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I DIRITTI POLITICI (Elezioni e sistemi elettorali)
1) Rappresentanza politica e elezioni.
Tradizionalmente, la democrazia diretta si contrappone alla democrazia RAPPRESENTATIVA. Attraverso gli istituti di democrazia diretta, il corpo sociale esercita in prima persona alcune funzioni sovrane, partecipando a procedimenti che terminano con decisioni politiche. Nella democrazia rappresentativa, al contrario, partecipa a un procedimento di scelta dei componenti degli organi che debbono assumere decisioni politiche.
Negli ordinamenti costituzionali contemporanei è praticamente impossibile l'esercizio diretto di funzioni sovrane. In Italia esistono ben tre tipi di referendum. La struttura istituzionale della Costituzione italiana si fonda sul principio della DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA; e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra il popolo ( o, meglio, il corpo elettorale) e i componenti le assemblee elettive.
I nostri costituenti hanno dimostrato scarso favore per i tradizionali, strumenti di partecipazione diretta: il REFERNDUM ABROGATIVO solo nel caso di mera abrogazione di norme di legge già vigenti; l'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE (art. 71 della Costituzione ) ha avuto una disciplina restrittiva, perché è solo il Parlamento che, discrezionalmente, la può trasformare in legge.
Però alcune disposizioni costituzionali temperano il principio della rappresentanza, riconoscendo alla PARTECIPAZIONE un ruolo non secondario nei procedimenti per la formazione della volontà politica. (art. 3, secondo comma, art. 49, art. 102 terzo comma della Costituzione).
PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA. Il principio rappresentativo è collegato al principio del divieto di mandato imperativo. L'art. 67 lega la rappresentanza alla elettività dell'organo, escludendo rappresentanti che non siano eletti.
Il DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO vuole impedire che l'eletto persegua interessi di parte, settoriali, invece di concorrere all'interesse generale della comunità rappresentata. ( L'eletto è, comunque, vincolato alle direttive del gruppo politico di appartenenza).
Il rappresentante ha l'obbligo di esercitare al meglio le funzioni connesse al proprio mandato.
ORGANI COSTITUZIONALI.
Direttamente rappresentativi: composti da membri direttamente eletti dalle comunità rappresentate.
Indirettamente rappresentativi: invece, sono eletti dagli organi direttamente rappresentativi.
Il carattere rappresentativo degli organi varia a seconda della FORMA DI GOVERNO vigente:
Nella FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE, è direttamente rappresentativo il Parlamento; sono indirettamente rappresentativi il Capo dello Stato e il Governo.
Nella FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE sono direttamente rappresentativi tanto le Camere che il Capo dello Stato.
In alcuni sistemi a FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE sono direttamente rappresentativi il Parlamento e il Capo dello Stato: indirettamente rappresentativo il Capo del Governo.
La rappresentatività di un organo si manifesta soprattutto attraverso la sua elettività: vedi l'art. 56, l'art. 57 e l'art. 122 della Costituzione. Le elezioni sono diverse dal referendum e dal PLEBISCITO: nei tre casi: un voto, ma nel referendum e nel plebiscito si manifesta una scelta del corpo elettorale; nelle elezioni, anche la capacità di determinare la costituzione di un organo (col plebiscito, il corpo elettorale è chiamato a approvare o meno un FATTO NORMATIVO: spesso si confondono, come accadde il 2 giugno '46, quando si parlò di referendum istituzionale sulla scelta tra monarchia e repubblica, invece di parlare di plebiscito.)
Elezioni POLITICHE: relative alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Elezioni REGIONALI: concernenti i Consigli Regionali. Elezioni AMMINISTRATIVE: riguardanti i Consigli comunali e provinciali.
Summa divisio: tra organi ELETTIVI e organi costituiti in base a NOMINA.
Tra i principali organi ELETTIVI: le Camere (art. 56 e 58 Costituzione ); il Presidente della repubblica (art. 83 Costituzione ); i Consigli regionali (art. 122 Costituzione ); il Sindaco; i Consigli comunali; il Presidente e i Consigli provinciali.
