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LE REGOLE DELL'INFORMAZIONE
Principi giuridici, strumenti, casi
Questo volume spiega e rende comprensibile al lettore (studente, operatore dell'informazione,
appassionato di temi della comunicazione) le regole sistemiche che governano le diverse attività di
informazione.
L'opera si articola in tre parti: la prima è dedicata alle nozioni generali e ha lo scopo di fornire al
lettore i concetti giuridici indispensabili, in gran parte di derivazione costituzionale, per affrontare
lo studio delle regole concernenti l'informazione. La seconda analizza i settori in cui si articola
l'attività informativa e comunicativa (stampa ed editoria, professione giornalistica, radiotelevisione e spettacolo, telecomunicazioni, internet), cercando di dar conto dei cambiamenti emersi nel corso degli ultimi anni. La terza, infine, è dedicata ai "temi trasversali", ossia agli istituti e alle regole che
tagliano orizzontalmente le discipline di settore; in particolare, vengono affrontate le regole in tema
di riservatezza e privacy, informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, comunicazione politica ed elettorale, nonché le disposizioni riguardanti gli organi di governo e di garanzia e la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo.
INDICE
I. Nozioni generali
1. Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona
- Modelli costituzionali e diritti fondamentali
- Il costante ampliamento delle libertà individuali
- L'articolo 2 della Costituzione come fattispecie aperta
- La protezione internazionale dei diritti dell'uomo
- Libertà di manifestazione del pensiero e forma democratica dello Stato
- Individualismo e funzionalismo
2. Le libertà di informazione nel quadro costituzionale
- Profili soggettivi della libertà di manifestazione del pensiero: uguaglianza e disuguaglianza
- Profili oggettivi della libertà di manifestazione del pensiero: idee, pensieri, opinioni, notizie come
contenuti equivalenti
- - Libertà di manifestazione del pensiero e libertà di corrispondenza
- Tutela strumentale e tutela sostanziale della libertà di manifestazione del pensiero
- Struttura dell'articolo 21 della Costituzione: una sintesi
- La libertà (attiva) di informazione: una premessa metodologica
- - Profili sostanziali
- Libertà (passiva) di essere informati
- La libertà (riflessiva) di informarsi
3. I limiti alle libertà di manifestazione del pensiero
- Limiti impliciti ed espliciti
- I limiti espliciti: il buon costume
- - L'assoggettabilità al limite del buon costume delle opere d'arte e di scienza
- I limiti impliciti di natura individuale
- I limiti impliciti di natura pubblicistica
4. Il diritto di cronaca, critica e satira
- La cronaca come forma privilegiata di manifestazione del pensiero
- La diffamazione
- L'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca
- - Il legittimo esercizio del diritto di cronaca: l'utilità sociale dell'informazione
- - Il legittimo esercizio del diritto di cronaca: la verità dei fatti narrati
- - Il legittimo esercizio del diritto di cronaca: la forma civile dell'esposizione
- - Il legittimo esercizio del diritto di cronaca: l'attualità della notizia
- Le peculiarità dell'intervista
- Diritto di cronaca e diritto di critica
- Il diritto di satira
II. I settori
5. Disciplina della stampa e della professione giornalistica
- La libertà di stampa come concetto di sintesi
- La disciplina della stampa: una breve ricostruzione storica
- Principi costituzionali in materia di stampa
- La disciplina del settore editoriale
- - Trasparenza, pluralismo e posizioni dominanti nel settore editoriale
- L'ordine dei giornalisti: evoluzione storica e legittimità costituzionale
- - Struttura, organizzazione, finalità di ordine e albo
- I doveri del giornalista
- Comitato di redazione, direttore responsabile e "clausola di coscienza"
6. La radiotelevisione
- La peculiarità del mezzo radiotelevisivo
- La disciplina radiotelevisiva in Italia: storia di un'anomalia
- - Gli anni sessanta
- - Gli anni settanta
- - Gli anni ottanta
- - Gli anni novanta e la fine del monopolio pubblico
- Aspettando il digitale: l'eterna transitorietà
- La legge Gasparri e il riordino del sistema radiotelevisivo
- - I contenuti della legge: una sintesi
- Il servizio pubblico generale radiotelevisivo
- Pluralismo e concorrenza: due concetti solo in parte equivalenti
7. Lo spettacolo
- Spettacolo e governo del settore
- Cinema e teatro come settori tradizionalmente dipendenti dallo Stato
- Il meccanismo della revisione preventiva: censura o garanzia?
