Il conferimento e la revoca dell'incarico; l'accettazione dell'incarico
È invece dominante fra gli interpreti l'idea che il conferimento
dell'incarico presenti un carattere discrezionale: cioè sia vincolato quanto al
fine da raggiungere. Resta inteso però che al presidente della repubblica
rimane la scelta fra i mezzi più atti a conseguire questo scopo. Si potrebbe
comunque pensare che l'operato del presidente della repubblica sia totalmente
svincolato da criteri di ordine giuridico. Ma anche in questa ipotesi estrema,
è invece preferibile la tesi di quanti ritengono che il presidente debba
incaricare colui che disponga comunque dei maggiori consensi in sede
parlamentare. Qui pure trova applicazione il principio stabilito dall'art. 94,
onde il governo deve essere formato in vista di un possibile voto di fiducia,
evitando la costituzione di compagini governative che rispondano soltanto alle
visioni politiche presidenziali. In tali criteri consiste il fondamento
consuetudinario dell'istituto dell'incarico. Al di là di questo l'incarico
stesso si presta a subire una serie di varianti di natura convenzionale. Ciò
vale per la prassi degli incarichi condizionati. In secondo luogo mutevole è
stata altresì la forma di conferimento dell'incarico. Fino al 1958, l'incarico
era dapprima conferito oralmente, ma veniva poi perfezionato mediante un
apposito decreto presidenziale. Subito dopo la costituzione del secondo governo
Fanfani tutte queste finzioni complicanti ed inutili vennero per altro
abbandonate, con la conseguenza che l'incarico è stato da allora conferito in
una forma esclusivamente orale.
Rimane in ogni caso fermo che il presidente della repubblica non può
interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per
motivi dipendenti dalle divergenze delle rispettive visioni politiche. Ma ciò
non esclude che la revoca dell'incarico sia possibile e perfino necessaria,
quando le trattative dell'incaricato si prolunghino in maniera abnorme. Di
norma però, sia che il tentativo dell'incaricato abbia successo sia che si
concluda con un fallimento, l'interessato si reca dal capo dello stato per
sciogliere la riserva che nella prassi viene sempre espressa all'atto del conferimento.
Alcuni ritingono che l'incaricato si riservi di accettare, ponendo una
sorte di condizione sospensiva. Altri preferiscono invece parlare di una
"riserva di rifiuto", operante come una condizione risolutiva. Infatti
l'incaricato non esercita una funzione unitaria, ma svolge compiti alquanto
eterogenei, cui corrispondono all'interno della fase dell'incarico almeno due
sottofasi: quella delle trattative e quella propriamente costitutiva del nuovo
governo.