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LA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione della repubblica italiana
La Costituzione repubblicana si compone di 139 articoli,oltre 18 disposizioni transitorie e finali,ed è così suddivisa:
Principi fondamentali (artt. 1-12);
Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) comprendente quattro titoli (Rapporti civili, Rapporti etico-sociali, Rapporti economici, Rapporti politici);
Parte seconda: Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139), comprendente sei titoli (il parlamento, il Presidente della Repubblica, il governo, la magistratura, la regioni, le province, i comuni, garanzie costituzionali).
La nuova costituzione differisce dallo statuto albertino per alcune fondamentali caratteristiche:
E' una costituzione votata, ossia approvata dal popolo attraverso l'assemblea che lo rappresentava;
E' rigida: ciò significa che essa non può essere modificata con una legge formale ordinaria, bensì esclusivamente attraverso una legge formale costituzionale.
Ha inoltre un carattere programmatico, nel senso che molte delle sue disposizioni non sono di immediata applicazione, ma possono essere applicate solo dopo siano state integrate con una legge ordinaria.
Tali disposizioni non hanno carattere percettivo,ma soltanto normativo; destinatario di esse è il legislatore,ossia il parlamento.
Infine, è una Costituzione aperta, nel senso che alcune disposizioni, formulate in modo generico, possono essere interpretate diversamente nel tempo ed essere riempite di contenuti differenti a seconda della diversa situazione storico-politica.
PRINCIPI FONDAMENTALI
La nostra Costituzione, venendo alla luce in un periodo storico che vedeva convergere diverse ideologie nella formazione della Repubblica, non può che essere frutto di un compromesso tra le diverse forze politiche attive in quel momento. Anche il linguaggio usato nella redazione del testo è tale da non poter dare adito a doppie interpretazioni.
I primi 12 articoli che enunciano i principi fondamentali in base ai quali devono essere interpretate tutte le altre norme costituzionali, contengono i concetti di democrazia, lavoro, libertà, uguaglianza, pluralità e solidarietà nazionale.
Il principio di democrazia significa che a tutti i cittadini deve essere offerta la possibilità di partecipare direttamente o indirettamente alle decisioni relative alla gestione della cosa pubblica. Tale principio è affermato nell'art. 1, dove si dice che <<L'Italia è una repubblica democratica>> e <<la sovranità appartiene al popolo>>.
L'art. 1 sottolinea inoltre che l'Italia è un paese fondato sul lavoro, individuando così in tale elemento la base della società.
Il principio lavorista è poi ribadito nell'art. 4 , che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ma, nello stesso tempo, impone ad essi il dovere di svolgere un'attività o funzione che concorra al progresso morale e materiale della società.
Il principio di libertà , o principio personalista, sta a significare che l'ordinamento giuridico deve sempre rispettare e valorizzare la personalità umana, garantendone la massima libertà di pensiero e di azione e tutelando l'inviolabilità dei relativi diritti (art. 2 e 3). E' importante sottolineare che l'uomo viene considerato non solo in quanto singolo individuo,ma anche nella sua partecipazione a forme sociali, regolate anch'esse da principi costituzionali.
Il Principio di uguaglianza è una delle più importanti conquiste degli stati moderni, che lo affermarono in contrasto ai principi degli stati assoluti in cui i cittadini godevano di condizioni giuridiche differenti a seconda della loro classe.
Secondo tale principio, come afferma l'art. 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge: questa è un ulteriore garanzia delle libertà riconosciute ai cittadini, tanto che molte leggi ordinarie sono state giudicate incostituzionali per violazione di tale principio.
Il principio di pluralità afferma che l'ordinamento giuridico riconosce l'esistenza, all'interno della società, di opinioni, di interessi, organizzazioni differenti; non solo lo stato tollera questo pluralismo,ma lo incoraggia sul presupposto che esso produca un complessivo arricchimento della società. La pluralità è affermata sotto diversi aspetti: ideologica, sociale e istituzionale.
Il principio di solidarietà nazionale si collega strettamente con il principio di uguaglianza; in base ad esso, lo stato si impegna a rimuovere le situazioni di disagio e inferiorità delle classi sociali subalterne, a favorire e riconoscere le autonomie locali pur restando lo stato uno e invisibile, a tutelare le minoranze linguistiche e soprattutto a tutelare il diritto al lavoro e a muovere le condizioni che rendono effettivo tale diritto (artt. 4,5,6).
La Costituzione non tralascia tra i suoi fondamenti il principio di coesistenza pacifica e cooperazione tra gli stati (art. 11).
2.1 DIRITTI DEI CITTADINI
I diritti soggettivi si distinguono in privati e pubblici. Questi ultimi sono contenuti nella parte prima della Costituzione e si distinguono in:
Diritti di libertà civile;
Diritti politici o di libertà politica;
Diritti civici;
Diritti sociali.
I diritti di libertà civile attribuiscono al cittadino una sfera giuridica privata sottratta alle interferenze dello stato.
Si comprende facilmente come non possa trattarsi di diritti illimitati: non diversamente, del resto, da qualsiasi altro diritto soggettivo, anche la libertà incontra i limiti, imposta dalle esigenze della stessa vita collettiva. Superati tali limiti, la libertà cessa di essere un diritto, per diventare un illecito.
I diritti di libertà civile trovano il più ampio riconoscimento nella nostra Carta costituzionale che, nella sua prima parte, solennemente riconosce:
- la libertà personale (artt. 13-16);
-la libertà di riunione (artt. 17);
- la libertà di associazione (artt. 18);
- la libertà di culto (artt. 19-20);
- la libertà di pensiero (artt. 21).