- Gli interventi protettivi e le recenti riforme
- - Gli interventi indiretti
- - Gli interventi diretti
8. Le telecomunicazioni
- Telecomunicazioni e principi costituzionali
- Dal monopolio pubblico al servizio universale
- - La prima stagione di liberalizzazione
- - La seconda stagione di liberalizzazione
- - Telecomunicazioni e servizio universale
- Il nuovo pacchetto di direttive comunitarie sulla comunicazione elettronica
- Il Codice delle comunicazioni elettroniche e le peculiarità dell'ordinamento italiano
9. La disciplina di internet
- Il problema di regolare un mezzo anarchico per natura
- Le molteplici forme di manifestazione del pensiero in rete: quale diritto?
- - L'informazione atipica
- Le criticità nella regolazione di internet: una selezione alla luce del diritto pubblico
- La a-territorialità di internet e il diritto nazionale applicabile
- Le responsabilità soggettive
- Anonimato vs. trasparenza
- La tutela dei dati personali in rete
III. I temi trasversali
10. Riservatezza e privacy
- La genesi del diritto alla riservatezza
- - Riservatezza e privacy: due concetti non sovrapponibili
- - Il lungo cammino verso la tutela della riservatezza: i precedenti
- Le peculiarità del modello italiano nel quadro europeo
- La disciplina nazionale sul trattamento dei dati personali
- - L'oggetto del trattamento
- - Il trattamento consentito
- - Il meccanismo del consenso informato
- - I soggetti che intervengono nel trattamento dei dati
- - Le deroghe speciali a favore degli operatori dell'informazione
- I problemi aperti
11. L'informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni
- L'informazione e la comunicazione pubblica
- La funzione di informazione pubblica
- La progressiva affermazione della funzione di comunicazione
- Le attività di informazione e comunicazione istituzionale nella legge n. 150/2000: le strutture, le
professionalità
- L'e-government e le nuove tecnologie applicate all'informazione e alla comunicazione pubblica
12. La comunicazione politica
- La finzione di irrilevanza giuridica del tema
- Libertà ed eguaglianza nell'uso dei mezzi di propaganda
- La rapida evoluzione legislativa in materia di campagne elettorali
- La disciplina recente
- - I concetti di propaganda, informazione, pubblicità elettorali
- Alla ricerca della par condicio
- - Gli aspetti positivi della riforma
- - Le criticità della riforma
- Un giudizio d'insieme sull'attuale quadro normativo
13. Gli organi di governo e di garanzia
- Le strutture dello Stato
- - Il Parlamento
- - Il Governo
- Il centro non statale: i guardiani della legalità e del mercato
- - Dal Garante per la stampa e l'editoria all'Autorità garante per le comunicazioni
- - Struttura e funzioni della nuova Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- - La frammentazione delle competenze tra AGCOM e Autorità antitrust
- I Co.re.com
14. Verso il federalismo: problemi aperti
- Ordinamento della comunicazione e nuovo Titolo V, Parte seconda della Costituzione
- I confini della materia
- L'esigenza di individuare elementi di unificazione del sistema
- - Il ruolo del legislatore europeo
- - Il ruolo dell'AGCOM
- La comunicazione come valore costituzionale
Cap. 5 : Disciplina della stampa e professione
DISTINZIONE STAMPA COMUNE E STAMPA PERIODICA: Per la stampa comune la legge sancisce il semplice obbligo di depositare una copia presso l'autorità giudiziaria (con informazioni su data, luogo e nome dello stampatore) mentre per la stampa periodica si prevede l'obbligo di comunicare l'inizio delle pubblicazioni (quindi l'obbligo di indicare la natura della pubblicazione, tipografia, nome dello stampatore e del proprietario della testata) e l'obbligo di nominare un gerente responsabile che assume la funzione di centro di imputazione di responsabilità per i reati a mezzo stampa, sia per gli articoli anonimi, che per gli articoli firmati.