NON sono organi ELETTIVI: il Presidente del Consiglio dei ministri (nominato dal Presidente della Repubblica (art. 92 Costituzione ), i Ministri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92 Costituzione). Esistono, poi, alcuni organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale (CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, CSM e Consiglio Supremo di difesa) che hanno una composizione mista.
PROCEDIMENTO ELETTORALE (Cinque fasi).
Convocazione dei Comizi elettorali; spetta al Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
La individuazione e le presentazione delle candidature agli uffici elettorali. I partiti politici e altri gruppi: situazione di monopolio nella presentazione dei programmi e nella scelta dei candidati.
La campagna elettorale; si da così attuazione al secondo comma dell'art. 3 Costituzione , nonché all'art. 48 Costituzione
La preparazione alle operazioni di voto; cioè la formazione dei seggi, la designazione dei presidenti e degli scrutatori; la distribuzione dei certificati elettorali; e, infine, la risoluzione di tutte le possibili con traversie relative all'elettorato attivo.
Le operazioni di voto e di scrutinio. Dettagliatamente regolate dalla legge elettorale. Col referendum del 1991: divieto di esprimere una molteplicità di preferenze; e l'obbligo di indicare il candidato prescelto col suo cognome.
La più recente legge elettorale del '93:
a) in un sol giorno le operazioni di voto; delega (non esercitata) al Governo per disciplinare il voto degli italiani all'estero.
b) Una più restrittiva regolamentazione della
campagna elettorale. Infine, decreto legge num. 386 del 1995: disposizioni urgenti
per la "parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali
e referendarie".
Legge 3 giugno 99 num. 97: finanziamento dei partiti: rimborso spese.
IL DIRITTO AL VOTO.
Vedi l'art. 48 Costituzione; per la tutela giuridica, vedi l'art. 294 del codice penale, che punisce chiunque, con violenza, minaccia o inganno impedisca, in tutto o in parte, l'esercizio di un diritto politico; ovvero determini taluno a esercitarlo in senso difforme alla sua volontà.
Caratteri fondamentali del voto: (quattro).
A) UNIVERSALITA': Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età (vedi art. 48 Costituzione ).
Sono escluse dall'elettorato attivo e
passivo, alcune limitate categorie di cittadini per INDEGNITA' MORALE (i falliti,
coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di polizia, a misure di sicurezza
detentiva, o a libertà vigilata; i concessionari di case da gioco). Per INCAPACITA
CIVILE (interdetti, inabilitati); o per effetto di SENTENZE PENALI IRREVOCABILI
che comprendono
Il legislatore deve, inoltre, predisporre le condizioni per l'esercizio di voto per alcune categorie di cittadini: per esempio, i marittimi imbarcati, i militari ( i cittadini residenti all'estero), o per coloro che, per varie ragioni, sono impossibilitati a essere presenti nella sede di residenza.
In Italia, nell'800, la titolarità del diritto di voto era riconosciuta secondo criteri di rigida selettività sociale: ceti aristocratici e nobiliari: La legge sabauda del 1848 richiedeva,per poter votare, oltre al sesso maschile,l'età, (almeno 25 anni), la capacità di leggere e scrivere, una elevata capacità contributiva; ovvero l'esercizio di particolari professioni (prof. Universitario, notaio, direttore di opifici con almeno trenta operai, magistrato inamovibile).
In seguito, con la crescita del ruolo sociale della borghesia urbana, (a scapito della nobiltà e della borghesia agraria), il limite del censo fu abbassato, e si attribuì valore alla capacità di saper leggere e scrivere. Quindi, aumentò la quota dei cittadini che partecipava al voto; nel 1892, la percentuale era del 9,4% (prima era solo del 2,2%) Rimanevano esclusi i ceti popolari, composti, in gran parte, da analfabeti.
