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Gli impedimenti nel matrimonio




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GLI IMPEDIMENTI NEL MATRIMONIO


La dottrina della Controriforma ha individuato le cause che possono rendere invalido o comunque illecito un matrimonio e le ha qualificate col nome di impedimenti. Gli impedimenti possono essere dirimenti o impedienti. Sono impedimenti dirimenti quelle circostanze o situazioni soggettive che rendono invalido il matrimonio; sono impedimenti impedienti quelle circostanze o situazioni soggettive che rendono il matrimonio illecito. Accanto a veri e propri presupposti soggettivi come l'età o l'idoneità alla copula, fanno bella mostra di sè veri e propri vizi del volere come la violenza e l'errore. Progressivamente si cominciarono a distinguere gli impedimenti ex parte personae e gli impedimenti ex parte consensus. La strada era così aperta per separare impedimenti veri e propri dai vizi del volere. Fu con la codificazione pio-benedettina del 1917 che questa distinzione fra impedimenti e vizi del volere entrò a far parte dell'assetto giuridico positivo dell'istituto matrimoniale.

Per contrarre matrimonio un soggetto deve avere due requisiti generali di carattere positivo, la capacità di intendere e di volere, e l'idoneità fisica a porre in essere la copula carnale. In linea di massima la Chiesa presume che tali requisiti vi siano quando il soggetto raggiunge l'età minima prescritta per la celebrazione del matrimonio. Potrà tuttavia dimostrarsi in concreto, che nonostante il raggiungimento dell'età minima, il soggetto non aveva la capacità di intendere e di volere o la capacità a porre in essere la copula. Normalmente i canonisti parlano di capacità di intendere e volere alle soglie del discorso sul consenso, e della capacità di copulare tra gli impedimenti. Quando manca la capacità di intendere e di volere (discretio iudicii), manca un presupposto fondamentale per concludere il matrimonio. Il defectus discretionis iudicii può articolarsi, in mancanza della capacità d'intendere, in un defectus congnitionis, o in mancanza della capacità di volere, in un defectus volontatis. Tali situazioni possono essere determinate da cause psicopatologiche come la follia. L'imbecillità o uno stato di temporaneo obnubilamento della coscienza.

Gli impedimenti sono delle circostanze soggettive che limitano eccezionalmente la generale capacità a contrarre matrimonio. Gli impedimenti si distinguono:

  1. quanto alla loro fonte, in impedimenti di diritto divino e impedimenti di diritto umano o ecclesiastico. I primi riguardano tutti gli uomini e non possono essere dispensati; i secondi riguardano solo i fedeli e possono essere dispensati dall'autorità ecclesiastica per una giusta causa;
  2. quanto ai loro effetti, in impedimenti dirimenti o impedimenti impedienti. I primi sono quelli la cui presenza rende invalido il matrimonio, anche se esso sia stato irritualmente celebrato; i secondi sono quelli la cui presenza costituisce un ostacolo alla celebrazione del matrimonio e rende illecito il matrimonio se esso sia stato irritualmente celebrato. Per i primi la conseguenza è l'invalidità del matrimonio, per i secondi è una semplice illiceità, che non influisce sulla validità;
  3. quanto alla loro area di applicazione in impedimenti assoluti e relativi. I primi sono quelli che esplicano la loro efficacia nei confronti di tutti (esempio l'età); i secondi esplicano la loro efficacia nei confronti di una persona determinata (esempio la consanguineità);
  4. quanto alla possibilità della loro prova in pubblici, se possono essere provati, occulti se non possono essere provati;
  5. quanto alla effettiva consapevolezza che se ne abbia, in certi e dubbi. Sono certi quelli di cui si ha la piena consapevolezza, dubbi quelli in ordine alla cui sussistenza esista un dubbio.

GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI

Gli impedimenti dirimenti sono quelli la cui presenza rende il matrimonio invalido e sono:

ETA': l'età minima del matrimonio è fissata a 16 anni per i maschi e a 14 per le femmine.

IMPOTENZA: consiste nell'idoneità a porre in essere la copula. l'impotenza non va confusa con la sterilità, cioè l'impossibilità di generare dovuta a cause sconosciute. L'impotenza che dirime il matrimonio deve esser antecedente al matrimonio stesso e perpetua, ossia non temporanea e non guaribile con mezzi ordinari. Essa può essere sia assoluta, verso tutti, sia relativa, verso una persona determinata.

LIGAMEN: consiste nel vincolo rappresentato da un precedente matrimonio e si connette con le proprietà del matrimonio, che sono l'unità e l'indissolubilità.

ORDO: consiste nel vincolo che deriva dall'aver ricevuto l'ordine sacerdotale.

VOTUM SOLENNE: consiste nel vincolo che deriva dalla solenne professione, emessa dall'atto dell'ingresso in un ordine religioso.

DISPARITAS CULTUS: consiste nel vincolo per cui una parte battezzata non può sposare una parte non battezzata.

RAPTUS: è la violenza esercitata dall'uomo sulla donna per contrarre matrimonio. Esso fa presumere mancanza del consenso e cessa quando la donna, libera, accetta di sposare il rapitore. 

CRIMEN: scatta quando due persone si siano rese consapevoli di particolari delitti contro la fedeltà coniugale o contro il coniuge innocente. L'impedimento è dispensabile.

CONSAGUINITAS: sussiste tra parenti in linea retta, e cioè tra persone discendenti l'una dall'altra, all'infinito; tra i parenti in linea collaterale fino al terzo grado.

AFFINITAS: impedimento che scatta tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

PUBLICA HONESTAS: nasce coi consanguinei in linea retta fino al secondo grado della persona con cui il nubente avesse contratto in precedenza un matrimonio invalido, consumato o meno. L'impedimento è dispensabile.

Cognatio spiritualis: si instaura col conferimento del battesimo, e intercorre tra il battezzante e il battezzato. L'impedimento è dispensabile.

Cognatio legalis: è il vincolo di parentela che si instaura ex lege con l'adozione.

GLI IMPEDIMENTI IMPEDIENTI

Gli impedimenti impedienti sono quelli che impediscono la celebrazione del matrimonio: ma se ciononostante il matrimonio segue, esso sarà valido, per quanto illecito. Gli impedimenti impedienti, stando al codice del 1917 sono 3:

Votum simplex: consiste nel voto di castità, di verginità, di non sposarsi, di accedere all'ordine o di entrare in una congregazione religiosa. Può essere dispensato.

Mixta religio: si instaura nel caso del matrimonio tra un fedele, battezzato nella Chiesa cattolica, e una persona battezzata in una confessione acattolica. L'impedimento  è dispensabile.

Cogniatio legalis: si instaura tra l'adottante e l'adottato. Per stabilire se sia un impedimento impediente o dirimente il diritto canonico fa rinvio alle leggi civili del luogo in cui il matrimonio viene celebrato. L'impedimento è dispensabile.

Non sono poi veri impedimenti:

il tempus feriatus: e cioè il periodo tra l'Avvento e Natale e tra le Ceneri e Pasqua;

i vetita peculiaria: e cioè i divieti temporanei che per una giusta causa il Vescovo ponga alla celebrazione di un dato matrimonio;

la mancanza di consenso dei genitori.

la notoria condizione di inferiorità ecclesiastica di uno degli sposi.



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