√ La libertà personale comprende la libertà fisica della persona, l'inviolabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno.
Nessuno può essere arrestato o perquisito se non per ordine dell'autorità giudiziaria, ordine che può essere emanato nei soli casi e modi previsti dalla legge e deve sempre essere motivato. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati dalla legge, è ammesso il fermo d'ordine dell'autorità di pubblica sicurezza: questa deve, però, chiederne la convalide entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e, se la convalida non è data entro le 48 ore successive, il provvedimento di intende revocato. Pertanto il fermo di polizia non può protrarsi oltre 96 ore.
La libertà del cittadino di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del paese può essere limitata dalla legge, in via generale, per soli motivi di sanità o sicurezza.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo obblighi di legge.
√ La libertà di riunione è tutelata dalla nostra costituzione, la quale stabilisce che tutti i cittadini possono riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni in luogo privato o in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico, deve invece essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
√ La libertà di associazione è pienamente garantita dalla costituzione, che accorda a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza essere tenuti a chiedere autorizzazione. Per evidenti ragioni di sicurezza sono vietate: le associazioni costituite per commettere reati; le associazioni segrete (che si propongono, cioè, di mantenere occulti i propri fini, svolgendo attività dirette ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o servizi pubblici essenziali); le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
All'articolo 18, che prevede genericamente la libertà di associazione, si ricollegano poi altre norme costituzionali, che garantiscono specificamente le associazioni religiose (art. 20), i sindacati (art. 39) e i partiti politici (art. 49).
√ La
libertà di culto consiste nel diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico
gli atti di culto. Solo per questi ultimi
√ La libertà di pensiero, infine (ovviamente da intendersi come libertà di manifestazione del pensiero), è riconosciuta in ogni sua forma dalla nostra legge fondamentale, nella quale viene proclamato che << tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, so scritto e ogni altro mezzo di diffusione >>. La Costituzione si occupa, in particolare, della libertà di stampa, dettando norme intese, da un lato a impedire che venga soffocato questo essenzialissimo aspetto della libertà di pensiero, e, dall'altro, a evitare che la libertà stessa diventi strumento di facili abusi.
Viene così stabilito che:
la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura;
si può procedere a sequestro solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso che, a mezzo della stampa, siano commessi delitti per i quali il sequestro sia espressamente autorizzato dalla apposita legge, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. Al sequestro della stampa periodica può, in tali casi, procedere anche l'autorità di polizia, qualora ve ne sia assoluta urgenza: ma il sequestro perderà ogni effetto se non sarà convalidato dall'autorità giudiziaria.
I diritti politici, o di libertà politica, attribuiscono al cittadino il potere di partecipare direttamente o no, al governo dello Stato.
I più importanti diritti politici, che trovano riconoscimento nella nostra Costituzione, sono:
√ il diritto di elettorato, ossia il diritto di partecipare con il proprio voto (<<personale ed eguale, libero e segreto>>) all'elezione delle persone da preporre alle cariche pubbliche; il suo esercizio viene considerato, al tempo stesso, un <<dovere civico>> (art. 48);
√ il diritto di eleggibilità e, in genere, di essere ammessi alle cariche pubbliche (art. 51);
√ il diritto di petizione, per cui tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50);
√ il diritto di associarsi liberamente a partiti politici (art. 49).
I diritti civici sono i diritti di ottenere dallo Stato determinate prestazioni. Fra questi:
√ il diritto di azione, cioè il diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali per ottenere l'attuazione della legge nel caso concreto, sancito dall'art. 24 della nostra Costituzione, la quale, dopo aver affermato che <<tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi>> e che << la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento>>, dichiara che <<sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione>>;
√ il diritto
di ammissione alle scuole pubbliche (art. 34, primo comma: <<La
scuola è aperta a tutti>>; terzo e quarto: <<I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
Rientrano ancora in questo gruppo il diritto di usufruire dei pubblici servizi (postale, telefonico, telegrafico e ferroviario) il diritto all'uso normale dei beni demaniali, il diritto alla protezione diplomatica all'estero ecc.
I diritti sociali
sono una categoria di diritti che hanno
trovato riconoscimento nella Carte costituzionali più recenti, in seguito al
diffondersi delle dottrine sociali. Sono diritti che ha il singolo nei
confronti dello Stato a tutela delle sue stesse possibilità di esistenza. Tali il
diritto al lavoro (art. 4 della costituzione italiana: <<
2.2 DOVERI DEI CITTADINI
Dato il taglio fortemente garantista della nostra Costituzione, che si preoccupa soprattutto di proteggere i cittadini - e, in molti casi, gli individui in generale - contro i possibili abusi da parte dei poteri dello Stato, essa dedica ben poche norme ai doveri dei cittadini e principalmente gli articoli 52-54.
√ L'articolo 52 prevede il dovere di difendere la patria, che si concretizza nell'obbligo di prestare il servizio militare a carico di tutti i cittadini di sesso maschile (non più obbligatorio);
√ L'articolo 53 impone l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche, versando i tributi in proporzione alla capacità economica di ciascun individuo (la cosiddetta "capacità contributiva");
√ infine, l'articolo 54 prevede il dovere di essere fedeli alla repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore alle funzioni pubbliche, prestando giuramento nei casi richiesti dalla legge.
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