PASSAGGIO DA SEQUESTRO COME MISURA REPRESSIVA A SEQUESTRO A MISURA PREVENTIVA: Quindi dal periodo fascista ad oggi.
ALBO DEI GIORNALISTI: La vera ragione di questo strumento risiede nel fatto che l'iscrizione (e di conseguenza la possibilità di svolgere attività giornalistica è subordinata al possesso dei seguenti "requisiti negativi": non avere condanne penali alle spalle, non aver svolto attività contrarie agli interessi della Nazione.
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA STAMPA: Legge n. 47/1948, in base alla quale si vuole consentire l'individuazione dei responsabili a garanzia dei diritti di terzi.
DIVIETO DI OGNI FORMA DI CENSURA E NO AL CONTROLLO PREVENTIVO: Per censura si intende quell'istituto tipico del diritto pubblico in virtù del quale i pubblici poteri sono abilitati ad esercitare un controllo di tipo preventivo attraverso un provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero.
SEQUESTRO DEGLI STAMPATI: E' ammesso in quanto avviene in un momento successivo alla pubblicazione e solo se è accompagnato da precise garanzie date dalla riserva di legge e dalla riserva di giurisdizione: solo la legge può prevedere il sequestro di uno stampato e nei soli casi in cui la legge per la stampa lo autorizzi espressamente, e solo al giudice spetta materialmente di disporlo.
FINANZIAMENTO DIRETTO: Ha carattere eccezionale ed è rivolto a promuovere dei fenomeni specifici. Le principali beneficiarie sono quelle imprese editrici di particolare valore come le imprese costituite in forma di cooperativa giornalistica, imprese editrici di giornali quotidiani italiani diffusi all'estero, imprese editrici che pubblicano quotidiani o periodici qualificati come "organi o giornali di forze politiche" con almeno due parlamentari eletti. Questa politica di intervento economico può arrivare a coprire fino al 70% dei costi.
FINANZIAMENTO INDIRETTO: E' la principale forma di finanziamento pubblico all'editoria e consiste:
1) Nelle riduzioni delle tariffe telefoniche, telegrafiche, dei trasporti, e delle spese di spedizione postale.
2)Nelle agevolazioni fiscali che consistono in una forte riduzione dell'iva al 4% (e calcolata solo sul 40% della tiratura).
3)Nel credito agevolato, nei confronti di imprese editoriali coinvolte in processi di ristrutturazione economica e modernizzazione tecnologica dei propri impianti (accesso a dei fondi speciali).
FINANZIAMENTI REGIONALI: Attraverso forme di sostegno all'informazione regionale e locale che vanno ad aggiungersi a quelle statali.
DISTRIBUZIONE: Le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di garantire il servizio di distribuzione a tutte le testate che ne fanno richiesta, a tutela del pluralismo informativo.
VENDITA: Parità di trattamento delle testate.
PRINCIPIO DI TRASPARENZA: E' sancito dall'art. 21, comma 5, Cost.("la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica") con ciò si risponde a due esigenze precise:
1) Consentire la conoscibilità degli assetti finanziari e proprietari delle imprese editoriali e di conseguenza le persone fisiche a cui fanno capo;
2) Assicurare il diritto dell'informazione del cittadino e il rispetto della disciplina antitrust
OBBLIGHI DI TRASPARENZA:
Obbligo di iscrizione al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione), che è un archivio organizzato per soggetti, che risponde a finalità di garanzia della trasparenza e del pluralismo nelle diverse attività di comunicazione. Sono soggetti ad iscrizione gli operatori della radiotelevisione, delle telecomunicazioni e dell'editoria elettronica.
GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA COMPORTANO:
1) La registrazione presso il ROC.
2) Il deposito annuale del bilancio (che deve menzionare i proventi pubblicitari, i finanziatori.)
