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Convenzionalmente la nascita della moderna scienza penale si riallaccia all'irrompere del pensiero illuministico, un movimento di rinnovamento politico e sociale che alla fine del XVIII secolo si verificò in Europa, in reazione all'arbitrario esercizio del potere punitivo dell'Ancien Regime, regolato dall'assolutismo monarchico.
In questo scenario, con chiara coscienza critica ed in termini razionali, si muovono i primi passi in relazione al problema del jus puniendi, del suo fondamento, dei suoi limiti, delle sue forme e dei suoi mezzi d'attuazione.
La deplorevole condizione in cui si muoveva l'amministrazione della giustizia motivò una più feconda riorganizzazione del sistema giuridico.
Il movimento riformista puntava, essenzialmente, all'eliminazione degli abusi della tirannica "ragion di Stato" e all'affermazione dei diritti della persona.
I principi politici sostenuti con la Rivoluzione Francese avevano già trovato espressione nell'opera di Cesare Beccaria (1738-1794), al quale va il merito di aver raccolto le aspirazioni dei tempi nuovi, esprimendo, in modo essenziale ed organico, la necessità di un profondo rinnovamento e ponendo le basi di un programma di riforma nel libro "Dei delitti e delle pene", uno dei più letti e discussi del secolo.
Tale opera si fece largo in quasi tutta Europa, favorendo un eccezionale momento d'incontro fra le nuove idee illuministe e la politica riformatrice.
Con la dominazione francese vennero estesi a gran parte d'Italia i codici penali francesi del 1791 e 1795 e, successivamente, il codice napoleonico (1810).
La Restaurazione conobbe lo sviluppo dell'opera di codificazione. L'Italia vide così fiorire numerosi codici penali (i c.d. codici preunitari) nei diversi Stati:
Durante il processo di Unificazione italiana, il c.p. sardo venne esteso a tutta l'Italia con qualche modifica per l'ex Regno delle Due Sicilie e con esclusione della Toscana.
La filosofia illuminista ha consegnato all'età moderna un'eredità in qualche misura duplice: da un lato un certo insieme di suoi principi ha contribuito alla fondazione del liberalismo moderno, dall'altro la profonda sensibilità per l'uguaglianza, l'aspirazione ad una palingenesi radicale della società, il disegno di uno Stato forte e accentrato, la diffidenza per l'istituto della rappresentanza, hanno avuto una cospicua influenza nei secoli successivi.
Una spiccata volontà di giudicare il passato ed il presente ed una forte tensione progettuale per il futuro, caratterizzano dunque l'Illuminismo. Metro e strumento ne è la ragione, che assume così una spiccata valenza critica e normativa; critica perché è di fronte al "tribunale della ragione" che filosofie, istituzioni, dogmi e tradizioni devono presentarsi affinché ne siano giudicate la legittimità, la fondatezza e l'utilità; normativa perché solo alla ragione si affida il compito ed il diritto di prescrivere le leggi ed i criteri in base ai quali si deve regolare e indirizzare la vita dell'uomo.
Il periodo dell'Illuminismo ed i principi riconducibili all'insegnamento di Beccaria segnarono, per la scienza penalistica italiana, l'inizio di un nuovo sviluppo assai rigoglioso.
Completata l'Unificazione, iniziarono i lavori per dare al Paese una nuova legislazione penale.
Alla Scuola Classica ed al carattere etico-retributivo della pena, dopo la realizzazione dell'Unità italiana, si delineò, nel nostro Paese, un movimento determinista e innovatore, contrapposto al razionalismo illuministico. Portavoce di questa corrente è la Scuola Positiva, il cui iniziatore fu il medico Cesare Lombroso, a cui si deve il merito di aver spostato l'accento dallo studio del reato allo studio del reo.
Tra i più significativi esponenti, vanno menzionati Ferri (autore di un progetto di c.p. del 1921, il c.d. Progetto Ferri che per le vivaci opposizioni non trovò realizzazione), Garofalo e Grispigni.
A mediare l'area di separazione ed a placare le polemiche e le intolleranze contro gli opposti dogmatismi delle due correnti dottrinarie, si pone la Terza Scuola (o Scuola Eclettica)
Proprio ai dettami della Terza Scuola si ispira il Codice Penale del 1930, principale fonte del diritto penale vigente.
FLORA-TONINI, Diritto penale per operatori sociali, Giuffrè, 2002, volume I-Profili generali su reato, autore e sanzioni, pag. XI-XVI; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, Giuffrè, 2003, pag. 21 ss.; MANTOVANI, Principi di diritto penale, Cedam, 2002, pag. 19 ss.; EUSEBI, La pena in crisi: il recente dibattito sulla funzione della pena, Brescia, Morcelliana, 1990.
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