Con la legge num. 665 del 1912: suffragio universale maschile, sia pur con l'obbligo di saper leggere e scrivere per gli elettori con meno di trenta anni. Il suffragio universale MASCHILE E FEMMINILE fu introdotto solo con la legge elettorale per l'elezione dell'Assemblea Costituente, nel 1946.
B) L'UGUAGLIANZA (art. 48).
Niente voto plurimo. Cioè, un elettore
non può esprimere più voti per uno stesso organo. Una legge del
C) LIBERTA' E SEGRETEZZA.
Pincìpi collegati. La legge disciplina dettagliatamente le fasi delle operazioni elettorali. Comunque, il voto è realmente libero se n on è psicologicamente influenzato dalla presenza dei candidati che possano utilizzare la loro posizione per orientare la scelta degli elettori a loro favore.
D)
Non solo un diritto, il voto è anche un
dovere; l'obbligo vale solo per le elezioni politiche. (non per il referendum).
Nel caso del referendum, la non partecipazione al voto produce effetti giuridici
maggiori di chi partecipa al voto ( sia pur mettendo nell'urna una scheda non valida,
bianca o nulla); infatti, che si astiene da voto, può determinare la non validità
del referendum abrogativo, perché, secondo
(Viceversa,, che vota senza esprimere una opzione, si preclude ogni possibilità di influire sull'esito del referendum, perché per la determinazione del suo risultato, concorrono solo i voti VALIDAMENTE ESPRESSI).
Ruolo importante, i PARTITI POLITICI che individuano le candidature e le coalizione politica; e così, il voto, invece di costituire un atto di scelta, misura il consenso che il corpo elettorale manifesta nei confronti delle strategie perseguite dai partiti. Quindi, importanti sono i sistemi elettorali, che poi vedremo.
IL CORPO ELETTORALE E L'ELETTORATO PASSIVO.
Articolo 1 della Costituzione:"L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro: La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Il corpo elettorale è un organo STABILE che deve e può esercitare la sovranità nelle forme previste dalla Costituzione; mediante MANIFESTAZIONI SALTUARIE:
l'elezione degli organi rappresentativi,
atti democratici di democrazia diretta: referendum, iniziativa popolare.
Con l'elettorato passivo,si intendono gli elettori che possiedono la capacità giuridica di accedere a una determinata carica elettiva (essere eletti): art. 51 della Costituzione
I candidati debbono avere:
Altre due condizioni minime previste:
Art. 65 della Costituzione: compete alla legge e alle leggi costituzionali. Determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore. L'ineleggibilità rende l'elezione nulla. L'incompatibilità non è un vizio insanabile, ma all'eletto è inibito di ricoprire contemporaneamente due cariche.
LEGGI ELETTORALI.
L'art. 48 della Costituzione non dice nulla in tema di leggi elettorali; cioè non detta pincìpi sul COME DEBBANO ESSERE TENUTE LE ELEZIONI POLITICHE in Italia: però molte norme costituzionali impongono la presenza delle MINORANZE
( altrimenti, violazione dell'art. 48 della Costituzione sull'uguaglianza del voto; e violazione dell'art. 1 della Costituzione , per cui l'Italia è una Repubblica democratica);
principio del PLURALISMO.
I SISTEMI ELETTORALI tendono a individuare
i metodi e i criteri per trasformare i voti espressi dal corpo elettorale nell'attribuzione
dei seggi e dei collegi elettorali.
Sui COLLEGI ELETTORALI
in un collegio unico nazionale, in cui gli elettori votano per l'intera lista dei rappresentanti;
tanti collegi territoriali: gli elettori eleggono un rappresentante (collegio uninominale), o più di un rappresentante (collegio plurinominale o scrutinio di lista.
La determinazione del NUMERO dei rappresentanti
e
Per esempio: un numero elevato di rappresentanti permette di stabilire un rapporto più diretto tra eletti e elettori. Oppure: la riduzione del numero dei rappresentanti permette di rendere più efficiente l'Assemblea rappresentativa.