3) La comunicazione di ogni modificazione che comporti un cambiamento superiore al 10% dell'assetto azionario e societario.
CONCENTRAZIONE PROPRIETARIA: Viene controllata attraverso una serie di regole che la limitano. Nel campo dell'informazione l'esigenza non è solo quella di favorire il libero gioco della concorrenza, bensì di garantire e promuovere un adeguato grado di pluralismo nel settore: quindi viene ad essere vietato non l'abuso ma il raggiungimento stesso della posizione dominante.
Legge 416/1981 E' proibito il superamento tramite operazioni di concentrazione, acquisizioni o collegamenti, di una "dimensione critica" (cioè consistente) da parte di una singola impresa editoriale o più imprese controllate. Questo sistema di limiti opera solo per la stampa quotidiana (non per quella periodica).
Limiti:
Non si può superare il 20% della tiratura a livello nazionale
Non si può superare il 50% della tiratura a livello regionale
Per i soggetti titolari di collegamenti con società editrici di giornali quotidiani che superano il 30% della tiratura nazionale.
Se vengono superati questi limiti deve intervenire l'Autorità di garanzia per le comunicazioni che ha il potere di annullare gli atti che hanno condotto alla violazione (es. affitti,cessioni di quote.) e può anche disporre l'eliminazione della posizione dominante raggiunta.
LIMITI ALLA RACCOLTA PUBBLICITARIA NELL'AMBITO DEL SETTORE DELLA STAMPA: Legge 416/1981, divieto di esclusiva nella raccolta pubblicitaria sui quotidiani, allorché la tiratura delle testate per cui è raccolta la pubblicità sia superiore al 30% di quella nazionale.
ATTIVITA' GIORNALISTICA: Il giornalista è colui che con attività tipicamente anche se non esclusivamente intellettuale provvede alla raccolta, elaborazione o commento di notizie destinate ad essere diffuse tramite organi di informazione. Non si limita quindi a fornire e diffondere una notizia ma svolge una attività di mediazione intellettuale e di elaborazione della notizia.
SANZIONI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEL'ORDINE DEI GIORNALISTI:
avvertimento, censura, sospensione, radiazione.
OBBLIGO DI RETTIFICA: Sancisce il diritto di chi si sente vittima di notizie false o inesatte di chiedere all'organo di stampa una rettifica dotata dello stesso rilievo tipografico della notizia originale.
SEGRETO PROFESSIONALE: Il giornalista professionista, secondo il codice di procedura penale, ha la facoltà di astenersi dal deporre in giudizio e rivelare i nomi di persone dalle quali ha ricevuto informazioni di carattere fiduciario, anche se di fatto questo diritto è limitato dalla facoltà del giudice di ordinare al giornalista la rivelazione delle proprie fonti di informazione, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia.
CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI (08/07/1993): Chi ritenga che la carta sia violata si rivolge al "Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione".
Alcuni divieti:
assumere incarichi e responsabilità che pongono il giornalista in situazione di conflitto di interessi e ne diminuiscano l'autonomia professionale
adesione ad associazioni segrete
accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionarne l'autonomia e la credibilità professionale
CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO GIORNALISTICO: Disciplina i compiti e i poteri dei Comitati di redazione e del Direttore responsabile.
Comitati di redazione Hanno voce in capitolo in caso di trasferimento della proprietà e in caso di nomina di un nuovo direttore.
Direttore responsabile Viene scelto dall'editore e i termini di assunzione vengono poi tempestivamente comunicati al comitato di redazione; quindi il direttore illustra la linea politico-editoriale (concordata con l'editore) che intende seguire. I compiti dell'editore sono assumere e licenziare i giornalisti, stabilire le mansioni, garantire l'autonomia della testata e il regolare andamento del servizio, impartire le direttive politiche e professionali per il lavoro redazionale e impartire le sanzioni disciplinari.
Cap. 7: Lo spettacolo
SPETTACOLO: Natura artistica o ricreativa della manifestazione e presenza del pubblico.
