolarità significative, tali irregolarità dovranno essere comunicate senza indugio alla Consob.
La significatività delle irregolarità deve essere valutata tenendo presente:
a) l'incidenza sul corretto funzionamento degli organi della società;
b) le cause che le hanno determinate;
c) l'entità delle perdite che ne possano conseguire.
Infine, il nuovo art. 124-bis del T.U.F. stabilisce l'obbligo per le società quotate, di diffondere annualmente informazioni sull'adesione a codici di comportamento (o codici di autodisciplina) promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.
È previsto, quindi, che le società con azioni quotate pubblichino annualmente una relazione sull'adesione a detti codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni già conseguiti. La relazione va redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche:
sull'adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;
sulle motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;
sulle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.
Le varie tappe che hanno portato alla legge 262 sono:
a) la riforma operata dal Decreto legislativo n. 61 del 2002;
b) la sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2004;
c) i rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia;
d) l'ordinanza della Corte costituzionale n. 165/2004;
e) la sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2005;
f) la legge n. 262 del 28 dicembre 2005;
g) e, da ultimo, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 70 del 20 febbraio 2006.
In merito alla figura dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ci soffermeremo nel prossimo paragrafo.
In breve, con la riforma societaria sono stati introdotti:
il modello monistico nel quale l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione collegiale (eletto dall'Assemblea); la funzione di controllo sulla gestione è invece di competenza di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, eletto nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e il controllo contabile è affidato ad un organo esterno (revisore o società di revisione incaricata dai soci).
il modello dualistico caratterizzato da una struttura che prevede l'elezione da parte dell'Assemblea di un organo denominato Consiglio di Sorveglianza, il quale elegge a sua volta un Consiglio di Gestione: il primo copre alcune delle funzioni attribuite, nel modello tradizionale, al Collegio Sindacale e all'Assemblea dei soci; il secondo ha l'esclusiva responsabilità della gestione e direzione dell'impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
La prima versione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate è stata adottata nel 1999, alla vigilia degli scandali di grandi società statunitensi, quali Enron e Worldcom, che hanno poi portato il tema del governo societario al centro dell'attenzione del mercato e delle istituzioni in tutti i principali paesi. Si tratta di un codice la cui adesione è volontaria, ma che obbliga chi sceglie di aderirvi a informare il mercato. È un modello di riferimento per la best practice verso cui tendere, pensato per le società che intendono migliorare la propria competitività, adeguando volontariamente i propri sistemi di governo alle soluzioni proposte.
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