Rilevanti conseguenze nei rapporti fra elettori e eletti derivano, anche, dalla scelta tra le circoscrizioni: nei collegi UNINOMINALI l'eletto dovrà rappresentare gli interessi dell'intera COMUNITA' LOCALE.
Nei collegi PLURINOMINALI ( in cui viene garantita la rappresentanza delle MINORANZE) gli eletti saranno prescelti (votati) sulla base di valutazioni più direttamente collegate con gli interessi POLITICI GENERALI.
FORMULE ELETTORALI.
Queste permettono - anche con mezzi matematici
- di effettuare
SISTEMI MAGGIORITARI: si attribuiscono i seggi (o il maggior numero dei seggi) ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.
SISTEMI PROPORZIONALI: tendono a far corrispondere il numero dei seggi attribuiti alla PROPORZIONE DEI VOTI ottenuti dalla lista o dai candidati concorrenti.
Le elezioni maggioritarie possono aver luogo sia nei collegi UNINOMINALi che nei collegi PLURINOMINALI. Qualora i partiti siano più di due e nessuno di loro raggiunga la maggioranza, può stabilirsi che colui che abbia raggiunto la maggioranza relativa ( o il più alto numero di voti) consegua il seggio. Oppure, si può procedere alla seconda elezione o BALLOTTAGGIO; cioè, vengono riproposti all'elettorato solo i due ( o più) candidati cha hanno ottenuto i maggiori voti alla prima elezione.
Il SISTEMA MAGGIORITARIO può, quindi, andar bene nei Paesi in cui vi siano due partiti; tale sistema si giova, quasi sempre, dello SCRUTINIO UNINOMINALE che mette in rilievo la personalità dei candidati.
SISTEMI PROPORZIONALI (garantiscono la rappresentanza proporzionale delle minoranze). Le formule elettorali di questi sistemi permettono un numero di seggi all'incirca proporzionale ai voti che ciascun gruppo politico ha ricevuto. (Formule più usate: metodo Hare e metodo Hondt). Difetto: è che non vengono mai assegnati tutti i seggi: una parte si spreca, perché è insufficiente a fare conseguire un seggio; quindi, bisogna fare il recupero dei seggi con operazioni matematiche.
I sistemi proporzionali favoriscono, quindi,
SISTEMI MISTI: oltre ai sistemi proporzionali cosiddetti PURI.
Diverse formule elettorali si sono alternate
in Italia fin dal periodo statutario fino ad approdare nei primi anni '90, ad un
referendum che abrogò la legge del '48 che prevedeva un sistema misto per le elezioni
senatoriali, per arrivare alla elezione diretta, con turno unico,, in collegi uninominali
e a maggioranza per il 75% dei seggi di senatore: e l'assegnazione del residuo 25%
dei seggi, con metodo proporzionale. Tale referendum: deciso passaggio per
Con la legge num. 276 e num. 277 del 1993: sistemi elettorali MAGGIORITARI, MA CON CORRETTIVI IN SENSO PROPORZIONALE per l'elezione del Senato e della Camera (SISTEMA MISTO).
PARTECIPAZIONE: riguarda invece, il procedimento di formazione delle decisioni politiche; si manifesta col coinvolgimento di realtà estranee all'amministrazione, tipo associazioni, singoli cittadini. E'indubbio che si migliora la democraticità del sistema politico: un ampio sviluppo del decentramento favorisce la partecipazione dei cittadini.
Si possono distinguere 7 modi di partecipazione:
A) Partecipazione all'indirizzo politico, mediante proposte, petizioni; pareri da parte dei poteri pubblici locali.
B) Partecipazione all'attività giuridica.
C) Partecipazione alla formulazione degli atti, o al controllo degli stessi: i cittadini possono presentare ricorsi o esposti alle autorità; oppure associazioni che tutelano da abusi o irregolarità categorie particolari di utenti di servizi pubblici.
D) Partecipazione popolare: di ordine generale.