ART. 9: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica": quindi tutti i livelli istituzionali che compongono la Repubblica (Comuni, Province, Regioni, Stato) hanno il compito di promuovere lo sviluppo della cultura, svolgendo attività di propria competenza e nei limiti delle proprie capacità.
ART. 33: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI: E' stato istituito attraverso il d.lgs. n. 368/1998 e si occupa di tutte le attività concernenti la vita culturale del paese, esercitando le funzioni amministrative statali per la promozione delle diverse manifestazioni culturali.
RIFORMA BASSANINI: Il Ministero è stato in base a questa riforma, articolato in una decina di direzioni generali, coordinate da un segretario generale ( linee di comando verticali, gerarchiche..).
D.lgs. n. 3/2004 Nuova riorganizzazione del Ministero ( sistemazione per dipartimenti articolati in direzioni generali e abbandono del modello a segretariato generale)
MECCANISMO DELLA REVISIONE: L'intervento dello Stato in ambito cinematografico ha carattere censorio, e si basa su un sistema di visione e approvazione preventiva dei contenuti dello spettacolo da rappresentare. Occorre quindi il nulla osta del Ministero che viene rilasciato in seguito a parere conforme di speciali Commissioni di primo grado e appello. I criteri ai quali le Commissioni devono attenersi nel giudizio di revisione sono di due specie: il rispetto del limite del buon costume e la tutela dei minori.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO:
a) Interventi protettivi (finalizzati a incentivare la diffusione dello spettacolo attraverso finanziamenti)
b) Interventi Coadiutori ( volti alla tutela degli interessi generali della collettività)
c) Interventi di prevenzione (che si concretizzano nel meccanismo della revisione preventiva)
d) Interventi repressivi (di competenza del giudice penale) .
INTERVENTI PROTETTIVI: Lo Stato interviene nel settore dello spettacolo attraverso due strumenti principali: gli interventi diretti e gli interventi indiretti.
INTERVENTI DIRETTI: Sono rappresentati dalla creazione di enti da parte dello Stato, i quali svolgono attività concernenti i diversi settori in cui si articola lo spettacolo attraverso forme di promozione, sostegno e garanzia.
Ente autonomo di gestione per il cinema E' stato istituito dal Ministero delle partecipazioni statali, con il compito di gestire e coordinare le partecipazioni statali nel settore cinematografico.
INTERVENTI INDIRETTI: Sono costituiti da incentivi economici attraverso i quali lo Stato favorisce l'esercizio delle attività di spettacolo.
Fondo unico per lo spettacolo Si occupa del sostegno finanziario a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante.
RIFORMA DEL 2004: Per accedere ai contributi economici, le imprese nazionali di produzione devono presentare all'autorità amministrativa competente, una istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto; possono chiederne il riconoscimento dell'interesse culturale; infine devono essere iscritti nel pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla SIAE.
Reference system Vengono sostenute le imprese che nel passato più recente hanno prodotto cinema di qualità e che dimostrano un'attività stabile e una determinata capacità commerciale(questo meccanismo serve come filtro automatico).
Cap. 12: La comunicazione politica
COMUNICAZIONE POLITICA: Fino al 1993 vuoto normativo.
LEGGE N. 212/1956:
L'affissione di manifesti e stampati elettorali è consentita solo all'interno di appositi spazi a ciò destinati da una deliberazione della Giunta comunale.
E' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a partire dal trentesimo giorno precedente le elezioni.
E' vietato il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dalle sezioni elettorali.
FATTORI CHE HANNO FAVORITO L'INTRODUZIONE DI UNA DISCIPLINA SPECIFICA PER LE CAMPAGNE ELETTORALI:
Tangentopoli (circolazione illecita di flussi finanziari sommersi tra gli ambienti imprenditoriali e politici)
Introduzione della formula maggioritaria per l'elezione diretta del sindaco ed anche per l'elezione della Camera e del Senato.
CAPO III LEGGE N. 81/1993 Regola i comportamenti dei soggetti che prendono parte alle competizioni elettorali locali, sia sotto il profilo delle forme di manifestazione del pensiero, che in relazione alle spese effettuate in periodo di campagna elettorale.
