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Le societÁ cooperative




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LE SOCIETÁ COOPERATIVE


I CARATTERI GENERALI DELLE COOPERATIVE


Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.


La funzione sociale della cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, è riconosciuta dal dettato costituzionale che la considera uno strumento per l'emancipazione delle classi sociali meno abbienti e per la gestione collettiva di attività economiche.

Queste società si pongono come obiettivo gestionale la fornitura di beni o servizi, o anche occasioni di lavoro, a un gruppo ben determinato di persone a condizioni più vantaggiose di quelle che normalmente si possono ottenere sul mercato.

Nelle società cooperative l'obiettivo è un'attività produttiva qualitativamente e quantitativamente rispondente alle esigenze dei soci. Le cooperative realizzano un processo produttivo rivolto a fornire beni, servizi o redditi ai soci con la minor spesa possibile ma senza diretti obiettivi di lucro.


Il capitale sociale è variabile perché non è determinato in un ammontare prestabilito e la sua variazione non comporta la modifica dell'atto costitutivo.


Le cooperative sono dotate di personalità giuridica e solo la società risponde dei debiti contratti, mentre i soci hanno la responsabilità patrimoniale limitata alle quote di capitale sottoscritte.

Il capitale sociale può essere rappresentato da quote o azioni, per quanto compatibili, alle cooperative , si applicano le stesse norme previste per le spa.


Il codice civile distingue le cooperative a mutualità prevalente, alle quali sono riconosciute particolari agevolazioni fiscali, dalle cooperative diverse che, pur svolgendo una funzione sociale, rivolgono la propria attività a soggetti terzi senza rispettare i criteri della prevalenza dettati dal codice civile.


Sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che:


  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
  • si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;
  • si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Sono considerate cooperative a mutualità prevalente anche le cooperative sociali e le banche di credito cooperativo.

Tutte le società cooperative a mutualità prevalente devono essere iscritte in un apposito albo a cure del Ministero delle attività produttive, dove depositano annualmente i propri bilanci.



La forma cooperativa è utilizzata come strumento per gestire imprese nei settori più disparati di attività, non solo in campo economico ma anche culturale e sociale.

Le società cooperative più diffuse sono:


cooperative di consumo, rappresentate dall' associazione tra i consumatori (che consente di ottenere dei risparmi sui prezzi di acquisto dei beni di consumo) e dall'associazione tra dettaglianti (che consente alle imprese commerciali di sostenere minori costi per l'acquisto di merci);

cooperative di produzione e lavoro, rappresentate da cooperative di produzione industriale, cooperative di servizi, cooperative professionali e cooperative artigianali. Queste consentono la partecipazione democratica dei lavoratori allo svolgimento dell'attività imprenditoriale con notevoli vantaggi in termini di efficienza aziendale. Qui, sono i lavoratori che costituiscono la figura dell'imprenditore;

cooperative della pesca, operano nel settore della pesca come cooperative di produzione e lavoro o effettuando prestazioni di servizi ai propri associati e acquisti comuni di materiali di consumo e beni durevoli;

cooperative di trasporto, possono operare come cooperative di produzione e lavoro, gestendo direttamente il servizio di trasporto a mezzo di autisti-soci oppure associando singoli trasportatori con automezzi propri;

cooperative agricole, operano nel campo della produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento del bestiame;

cooperative edilizie, provvedono alla costruzione o all'acquisto di immobili per abitazione e all'assegnazione ai soci degli alloggi facenti parte di detti edifici;

cooperative di mutuo soccorso, gestiscono forme di previdenza e assistenza integrative rispetto a quanto previsto dal sistema sanitario e previdenziale pubblico, oppure danno assistenza creditizia ai soci;

cooperative sociali, favoriscono l'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, sia attraverso lo svolgimento di attività aziendali nei vari settori economici per inserire le persone portatrici di handicap;

cooperative miste, comprendono un'ampia gamma di cooperative, non rientranti nei settori precedentemente indicati, come quelle culturali, di garanzia  e quelle che svolgono contemporaneamente più attività.


Gli organi delle società cooperative sono rappresentati da:


v    assemblea dei soci;

v    amministratori;

v    collegio sindacale.


Le società cooperative possono optare per il sistema di amministrazione e controllo dualistico oppure per quello monistico.

Di regola, i soci di una cooperativa non possono essere in numero inferiore a 9.

Se nel corso della vita della società si scende al di sotto del numero minimo fissato dalle leggi, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno, trascorso il quale la società può essere posta in liquidazione.


Per l'ammissione alla società l'aspirante socio deve presentare un'apposita domanda  di ingresso contenente la descrizione dei requisiti richiesti dalla legge per entrare a far parte di quella particolare cooperativa. La delibera di ammissione viene presa dagli amministratori.

La legge pone un limite massimo al possesso di quote o azioni da parte di ciascun socio. Ogni socio ha diritto a un solo voto nelle assemblee, indipendentemente dal numero di azioni o quote possedute.