E) Partecipazione ESTERNA: mira al coinvolgimento del CITTADINO alla formazione delle decisioni; INTERNA, collaborazione del personale interno.
F) Partecipazione alla gestione dei servizi. (Di solito, erogazione di sevizi.)
G) Partecipazione INDIVIDUALE (esempio, il voto), per GRUPPI (esempio, l'attività dei partiti politici).
Si può partecipare all'attività amministrativa, giurisdizionale e legislativa.
Partecipazione
all'esercizio della funzione amministrativa: Solo il legislatore ordinario, non
Partecipazione all'esercizio della funzione giurisdizionale: art. 102 della Costituzione contiene due interessanti disposizioni negli ultimi due commi.
Partecipazione all'esercizio dell'attività' legislativa:
A) L'iniziativa legislativa
B) Il diritto di presentare petizioni alle camere.
A) I disegni di legge di iniziativa popolare debbono essere presentati (art. 71 della Costituzione ) sotto forma di un progetto scritto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 50 mila elettori. L'iniziativa popolare è assimilabile alle altre forme costituzionali di iniziativa legislativa (governativa, parlamentare, regionale, del CNEL) e deve, pertanto, essere esaminata nei tempi e secondo le procedure ordinarie: ma questa è solo una garanzia formale, perché, sotto il profilo sostanziale, i cittadini sottoscrittori mancano di strumenti procedurali adeguati, che consentano loro di evitare che, durante l'iter legis, il testo sia:
stravolto, nei suoi pincìpi ispiratori,
o che venga accantonato a vantaggio di altri disegni di legge presentati nella medesima materia dal Governo o dai parlamentari
B) L'art. 50 della Costituzione afferma che "tutti i cittadini possono rivolgere PETIZIONI alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità" Le petizioni sono esaminate dalla Commissione parlamentare competente per materia; e l'esame deve concludersi con:
una RISOLUZIONE diretta a interessare il Governo
con
una DECISIONE di ABBINAMENTO con eventuali progetti di legge all'ordine del giorno.
Quindi, assai vago è il seguito parlamentare di una petizione; una volta presentate,
manca un serio affidamento circa come quando:
Una forma altamente qualificata di PARTECIPAZIONE
POLITICA è la partecipazione agli ORGANI ELETTIVI (cioè alle cariche e agli uffici
pubblici), in qualità di rappresentanti del corpo elettorale (art. 51 della C).
Non si tratta solo di un diritto soggettivo del singolo, anche, di un interesse
generale della collettività: la grande MOLE di questioni che, quotidianamente, gli
eletti debbono affrontare,
Articolo 51 della Costituzione.
due garanzie la possibilità di disporre
del tempo necessario e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. E la retribuzione?
Sono da ritenersi ELETTIVE anche quelle effettuate mediante elezioni di secondo grado; in
quanto espressione della volontà dei collegi
eletti direttamente dal corpo elettorale. Come ha sottolineato
Il referendum abrogativo.
E' il principale strumento di democrazia diretta previsto nelle vigenti Costituzioni.
a) abrogativo, che determinano l'abrogazione di una o più norme: previsto dalla Costituzione italiana all'art. 75.
b) approvatio, quando la manifestazione della volontà popolare costituisce un requisito per la promulgazione della legge da parte del Presidente della repubblica (art. 11 della Costituzione francese).
c)
consultivo;
se il voto espresso dall'elettorato assume il valore di un parere per l'organo competente
ad assumere la decisione definitiva. Es., il referendum promosso dal Governo in
Gran Bretagna nel
Secondo il soggetto competente a richiedere il referendum:
referendum di maggioranza; referendum di minoranza. Referendum di maggioranza: la richiesta è prospettata da Governo: es. l'art. 92 della Costituzione spagnola.