Disciplina recente:
LEGGE 515/1993: Si articola in tre grandi aree:
Prima area:
- Uso e accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante il periodo ufficiale di campagna elettorale (circa i 2 mesi precedenti le elezioni).
- Obbligo per le concessionarie radiotelevisive pubbliche e private di garantire la parità di trattamento agli attori politici nell'accesso agli spazi dedicati alla propaganda.
- Interdizione nel periodo di campagna elettorale ufficiale dell'uso della pubblicità elettorale.
- Nelle trasmissioni informative (riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica) la presenza di candidati ed esponenti politici deve limitarsi esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
- E' vietato a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere nei due mesi antecedenti le consultazioni elettorali.
- E' vietato nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.
Seconda area: Concerne il regime economico finanziario delle campagne elettorali.
-Il legislatore si deve occupare di disciplinare le forme di finanziamento diretto (contributi statali e privati) e indiretto (agevolazioni fiscali, postali..).
- Il legislatore dispone una serie di limitazioni alle spese effettuate dai soggetti politici in vista di una elezione prevedendo figure di garanzia.
- Organismi appositi vengono incaricati di controllare la regolarità delle spese effettuate e delle somme ricevute dai candidati e dalle liste e partiti politici.
Terza area: Riguarda le misure sanzionatorie previste per la violazione delle regole in tema di uso e accesso ai mezzi di comunicazione di massa, in tema di trasparenza e contenimento delle spese elettorali da parte di candidati e partiti.
PUBBLICITA' ELETTORALE: E' caratterizzata dall'impiego di tecniche mutuate direttamente dal marketing commerciale (soggetti politici e i loro programmi trattati alla stregua di prodotti commerciali)
INFORMAZIONE ELETTORALE: Non è volta a suscitare adesione , bensì a trasmettere dati, notizie, opinioni (neutralità del messaggio).
PROPAGANDA ELETTORALE: Ha come scopo sia quello di acquistare voti o di sottrarne agli avversari , che quello di convincere gli elettori a non votare oppure a presentare scheda bianca.
LEGGE 28/2000, RIFORMA "PAR CONDICIO": Ha come scopo quello di apportare alcuni miglioramenti alla struttura di una normativa generale (legge n. 515/1993), in particolare per quanto riguarda l'uso dei mezzi di comunicazione.
ASPETTI POSITIVI DELLA RIFORMA:
La semplificazione ottenuta attraverso l'unificazione delle regole relative all'uso dei mezzi di comunicazione per finalità politiche o elettorali
La parità di trattamento dipende anche e soprattutto dai costi della comunicazione politica ed elettorale: quindi il legislatore impone, per la durata del periodo elettorale, la completa gratuità dell'offerta di spazi di propaganda e di pubblicità elettorali da parte delle emittenti nazionali, pubbliche e private.
La disciplina dell'uso dei media non si riferisce solo ai periodi di campagna elettorale ufficiale, ma ha validità per tutto l'anno.
Dato che le sanzioni pecuniarie si sono rilevate inefficaci e dotate di impatto diverso a seconda della capacità economica dei destinatari, attualmente le sanzioni consistono nella immediata sospensione delle trasmissioni in violazione della legge cui eventualmente fa seguito la messa a disposizione di spazi per la trasmissione di pubblicità a favore dei soggetti danneggiati.
CRITICHE ALLA RIFORMA:
Il criterio di ripartizione di questi spazi tra i richiedenti l'accesso, fuori e durante il periodo di campagna elettorale appare assai indeterminato e incerto.
L'aver imposto condizioni onerose alle imprese radiotelevisive locali per la trasmissione di programmi di comunicazione politica e di messaggi politici autogestiti non alleggerisce le difficoltà economiche che caratterizzano l'emittenza locale, e portano in alcuni casi alla scelta di non trasmettere (con conseguente calo di informazione .).
Non vengono fornite definizioni utili al concetto di "informazione".
Cap. 13: Gli organi di governo e di garanzia
AGCOM: Istituito attraverso la legge n. 249/1997
PARLAMENTO: Nonostante la presenza dell'AGCOM, il parlamento mantiene un ruolo centrale nella regolazione dell'attività di comunicazione, soprattutto in riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo.