L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina delle spa stabilendo i diritti di partecipazione patrimoniale attribuiti ai possessori di tali strumenti e gli eventuali limiti alla loro circolazione. Ai possessori di tali strumenti finanziari, detti soci finanziatori, non potrà in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

I soci finanziatori  non partecipano allo scambio mutualistico ma si limitano a conferire il capitale, il loro fine è quindi solo quello di ottenere una remunerazione dall'investimento effettuato.


Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25 euro, né superiore a 500 euro. Le società cooperative possono emettere varie tipologie di azioni:


azioni ordinarie, nominative e riservate ai soci cooperatori;

azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto ma con privilegio nel rimborso del capitale e nella ripartizione degli utili

azioni di sovvenzione, sono azioni nominative, trasferibili, equiparabili alle azioni privilegiate emesse dalle società per azioni.


Per quanto riguarda i libri sociali, le scritture contabili e il bilancio di esercizio possiamo dire che sono quasi uguali alle società di capitale.

Nelle cooperative sociali è opportuno che dal bilancio di esercizio emergano ulteriori dati e notizie atti ad evidenziare l'aspetto sociale-solidaristico dell'attività esercitata.

Gli amministratori e i sindaci della società cooperativa devono indicare, nelle relazioni che accompagnano il bilancio di esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.



LA COSTITUZIONE


Le cooperative si costituiscono per atto pubblico, redatto da un notaio, la denominazione sociale, in qualunque modo formata, anche con nomi di fantasia, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con i terzi.

Esso deve anche indicare la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale.



Nelle cooperative la legge non impone che l'atto costitutivo indichi l'ammontare del capitale sociale: ciò in virtù del principio della variabilità del capitale (l'aumento o la diminuzione dello stesso infatti non comporta una modifica formale dell' atto costitutivo).

L'atto costitutivo deve essere depositato entro 20 giorni, a cura del notaio che lo ha redatto o degli amministratori, presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della cooperativa.

A esso devono essere allegati i documenti relativi alle relazioni di stima per i conferimenti di beni in natura o crediti, nonché l'eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società cooperativa.

Dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese la società acquista personalità giuridica. Tutte le cooperative regolarmente costituite, qualunque sia il loro oggetto, devono essere iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia, il cui ruolo e modalità di tenuta sono raccordate con le competenze specifiche delle CCIAA.



LA DESTINAZIONE DELL'UTILE


Al fine di assicurare che le cooperative perseguano lo scopo mutualistico per il quale si sono costituite, la legge impone particolari obblighi in sede di destinazione del risultato economico.


Il codice civile stabilisce, per tutte le cooperative, che ogni anno almeno il 30% dell'utile netto deve essere destinato alla riserva legale indipendentemente dall'ammontare complessivo raggiunto dalla riserva stessa.

Il 3% dell'utile deve essere corrisposto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione i quali hanno lo scopo di incentivare nuove imprese e iniziative di sviluppo nel settore cooperativo.

L'utile può anche essere distribuito ai soci secondo le modalità e i limiti indicati dallo statuto.

Una quota di utile può essere destinata tuttavia ad aumento gratuito del capitale sociale versato, nei limiti consentiti dalla legge. L'eventuale utile residuo può essere destinato a scopi mutualistici.

Possono essere distribuiti dividendi ai soci cooperatori solo se il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo della società è superiore al 25%.



Lo statuto delle società cooperative a mutualità prevalente prevede vincoli particolari in merito alla destinazione degli utili. In dette società vi è:


q      il divieto di distribuire dividendi o utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato;

q      il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per dividendi;

q      il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

La scrittura in P.D. con la quale si rileva la destinazione dell'utile è :


a)     il conto fondo sviluppo cooperazione, che ha natura finanziaria ed è acceso ai debiti;

b)     il conto riserva rivalutazione capitale,che ha natura economica ed è una parte ideale positiva del patrimonio netto.


Nelle cooperative a mutualità prevalente vi è l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi o gli utili eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo sia superiore al 25% e purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.



LE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE


L'ammissione dei soci in cooperativa avviene dietro presentazione di apposita domanda, su delibera degli amministratori.

In caso di ingresso il nuovo socio è tenuto a versare:


una quota di capitale sottoscritta ;

un sopraprezzo calcolato in proporzione alle riserve esistenti alla data dell'ultimo bilancio;

una tassa di ammissione che va iscritta in un'apposita riserva.


La tassa di ammissione ha precise finalità, il suo importo viene determinato a priori e costituisce un versamento effettuato a titolo di finanziamento.


La scrittura in P.D. relativa all'ingresso del nuovo socio è:

il conto riserva tassa ammissione che ha natura economica e costituisce una parte ideale positiva del patrimonio netto.


La facoltà di recedere da società cooperative è espressamente prevista dalla legge qualora l'atto costitutivo vieti espressamente la cessione di quote o azioni.


L'esclusione del socio consiste nella sua estromissione dalla società, per volontà degli altri soci e in presenza di determinate cause.

In caso di recesso il socio ha diritto a :


una quota di capitale sociale, rivalutata secondo le disposizioni di legge;

una quota proporzionale delle riserve disponibili esistenti in bilancio.













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