Referendum di minoranza: richiesto da
un certo numero di parlamentari o di cittadini elettori: vedi
Secondo l'ampiezza del corpo elettorale coinvolto:
a) referendum nazionali: art. 75 e 138 della Costituzione italiana.
b) referendum regionali: art. 123 e 132 della Costituzione italiana
c) referendum locali: Comuni e Province nei loro Statuti possono prevedere referendum consultivi, per materia di esclusiva competenza locale.
abrogativo (art. 75 della Costituzione )
nel corso del procedimento di revisione (art. 138 della Costituzione )
in campo regionale.
Leggi costituzionali hanno introdotto il referendum di indirizzo: CEE in UE (legge costituzionale num. 2 del 1989). Fino ad ora, l'unico istituto ( a parte il referendum costituzionale sulla "regionalizzazione" del 7 ottobre 2001) referendario attivato con continuità, è il referendum abrogativo.
Funzioni del referendum:
Giudizio circa una legge (di valore e di opportunità) fatto dall'elettorato.
Strumento sanzionatorio nei confronti del Parlamento e dei gruppi politici.
Come funzione di stimolo nei confronti del Parlamento.
In attuazione dell'art. 75 Costituzione, la legge n: 352 del 1990: disciplina restrittiva che introduce varie limitazioni:
a) Dal punto di vista delle materie: limitazioni previste già dall'art. 75 Costituzione. L'opinione prevalente è che l'elenco di tali limiti sia tassativo: per altri (Rolla), è opportuno aggiungere ulteriori limiti: non a un referendum il quale abrogando determinate norme determinerebbe la modifica dei pincìpi base del nostro ordinamento costituzionale.
b) Il referendum non può avere come oggetto norme costituzionali.
c)
Gli articoli 31 e 34 della legge 1970 si preoccupano di evitare una sovrapposizione tra lo svolgimento del referendum e il rinnovo del parlamento: L'art. 31 impedisce che una richiesta di referendum sia depositata nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere; e nei 6 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle due Camere; l'art. 34 stabilisce la sospensione automatica del referendum già indetto, in caso di scioglimento anticipato di una delle due Camere. Carattere SUBORDINATO del REFERENDUM rispetto al VOTO.
Al procedimento referendario partecipano diversi soggetti sia dello Stato comunità che dello Stato apparato:
a) Comitato promotore (non meno di 10 cittadini)
b) i presentatori della richiesta
c)
i
sottoscrittori della richiesta: almeno 500mila elettori (
d) il corpo elettorale che produrrà, o meno, l'effetto abrogativo.
Partecipano, poi, anche tre organi supremi dello Stato:
e)
L'Ufficio
centrale per il referendum, presso
f)
g) Il Presidente della repubblica: indice il referendum con decreto, sentito il Consiglio dei Ministri; se è il caso, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge.
In breve, ecco le fasi del procedimento:
h) La presentazione della richiesta, molto particolareggiata.
i) La verifica della legittimità degli oneri procedurali e se non rientri tra gli atti normativi non aventi forza di legge; nonché della ammissibilità.
j) Indizione del referendum da parte del Presidente della repubblica (in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno).
Per l'art. 75 Costituzione: due condizioni:
a) Occorre che partecipi al referendum la maggioranza degli aventi diritto (altrimenti una minoranza del corpo elettorale potrebbe abrogare una legge).
b) La proposta deve conseguire la maggioranza dei voti validamente espressi; cioè, le schede bianche o nulle non influiscono sull'esito
c) La proclamazione dei risultati: Se il referendum è favorevole all'abrogazione della legge, con un decreto che viene pubblicato subito nella Gazzetta ufficiale. L'effetto abrogativo decorre dal giorno successivo all'abrogazione. Tuttavia, il Presidente può ritardare per non più di 6 mesi l'effetto abrogativo.
Se il risultato è contrario all'abrogazione, una nuova richiesta di referendum deve attendere almeno 5 anni.
I PARTITI POLITICI.
In generale, le organizzazioni politiche: art. 18 Costituzione, col diritto di associazione: la finalità politica non costituisce un limite al diritto di associazione: l'unico limite, sta nel divieto di fini che la legge penale vieta ai singoli. L'ideale politico non è vietato al singolo, anzi, è un diritto inalienabile del cittadino.