Senato e Camera eleggono i componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e i componenti della commissione per i servizi e i prodotti (i quali, insieme al presidente e al Consiglio, formano gli organi dell'Autorità)
La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (chiamata Commissione RAI) è composta da 20 deputati e 20 senatori nominati dai presidenti delle camere sulla base delle designazioni effettuate dai gruppi parlamentari.
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE RAI:
poteri di indirizzo: indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali di spesa e di investimento della RAI, formula le direttive generali per l'attuazione dei principi di indipendenza, obiettività e apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali ai quali deve ispirarsi la società concessionaria del servizio pubblico.
poteri di controllo: Utili a verificare il rispetto da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, degli indirizzi forniti.
poteri normativi: La commissione ha la facoltà di adottare il proprio regolamento interno e di emanare le norme per garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva da parte di enti e formazioni sociali. Ha inoltre il potere di disciplinare le rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa, e quello di garantire la par condicio in periodo elettorale.
poteri politico-amministrativi: Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze si occupa di assumere decisioni durante le assemblee della società concessionaria (convocate al fine di assumere deliberazioni di revoca o promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori)
IL GOVERNO: La legge 223/1990 "Mammì" ha attribuito al governo un ruolo preminente nella gestione del settore.
Consiglio dei ministri poteri normativi (decreti legislativi e decreti legge)
Presidente del Consiglio dei ministri: ha il potere di trasmettere sulle reti della concessionaria pubblica i comunicati e le dichiarazioni ufficiali, nonché quello di determinare i messaggi di utilità sociale che il servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito.
Ministero delle comunicazioni: è l'organo che a livello governativo esercita il maggior numero di competenze. Egli si occupa di approvare il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (che è volto a distribuire le bande di frequenza disponibili tra i vari servizi di telecomunicazioni, ai fini dei diversi possibili utilizzi. Al Ministero è affidata la stipula del contratto nazionale di servizio pubblico radiotelevisivo. Infine ha il potere normativo in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.
AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI: non fanno parte dell'amministrazione statale né del potere giudiziario, ma sono enti creati dal legislatore sulla spinta di esigenze di autonomia e imparzialità emerse nella gestione di settori sensibili che incidono su interessi di rilevanza costituzionale. Inoltre queste autorità tutelano gli interessi collettivi in ambiti della vita sociale particolarmente delicati e sono sostanzialmente indipendenti dal Governo.
AGCOM: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". I commissari sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato (e poi formalmente nominati dal PdR). Questa autorità è incaricata di vigilare sull'intero settore della comunicazione. E' composta da quattro organi: due commissioni (Commissione per le infrastrutture e le reti e Commissione per i servizi e i prodotti) ciascuna costituita dal presidente e da quattro commissari, e il Consiglio, organo collegiale costituito dal presidente e da tutti gli otto commissari.
Requisiti per la nomina dei componenti: Devono essere persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, la durata dell'incarico è di sette anni. Per quanto riguarda le incompatibilità, i componenti dell'AGCOM non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.
Organizzazione e funzionamento: L'Autorità gestisce le spese per il proprio funzionamento entro i limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio statale.
Funzioni della Commissione per le infrastrutture e le reti
Esprime, al Ministero delle comunicazioni, un parere sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze
Elabora e approva dei piani di assegnazione delle frequenze
Tiene il registro degli operatori di comunicazione
Funzioni della Commissione per i servizi e i prodotti: riguardano soprattutto il settore radiotelevisivo.
Vigila sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione
Vigila sulla modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità
Delibera le eventuali sanzioni da applicarsi in caso di inosservanza delle norme.
Consiglio:Esercita ogni altra funzione dell'Autorità non espressamente attribuita alle due Commissioni.
Divisione delle competenze tra AGCOM e Autorità antitrust:
Il profilo comune alle due Autorità I soggetti operanti nei settori delle comunicazioni sonore e televisive sono obbligati a comunicare a entrambe le Autorità le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze .
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