Libertà di associazione politica: due limitazioni:
Art. 2 Costituzione e art. 18Costituzione: riguarda le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici, mediante organizzazioni di carattere militare. Vedi anche l'art. 17, l'art. 18; l'art. 48 (voto libero), l'art. 49 della Costituzione, tutti nel rispetto del metodo democratico.
Partiti: art. 18, art. 49, art. 72Costituzione ( gruppi parlamentari).
1) Destinatari della tutela costituzionale: tutti i cittadini. Perché non tutti? Quando si parla di rapporti politici (e non civili) sono SOLO I CITTADINI che partecipano alla comunità politica.
2)
La libertà di iscriversi a partiti: tutti i tipi di libertà, anche di non iscriversi,
per distinguersi dal regime fascista. Due sole eccezioni:
Metodo democratico; relativo solo al metodo di azione, cioè la non violenza; mentre per i sindacati, tale metodo si riferisce alla organizzazione interna.
IERI. I partiti politici sono un prodotto del '900. Nell'800 esistevano movimenti non organizzati, come il Partito liberale che aveva la maggioranza in Parlamento; quello radicale e quello repubblicano che erano all'opposizione. Questi movimenti formarono coalizioni chiamate Destra ed Sinistra. Con l'estensione del diritto di voto, nascono i primi partiti di opposizione ( il PSI, il Partito Popolare) che rappresentano la classe lavoratrice fino ad allora esclusa dal Parlamento: nascono i partiti di massa.
OGGI: I partiti politici sono organizzazioni stabili che elaborano programmi e che si propongono di difendere interessi di categorie di cittadini.
Caratteristiche dei partiti politici:
a) La pubblicità (diversi dalle associazioni segrete).
b) Il perseguimento di fini collettivi.
c) L'esistenza di una organizzazione stabile (diversi dalle leghe).
d) La pluralità (sconosciuta nei regimi totalitari, dove vi è un partito unico).
(Cassese). Natura giuridica privata; sono associazioni di fatto (senza personalità giuridica), rette da uno Statuto che fissa le regole generali dell'attività. I modi di iscriversi a un partito sono diversi da partito a partito. In generale: 18 anni, aderire alla ideologia o programma del partito; essere presentati da uno o più soci, e, soprattutto, essere accettati; di solito è la sezione che decide: tessera che si rinnova annualmente.
Attività dei partiti:
Organizzazione interna (proselitismo, e influenzare la pubblica opinione).
Scelta dei candidati da presentare alle elezioni (attraverso la selezione delle élites dirigenti)
La possibilità di influenzare gli organi rappresentativi dello Stato.
All'INTERNO del PARLAMENTO, attraverso
i gruppi parlamentari. I partiti concorrono in misura determinante a formare l'indirizzo
politico (di maggioranza); per esempio, con la presentazione delle proposte di legge,
delle candidature a cariche pubbliche (comprese quelle per
Il FINANZIAMENTO dei partiti.
Mancano nella Costituzione norme che impongano ai partiti politici di rivelare alla pubblica opinione le fonti del loro finanziamento; e mancano norme che permettano agli iscritti di influire sulla presentazione delle candidature.
Dopo alcuni scandali conseguenti alla scoperta di finanziamenti occulti erogati ai partiti da alcune compagnie petrolifere, il LEGISLATORE è intervenuto, con una legge del '74.. fino a una legge del 1985 che introdusse UNA FORMA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO ai partiti; con divieti sanzionati penalmente: divieto di finanziamento ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società a partecipazioni statali; nonché, in genere, da parte di società private: Dopo il referendum del 18 aprile '93: sempre in vigore le sanzioni penali (abrogato il contributo da parte dello Stato ai partiti e gruppi parlamentari).
Sono ancora in corso procedimenti per i reati a carico di esponenti di partiti che hanno governato il Paese negli ultimi 40 anni. La legge 3 giugno1995 prevede, comunque, una specie di rimborso spese per i partiti.
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